IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 63, comma 1,
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 con Intesa sancita
in Conferenza Stato/Regioni, (per brevità vigente A.C.N.), in base al quale
ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la
pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli
incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale
determinazione delle Aziende previa comunicazione al Comitato aziendale di cui
all’art. 23 dello stesso A.C.N., rispettivamente alla data del 1° marzo e del
1° settembre dell’anno in corso nell’ambito delle singole Aziende;
RICHIAMATA, per la materia
in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo reso
esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;
PRESO ATTO che, ai sensi
dell’art. 15, comma 1, dell’ACN i medici da incaricare per l'espletamento delle
attività di settore disciplinate dall’accordo sono tratti da graduatorie per
titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di
settore), predisposte annualmente a livello regionale e che le Regioni possono
adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi
necessari alla formazione delle graduatorie;
CONSIDERATO che con
deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL.
di questa Regione sono state indicate quali soggetti responsabili
dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il procedimento amministrativo
di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale in base ai criteri di cui
agli artt. 34 e 63 ACN;
DATO ATTO che possono
concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera a), i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende UU.SS.LL., anche
diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni nell’incarico dal quale
provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni, anche diverse, da almeno
tre anni nell’incarico dal quale provengono a condizione che, al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi
titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base,
con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350;
DATO ATTO che possono
concorrere al conferimento degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b), i medici inclusi nella graduatoria
definitiva regionale, settore continuità assistenziale, valevole per l’anno
2017, approvata con Determinazione DPF015/13 del 08.03.2017 pubblicata nel
BURAT Speciale n. 31 del 10.03.2017;
DATO ATTO che l’Accordo
integrativo regionale per la medicina generale, ai sensi dell’art. 16, comma 7,
A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale le percentuali di riserva sono
determinate nel 67% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei medici in possesso di
titolo equipollente;
RILEVATO che la ASL
Pescara, con deliberazione del Direttore Generale n. 3641 del 20 aprile 2017,
ha certificato l’insussistenza di incarichi vacanti di continuità assistenziale
alla data del 1 marzo 2017;
RILEVATO, altresì, che la
ASL di Teramo, con nota del Direttore Generale prot.
n. 32707/17 del 12.04.2017, ha comunicato che “non viene determinata alcuna
carenza, in relazione all’attuale fase di esecuzione dei provvedimenti di
riorganizzazione delle sedi di continuità assistenziale”;
DATO ATTO che, con nota prot. 104175 del 18.04.2017 trasmessa in riscontro alla
predetta comunicazione, il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale
Medicina Convenzionata e Penitenziaria ha reiterato all’indirizzo della ASL di
Teramo la richiesta di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 63 ACN;
VISTI i formali
provvedimenti con i quali le ASL hanno individuato gli incarichi vacanti di
continuità assistenziale al 1° marzo 2017 inviati alla Regione per la relativa
pubblicazione sul BURA, come di seguito elencati:
- Provvedimento dell’U.O.S.D. Direzione
Amministrativa dei Distretti della Avezzano, Sulmona, L’Aquila n. 49 del
06.04.2017;
- Deliberazione del Direttore Generale
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti n. 490 del 05.05.2017;
ATTESO che la USL di Lanciano-Vasto-Chieti,
nella deliberazione n° 490 del 05.05.2017, nell’individuare gli incarichi
vacanti di continuità assistenziale alla data del 01.03.2017 quella di
Carunchio ha evidenziato, altresì, l’opportunità di non procedere alla relativa
pubblicazione, considerato che con Deliberazione D.G. n. 1259/2016 la ASL ha
disposto la chiusura della citata sede e in attesa dell’atto regionale di
approvazione di tale provvedimento aziendale;
RITENUTO di dover
pubblicare i suddetti incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati
alla data del 1° marzo 2017 dalle Aziende USL della Regione ed elencati nel
prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli
incarichi;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli
iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico
dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla
pubblicazione nel BURA dell’Allegato 1) al presente provvedimento, una domanda
conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C;
VISTA la L. R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
Tutto
ciò premesso
DETERMINA
1. di
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art.
63, comma 1, del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale 29.07.2009, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale
individuati alla data del 1° marzo 2017 nell’ambito delle Aziende USL della
Regione ed elencati nell’Avviso, allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione
degli incarichi;
2. di
dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del citato ACN, i medici
aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale
aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare alle singole
Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell’allegato
1), una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B
oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C,
tutti acclusi al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco