Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. Con la presente legge la Regione intende
garantire in tutto il territorio regionale:
a) l’esercizio omogeneo delle funzioni
amministrative in materia di uso del demanio marittimo turistico-ricreativo da
parte dei Comuni costieri;
b) nelle more della revisione e del riordino
della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
in conformità ai principi di derivazione europea, il rilascio di nuove
concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità
turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati
potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di
pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, così come
previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194
(Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) adeguate ed omogenee condizioni di
sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in
ambito demaniale marittimo;
d) la tutela dell'affidamento dei titolari di
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nei limiti
precisati dal diritto eurounitario.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le
seguenti definizioni:
a) imprese turistico-balneari: le attività
classificate all’articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio
marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare;
b) imprenditori balneari: gli operatori
economici che esercitano le attività di cui alla lettera a) che precede;
c) concessioni: concessioni demaniali
marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice navale e del decreto
legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993 per l'esercizio di imprese
turistico-balneari;
d) bene in concessione: l'area appartenente
al demanio marittimo concessa per l'esercizio di imprese turistico-balneari.
Art.
3
(Funzioni
della Regione e dei Comuni)
1. La Regione esercita le funzioni in materia
di pianificazione delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo.
2. I Comuni in conformità agli indirizzi,
alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel piano di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo predisposto dalla Regione:
a) adeguano i propri strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica alla pianificazione regionale;
b) rilasciano le concessioni sui beni
appartenenti al demanio marittimo;
c) esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i
Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza
pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di
concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla norma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a
legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 27 aprile 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso