Pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle Aziende USL alla data del 1° marzo 2017 ai sensi dell’art. 63 ACN 29 luglio 2009.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’art. 63, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni, (per brevità vigente A.C.N.), in base al quale ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al Comitato aziendale di cui all’art. 23 dello stesso A.C.N., rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell’ambito delle  singole Aziende;

 

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo reso esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, dell’ACN i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall’accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale e che le Regioni possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie;

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL. di questa Regione sono state indicate quali soggetti responsabili dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il procedimento amministrativo di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale in base ai criteri di cui agli artt.  34 e 63 ACN;

 

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende UU.SS.LL., anche diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni nell’incarico dal quale provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni, anche diverse, da almeno tre anni nell’incarico dal quale provengono a condizione che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350;

 

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), i medici inclusi nella graduatoria definitiva regionale, settore continuità assistenziale, valevole per l’anno 2017, approvata con Determinazione DPF015/13 del 08.03.2017 pubblicata nel BURAT Speciale n. 31 del 10.03.2017;

 

DATO ATTO che l’Accordo integrativo regionale per la medicina generale, ai sensi dell’art. 16, comma 7, A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale le percentuali di riserva sono determinate nel 67% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente; 

 

RILEVATO che la ASL Pescara, con deliberazione del Direttore Generale n. 3641 del 20 aprile 2017, ha certificato l’insussistenza di incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data del 1 marzo 2017;

 

RILEVATO, altresì, che la ASL di Teramo, con nota del Direttore Generale prot. n. 32707/17 del 12.04.2017, ha comunicato che “non viene determinata alcuna carenza, in relazione all’attuale fase di esecuzione dei provvedimenti di riorganizzazione delle sedi di continuità assistenziale”;

 

DATO ATTO che, con nota prot. 104175 del 18.04.2017 trasmessa in riscontro alla predetta comunicazione, il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale Medicina Convenzionata e Penitenziaria ha reiterato all’indirizzo della ASL di Teramo la richiesta di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 63 ACN;

 

VISTI i formali provvedimenti con i quali le ASL hanno individuato gli incarichi vacanti di continuità assistenziale al 1° marzo 2017 inviati alla Regione per la relativa pubblicazione sul BURA, come di seguito elencati:

-        Provvedimento dell’U.O.S.D. Direzione Amministrativa dei Distretti della Avezzano, Sulmona, L’Aquila n. 49 del 06.04.2017;

-        Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti n. 490 del 05.05.2017;

 

ATTESO che la USL di Lanciano-Vasto-Chieti, nella deliberazione n° 490 del 05.05.2017, nell’individuare gli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data del 01.03.2017 quella di Carunchio ha evidenziato, altresì, l’opportunità di non procedere alla relativa pubblicazione, considerato che con Deliberazione D.G. n. 1259/2016 la ASL ha disposto la chiusura della citata sede e in attesa dell’atto regionale di approvazione di tale provvedimento aziendale;

 

RITENUTO di dover pubblicare i suddetti incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati alla data del 1° marzo 2017 dalle Aziende USL della Regione ed elencati nel prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell’Allegato 1) al presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C;

 

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

Tutto ciò premesso

 

DETERMINA

 

1.      di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art. 63, comma 1, del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29.07.2009, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati alla data del 1° marzo 2017 nell’ambito delle Aziende USL della Regione ed elencati nell’Avviso, allegato 1), parte integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

2.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell’allegato 1), una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C, tutti acclusi al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

 

Segue Allegato