Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone).

 

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della L.R. 94/1995)

 

1.     L’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è sostituito dal seguente:

 

 

"Art. 1

(Istituzione Premio Internazionale Ignazio Silone)

 

1.      Nel quadro delle attività di promozione culturale, la Regione, in coerenza con i principi generali dello Statuto, istituisce il «Premio Internazionale Ignazio Silone», per onorare, nel ricordo, la vita e l’opera di Ignazio Silone e per valorizzare e diffondere gli insegnamenti di libertà, verità e giustizia dell’insigne scrittore abruzzese.

2.      Il Premio Silone è composto da cinque sezioni:

a)      il Premio Internazionale Ignazio Silone, che è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi valori di libertà e di giustizia appartenuti a Ignazio Silone;

b)      il Premio alla tesi di laurea o dottorato di ricerca, che è assegnato ad uno o più laureati di qualsiasi Università, italiana o straniera, per una tesi di laurea o di dottorato, in qualsiasi disciplina, sulla vita o sull’opera di Ignazio Silone;

c)      il Premio alla traduzione, che è assegnato a chi, con una buona e fedele traduzione, divulga nel mondo l’opera di Ignazio Silone;

d)      il Premio "I Giovani e Ignazio Silone", che è assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di secondo grado, italiane o straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone;

e)      il Premio "Silone Digitale", che è assegnato a chi, attraverso i social media, diffonde, promuove e valorizza il pensiero e l’opera di Ignazio Silone.".

 

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 94/1995)

 

1.     L’articolo 2 della L.R. 94/1995 è sostituito dal seguente:

 

 

 

"Art. 2

(Organizzazione e funzionamento Premio Internazionale Ignazio Silone)

 

1.      La Cerimonia di consegna del Premio Silone è svolta, annualmente, nel Comune di Pescina (AQ), il 22 agosto, fatta salva diversa disposizione del Presidente della Giunta, che comunica i motivi di tale decisione al Presidente del Comitato del Premio Silone e al Sindaco pro tempore del Comune di Pescina (AQ).

2.      Il Comitato di cui all’articolo 3 elabora il programma e le iniziative del Premio Silone e li approva a maggioranza semplice entro centoventi giorni antecedenti alla data di svolgimento della cerimonia di cui al comma 1.

3.      I vincitori delle sezioni di cui all’articolo 1 sono selezionati a giudizio insindacabile dalla Giuria di cui all’articolo 4.

4.      L’ammontare complessivo del Premio di cui all’articolo 1, fissato nella misura massima di euro 13.000,00, e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 6, è così ripartito:

a)      al vincitore della sezione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è riconosciuto un premio in denaro nella misura massima di euro 5.000,00;

b)      ai vincitori di ognuna delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), è riconosciuto un premio in denaro nella misura massima di euro 2.000,00. In ogni caso di ex aequo la somma è ripartita in parti uguali tra i vincitori.

5.      La gestione delle iniziative di cui alla presente legge è affidata al Comune di Pescina (AQ).

6.      Le funzioni di Segretario del Comitato e della Giuria sono affidate al responsabile dell’Agenzia per la promozione culturale con sede in Avezzano.

7.      Su richiesta del Comune di Pescina (AQ), il servizio della Giunta regionale competente in materia di attività culturali è autorizzato all’erogazione di una anticipazione pari all’ottanta per cento del contributo concesso.

8.      In caso di mancato svolgimento del Premio, il Comune di Pescina deve restituire l’intera somma erogata a titolo di anticipo.

9.      Entro i successivi sessanta giorni dalla Cerimonia di cui al comma 1, il Comune di Pescina (AQ) trasmette al servizio di cui al comma 7 il rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nella quale è dato atto delle spese sostenute, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

10.    All’erogazione del saldo del contributo provvede il servizio di cui al comma 7 a seguito dell’approvazione del rendiconto di spesa.".

 

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 94/1995)

 

1.     L’articolo 3 della L.R. 94/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Comitato del Premio Silone)

 

1.      Il Comitato del Premio, istituito annualmente con Decreto del Presidente della Giunta, è così composto:

a)      Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b)      tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;

c)      Sindaco del Comune di Pescina (AQ) o suo delegato;

d)      un rappresentante designato dal Comune di Pescina (AQ);

e)      un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università abruzzesi.

2.      Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.

3.      Il Comitato, sentito il parere della Giuria, può inoltre conferire una o più menzione speciale denominata "Che fare? A Fontamara…" a persone, sia fisiche che giuridiche, che si sono particolarmente distinte per meriti professionali, scientifici, culturali, artistici o sociali e le cui azioni o ricerche rispecchino gli alti ideali siloniani.".

 

Art. 4

(Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 94/1995)

 

1.      L’articolo 4 della L.R. 94/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Giuria del Premio Silone)

 

1.      La Giuria del Premio Silone è costituita da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

2.      I componenti della Giuria sono scelti tra qualificati esperti in materie umanistiche, giuridico-economiche e politico-sociali.

3.      Il Presidente della Regione Abruzzo nomina i componenti della Giuria su designazione del Comitato di cui all’articolo 3.".

 

Art. 5

(Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 94/1995)

 

1.      L’articolo 5 della L.R. 94/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Indennità di funzione e rimborsi spese)

 

1.      Ai componenti del Comitato di cui all’articolo 3 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti di qualsiasi natura.

2.      Ai componenti della Giuria di cui all’articolo 4, che non risiedono nel luogo in cui compiono eventuale missione, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 6, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, calcolato in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.".

 

Art. 6

(Modifica dell'articolo 6 della L.R. 94/1995)

 

1.      Il secondo comma dell’articolo 6 della L.R. 94/1995 è abrogato.

 

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2.      All’applicazione della presente legge si provvede con le risorse di cui all’articolo 6 della L.R. 94/1995.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 aprile 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso