Art.
1
(Sostituzione
dell’articolo 1 della L.R. 94/1995)
1.
L’articolo 1 della legge regionale
2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è sostituito dal
seguente:
"Art.
1
(Istituzione
Premio Internazionale Ignazio Silone)
1. Nel quadro delle attività di promozione
culturale, la Regione, in coerenza con i principi generali dello Statuto,
istituisce il «Premio Internazionale Ignazio Silone», per onorare, nel ricordo,
la vita e l’opera di Ignazio Silone e per valorizzare e diffondere gli
insegnamenti di libertà, verità e giustizia dell’insigne scrittore abruzzese.
2. Il Premio Silone è composto da cinque
sezioni:
a) il Premio Internazionale Ignazio Silone,
che è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i
medesimi valori di libertà e di giustizia appartenuti a Ignazio Silone;
b) il Premio alla tesi di laurea o dottorato
di ricerca, che è assegnato ad uno o più laureati di qualsiasi Università,
italiana o straniera, per una tesi di laurea o di dottorato, in qualsiasi
disciplina, sulla vita o sull’opera di Ignazio Silone;
c) il Premio alla traduzione, che è assegnato
a chi, con una buona e fedele traduzione, divulga nel mondo l’opera di Ignazio
Silone;
d) il Premio "I Giovani e Ignazio
Silone", che è assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, italiane o straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero
e sull’opera di Ignazio Silone;
e) il Premio "Silone Digitale", che
è assegnato a chi, attraverso i social media, diffonde, promuove e valorizza il
pensiero e l’opera di Ignazio Silone.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 2 della L.R. 94/1995)
1.
L’articolo 2 della L.R. 94/1995 è
sostituito dal seguente:
"Art.
2
(Organizzazione
e funzionamento Premio Internazionale Ignazio Silone)
1. La Cerimonia di consegna del Premio Silone
è svolta, annualmente, nel Comune di Pescina (AQ), il 22 agosto, fatta salva
diversa disposizione del Presidente della Giunta, che comunica i motivi di tale
decisione al Presidente del Comitato del Premio Silone e al Sindaco pro tempore
del Comune di Pescina (AQ).
2. Il Comitato di cui all’articolo 3 elabora
il programma e le iniziative del Premio Silone e li approva a maggioranza
semplice entro centoventi giorni antecedenti alla data di svolgimento della
cerimonia di cui al comma 1.
3. I vincitori delle sezioni di cui
all’articolo 1 sono selezionati a giudizio insindacabile dalla Giuria di cui
all’articolo 4.
4. L’ammontare complessivo del Premio di cui
all’articolo 1, fissato nella misura massima di euro 13.000,00, e comunque nei
limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 6, è così ripartito:
a) al vincitore della sezione di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), è riconosciuto un premio in denaro nella
misura massima di euro 5.000,00;
b) ai vincitori di ognuna delle sezioni di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), è riconosciuto un premio
in denaro nella misura massima di euro 2.000,00. In ogni caso di ex aequo la
somma è ripartita in parti uguali tra i vincitori.
5. La gestione delle iniziative di cui alla
presente legge è affidata al Comune di Pescina (AQ).
6. Le funzioni di Segretario del Comitato e
della Giuria sono affidate al responsabile dell’Agenzia per la promozione
culturale con sede in Avezzano.
7. Su richiesta del Comune di Pescina (AQ),
il servizio della Giunta regionale competente in materia di attività culturali
è autorizzato all’erogazione di una anticipazione pari all’ottanta per cento
del contributo concesso.
8. In caso di mancato svolgimento del Premio,
il Comune di Pescina deve restituire l’intera somma erogata a titolo di
anticipo.
9. Entro i successivi sessanta giorni dalla
Cerimonia di cui al comma 1, il Comune di Pescina (AQ) trasmette al servizio di
cui al comma 7 il rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nella
quale è dato atto delle spese sostenute, supportate da formale documentazione
contabile allegata alla relazione stessa.
10. All’erogazione del saldo del contributo
provvede il servizio di cui al comma 7 a seguito dell’approvazione del
rendiconto di spesa.".
Art.
3
(Sostituzione
dell’articolo 3 della L.R. 94/1995)
1.
L’articolo 3 della L.R. 94/1995 è
sostituito dal seguente:
"Art.
3
(Comitato
del Premio Silone)
1. Il Comitato del Premio, istituito
annualmente con Decreto del Presidente della Giunta, è così composto:
a) Presidente della Giunta regionale o suo
delegato;
b) tre Consiglieri regionali eletti dal
Consiglio regionale;
c) Sindaco del Comune di Pescina (AQ) o suo
delegato;
d) un rappresentante designato dal Comune di
Pescina (AQ);
e) un rappresentante designato dalla
Conferenza dei Rettori delle tre Università abruzzesi.
2. Il Comitato elegge al suo interno il
Presidente.
3. Il Comitato, sentito il parere della
Giuria, può inoltre conferire una o più menzione speciale denominata "Che
fare? A Fontamara…" a persone, sia fisiche che
giuridiche, che si sono particolarmente distinte per meriti professionali,
scientifici, culturali, artistici o sociali e le cui azioni o ricerche
rispecchino gli alti ideali siloniani.".
Art.
4
(Sostituzione
dell’articolo 4 della L.R. 94/1995)
1. L’articolo 4 della L.R. 94/1995 è
sostituito dal seguente:
"Art.
4
(Giuria
del Premio Silone)
1. La Giuria del Premio Silone è costituita
da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.
2. I componenti della Giuria sono scelti tra
qualificati esperti in materie umanistiche, giuridico-economiche e
politico-sociali.
3. Il Presidente della Regione Abruzzo nomina
i componenti della Giuria su designazione del Comitato di cui all’articolo
3.".
Art.
5
(Sostituzione
dell’articolo 5 della L.R. 94/1995)
1. L’articolo 5 della L.R. 94/1995 è
sostituito dal seguente:
"Art.
5
(Indennità
di funzione e rimborsi spese)
1. Ai componenti del Comitato di cui
all’articolo 3 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti di qualsiasi natura.
2. Ai componenti della Giuria di cui
all’articolo 4, che non risiedono nel luogo in cui compiono eventuale missione,
nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 6, è corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con
mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di
residenza o domicilio, calcolato in base alla minore distanza rispetto al luogo
di svolgimento delle funzioni.".
Art.
6
(Modifica
dell'articolo 6 della L.R. 94/1995)
1. Il secondo comma dell’articolo 6 della
L.R. 94/1995 è abrogato.
Art.
7
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. All’applicazione della presente legge si
provvede con le risorse di cui all’articolo 6 della L.R. 94/1995.
Art.
8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 27 aprile 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso