Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari.

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.      Con la presente legge la Regione intende garantire in tutto il territorio regionale:

a)      l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo turistico-ricreativo da parte dei Comuni costieri;

b)      nelle more della revisione e del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in conformità ai principi di derivazione europea, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, così come previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c)      adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo;

d)      la tutela dell'affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nei limiti precisati dal diritto eurounitario.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.      Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a)      imprese turistico-balneari: le attività classificate all’articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare;

b)      imprenditori balneari: gli operatori economici che esercitano le attività di cui alla lettera a) che precede;

c)      concessioni: concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice navale e del decreto legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993 per l'esercizio di imprese turistico-balneari;

d)      bene in concessione: l'area appartenente al demanio marittimo concessa per l'esercizio di imprese turistico-balneari.

 

Art. 3

(Funzioni della Regione e dei Comuni)

 

1.      La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo.

2.      I Comuni in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposto dalla Regione:

a)      adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alla pianificazione regionale;

b)      rilasciano le concessioni sui beni appartenenti al demanio marittimo;

c)      esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.

3.      Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.      Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.      Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 aprile 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso