TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e
finalità)
1. La presente legge disciplina l'esercizio
della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna
ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti
acquatici.
2. La presente legge disciplina altresì la
pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune
e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei dei loro
sbocchi in mare, appartenenti alle acque del demanio marittimo interno, ai sensi
dell'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382).
3. La Regione promuove forme di attività
alieutica nelle acque interne, quale espressione culturale delle popolazioni
locali, per un utilizzo razionale ed ecosostenibile delle risorse ittiche, nel
rispetto del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione con gli enti
locali e le parti sociali.
4. La Regione promuove l'attività di pesca
nelle acque interne quale espressione della cultura rurale, tutelandone e
valorizzandone usi, consuetudini e tradizioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per zone di riposo biologico si intendono
le aree a buona-elevata qualità ecologica nelle quali è
vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico.
2. Per zone no kill
si intendono tratti di corsi d'acqua nei quali il pescato deve essere
rilasciato immediatamente. In suddetti tratti vige l'obbligo dell'utilizzo di
ami senza ardiglione.
3. Per zone trofeo si intendono tratti di
corsi d'acqua a regolamentazione particolare nei quali è possibile trattenere
esemplari di dimensioni particolari; le lunghezze minime, applicate in tali
tratti, sono indicate dalla Regione con disposizione del Dirigente dell'Ufficio
preposto.
4. Per uso a strappo si intende l'esecuzione
di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo
stesso abbia abboccato l'esca.
Art. 3
(Funzioni di
competenza regionale)
1. La Regione esercita le funzioni
legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza
legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'articolo
117, primo comma, lettera s) della Costituzione.
2. La Regione esercita le funzioni
amministrative concernenti l'attività di controllo, coordinamento ed indirizzo
della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne.
3. Sono di competenza della Regione:
a) la redazione della Carta ittica regionale;
b) il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque interne sia
ad uso pubblico, sia ad uso privato;
c) l'affidamento alle associazioni ittiche,
riconosciute ai sensi dell'articolo 4, di interventi coordinati di gestione
ittica su specifici tratti di fiume;
d) la ricognizione dei diritti esclusivi di
pesca e dei diritti di uso civico;
e) il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica;
f) organizzazione di corsi di formazione
necessari per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di
cui al comma 3 dell'articolo 20;
g) la vigilanza sull'esercizio della pesca
attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali
e volontari.
4. La Regione può vietare temporaneamente la
pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici
di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico
del patrimonio ittico autoctono.
TITOLO II
SUSSIDIARIETA' E
LEALE COOPERAZIONE
Art. 4
(Associazioni e
organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)
1. Nel rispetto della legge regionale 3 marzo
2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le
persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991), la Regione riconosce la personalità
giuridica alle associazioni o ad altre organizzazioni piscatorie, senza fini di
lucro, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il riconoscimento della personalità
giuridica è disposto a favore delle associazioni piscatorie nazionali operanti
sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso
del permesso di pesca nella regione, oppure presenti in almeno due province con
un minino di quattro società di base operanti nelle province medesime e che, ai
sensi del proprio Statuto, svolgono le seguenti attività:
a) organizzazione di attività finalizzate
alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
b) partecipazione, in accordo con gli enti
pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di
conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
c) organizzazione e gestione di propri agenti
di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
d) organizzazione di manifestazioni sportive
o culturali nell'ambito della pesca;
e) organizzazione di corsi di formazione per
accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le
disposizioni della Giunta regionale;
f) organizzazione dei corsi di formazione in
relazione alle direttive della Giunta regionale.
Art. 5
(Organismi di
supporto tecnico-scientifico)
1. Per garantire un adeguato supporto
tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti
acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito
Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento
per le attività disciplinate dalla presente legge.
2. Ferme restando le competenze attribuite da
altre leggi o disposizioni e con riferimento alle attività alieutiche praticate
nelle acque interne regionali, il Laboratorio può svolgere attività di supporto
tecnico-scientifico nei confronti dei titolari di diritti esclusivi di pesca e
di uso civico di pesca.
3. I programmi e le attività del Laboratorio
sono regolamentati da apposita convenzione con la Direzione regionale
competente per materia, nella quale saranno definite anche le risorse da
riconoscere per il supporto tecnico-scientifico reso per le seguenti attività:
a) programmare e pianificare la tutela e la
gestione dell'idrofauna secondo quanto previsto dalla
presente legge;
b) raccogliere i dati in collaborazione con
le associazioni dei pescatori, relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle
acque interne;
c) predisporre i piani di intervento relativi
alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;
d) monitorare lo stato di espansione delle
specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali
per il loro contenimento;
e) verificare l'efficacia delle prevenzioni
alle epizoozie;
f) predisporre la stesura e l'aggiornamento
della Carta ittica regionale;
g) proporre progetti per il recupero ed il
mantenimento delle comunità acquatiche e in favore della pesca sportiva.
Art. 6
(Comitato
consultivo regionale per la pesca)
1. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale è istituito il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito
Comitato) che svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa
degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.
2. Il Comitato formula proposte alla Giunta
regionale per la tutela e corretta gestione degli ambienti acquatici.
3. Il Comitato è composto da:
a) assessore regionale pro tempore preposto
alle politiche agricole, o suo delegato, che svolge la funzione di presidente;
b) un esperto in gestione della fauna ittica
e della pesca nominato dalla Regione in possesso di laurea (vecchio
ordinamento) o laurea magistrale;
c) un rappresentante designato dagli Enti di
gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;
d) un rappresentante designato dagli Enti di
gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;
e) un rappresentante dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
f) un rappresentante designato dai Consorzi
di Bonifica dell'Abruzzo;
g) un rappresentante di ENEL GEM
dell'Abruzzo;
h) un rappresentante designato da ogni
organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, che risponda ai
requisiti di cui all'articolo 4;
i) un rappresentante designato dalle
associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;
j) un rappresentante designato dalle
associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul
territorio regionale;
k) un rappresentante delle autorità di bacino
presenti nella Regione Abruzzo;
l) un tecnico rappresentante dell'ARTA
Abruzzo;
m) il Dirigente del Servizio regionale
competente in materia o suo delegato;
n) un dipendente della competente struttura
regionale con funzioni di segretario del Comitato.
4. Il presidente convoca il Comitato almeno
una volta l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Il Comitato è istituito entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il Comitato resta in carica per la durata
della legislatura regionale.
7. Il funzionamento del Comitato non comporta
alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per
rimborso spese.
TITOLO III
GESTIONE DELLA
FAUNA ITTICA E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI
Art. 7
(La Carta ittica
regionale)
1. La Regione, entro ventiquattro mesi
dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di
seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione
e la conservazione del patrimonio ittico.
2. Nel rispetto del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed
integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le
acque come segue:
a) acque a gestione salmonicola
(acque di categoria A);
b) acque a gestione ciprinicola
(acque di categoria B);
c) ambienti di transizione (acque di
categoria C).
3. La Carta ittica contiene le indicazioni
sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui
campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di
riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.
4. La Carta ittica individua i tratti di
fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo
e le zone no kill.
5. La Carta ittica dovrà contenere altresì i
piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6),
9) e 11), dell'allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 (Primi
interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della
fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Lo sviluppo delle zone di riposo
biologico, di cui all'articolo 2, comma 1, deve interessare almeno il 10 per
cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente
principale ed affluente secondario).
7. Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, di cui all'articolo 2, commi 2 e
3, compatibilmente con le rispettive potenzialità biologiche, deve interessare
rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore
al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale,
affluente principale ed affluente secondario).
8. La Carta ittica definisce le modalità di
pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone
trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonché i
periodi di divieto dell'esercizio della pesca.
9. La Carta ittica definisce le aree e i
tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca
sportiva.
10. La Carta ittica individua all'interno del
territorio regionale i corpi idrici dove è possibile praticare la pesca
professionale e definisce le modalità per la protezione e la salvaguardia degli
ecosistemi acquatici di interesse regionale.
11. Nella Carta ittica sono indicati i centri
ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.
12. Nella Carta ittica sono indicati i programmi
di massima dei corsi di formazione e le modalità della loro attuazione per la
formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.
13. La Carta ittica contiene i progetti volti a
conseguire un miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d'acqua.
14. La Carta ittica deve essere aggiornata sullo
stato delle comunità ittiche, con nuovi dati ambientali, ogni cinque anni.
Art. 8
(Interventi di
carattere gestionale e divieti)
1. Per gestire la fauna ittica, anche
attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque
regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il
ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale
deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali
d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune
malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).
2. Le attività di riproduzione e allevamento
di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al
ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della
variabilità genetica, sono svolte in centri ittiogenici.
3. La Regione per il tramite del Laboratorio
e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico
supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla
programmazione regionale. E' vietata l'introduzione di esemplari di specie
ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte
della Regione.
4. E' vietata l'introduzione nelle acque
della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto all'articolo
12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120
(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali,
nonché della flora e della fauna selvatica).
5. La Regione si riserva la possibilità di
vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle
attività medesime.
Art. 9
(Calendario ittico
regionale)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato
di cui all'articolo 6, adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario
ittico regionale da attuare nell'anno successivo.
2. Il calendario ittico regionale indica
almeno:
a) la data di apertura e di chiusura della
pesca;
b) la classificazione delle acque di
categoria A;
c) le acque in concessione/gestione;
d) le acque soggette a diritti esclusivi di
pesca;
e) le acque nelle quali sussiste il divieto
temporaneo di pesca;
f) le misure minime delle specie pescabili
ed i periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.
3. La Direzione regionale competente per
materia provvede alla pubblicazione del calendario ittico regionale sul proprio
sito web istituzionale.
Art. 10
(Linee guida per
la disciplina dell'esercizio della pesca)
1. Per l'esercizio della pesca la Giunta
regionale adotta le linee guida che, nel rispetto di quanto stabilito nella
presente legge, disciplinano:
a) i modi di pesca, gli attrezzi e le esche
consentite per la pesca dilettantistico-sportiva e professionale;
b) le modalità con cui effettuare le gare di
pesca.
Art. 11
(Concessioni per
l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica)
1. La Regione può rilasciare concessioni per
l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua.
2. I tratti in concessione sono quelli
individuati dalla Carta ittica di cui all'articolo 7.
3. I soggetti ai quali la Regione può
rilasciare le concessioni sono le associazioni e le organizzazioni ittiche di
cui all'articolo 4.
4. La durata della concessione e gli obblighi
del concessionario sono indicati nel disciplinare di concessione di cui al
successivo comma 7, lettera a).
5. La Regione può altresì affidare alle
associazioni e organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4 l'esecuzione, su
specifici tratti di fiume, di interventi di gestione ittica.
6. I tratti da affidare in gestione sono
individuati dalla Carta ittica regionale.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, approva:
a) lo schema-tipo del disciplinare di
concessione;
b) le linee guida per la gestione di
specifici tratti di fiume.
Art. 12
(Laghetti privati
per la pesca a pagamento)
1. L'attività di pesca a pagamento all'interno
dei bacini privati è soggetta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi) a segnalazione certificata d'inizio
attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP) su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA
alla Regione.
3. L'attività oggetto della SCIA può essere
iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
4. La SCIA, presentata dai gestori degli
impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento, è corredata di una
scheda tecnica in cui sono indicati:
a) la struttura dell'impianto;
b) il tipo di approvvigionamento idrico;
c) le barriere presenti per evitare la fuga
di materiale ittico;
d) i certificati attestanti le condizioni
chimico-fisiche e microbiologiche delle acque dei bacini;
e) l'elenco completo di tutte le specie
ittiche presenti.
5. Qualora sia provata la fuoriuscita di
specie ittiche dai suddetti impianti e la loro colonizzazione di acque
pubbliche connesse all'impianto, l'ammontare del danno alla comunità ittica
locale è valutato dal Laboratorio e comprende gli eventuali oneri relativi alla
valutazione del danno stesso.
6. L'esercizio della pesca sportiva negli
impianti e nei bacini privati può essere praticato senza la ricevuta del
versamento della tassa regionale e non è soggetto ai periodi di divieto e alle
misure minime per il trattenimento del pesce.
7. I laghetti di pesca sportiva devono essere
registrati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, competenti
per territorio, nella banca dati nazionale delle anagrafiche zootecniche del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali esistente presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con i dati
concernenti la georeferenziazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 148/2008.
Art. 13
(Diritti esclusivi
di pesca)
1. I diritti esclusivi di pesca sono
riconosciuti in ambito regionale.
2. Coloro che sono titolari dei diritti
esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono
tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena
decadenza, a darne comunicazione alla Regione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è
corredata della relativa documentazione probatoria.
4. La gestione delle funzioni di carattere
amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza della
Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti
medesimi tramite il Laboratorio.
5. I titolari di diritti esclusivi di pesca
comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di
gestione per l'anno successivo.
6. Il Servizio competente della Regione,
sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne
dà comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Il programma di cui al comma 6 prevede
anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono
specificate:
a) le zone di protezione;
b) i ripopolamenti programmati;
c) il numero delle guardie addette alla
vigilanza.
8. Per ciascun intervento di ripopolamento,
il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso,
informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo è quindi tenuto a
trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche
volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.
9. I titolari dei diritti esclusivi di pesca
contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in
buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal
quadro sanzionatorio.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del
diritto esclusivo di pesca.
11. La Regione, per il tramite del Laboratorio,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la
ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.
12. Gli elenchi aggiornati dei titolari dei
diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.
13. In caso di cessione o trasferimento del
diritto esclusivo di pesca, il titolare ne dà preventiva comunicazione alla
Regione, alla quale è riservato il diritto di prelazione.
14. La Giunta regionale predispone le linee
guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14
(Esercizio civico
dell'attività di pesca)
1. L'attività di pesca, quale diritto di uso
civico, è regolamentata dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno).
2. Le modalità applicative delle disposizioni
di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento comunale.
Art. 15
(Pesca nelle acque
di bonifica)
1. L'esercizio della pesca nelle acque di
bonifica è consentito.
2. Gli enti che hanno in gestione le acque
appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, o comunque di bonifica, possono
chiedere alla Regione di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in
prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danni
alle strutture idrauliche.
3. La Regione, sentito il Laboratorio, si
pronuncia sulle domande entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la
richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è
stata vietata la pesca sono segnalati attraverso tabelle apposte dagli enti di
cui al comma 2.
Art. 16
(Aiuti alla pesca
professionale e dilettantistica)
1. Nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, la Regione può erogare contributi ai pescatori
professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione
stabiliti dalla Giunta regionale.
2. La Regione eroga contributi in favore
delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti
coerenti con le finalità della presente legge.
Art. 17
(Le attività di
pesca)
1. Costituiscono attività di pesca:
a) le attività di tipo professionale,
soggette a licenza di pesca di tipo A), di cui all'articolo 19;
b) le attività di tipo
dilettantistico-sportivo;
c) la pesca scientifica e le attività di
tutela e protezione della fauna ittica, di cui all'articolo 23;
d) l'acquicoltura e la piscicoltura.
Art. 18
(Esercizio
dell'attività di pesca)
1. L'esercizio della pesca è consentito
esclusivamente con l'impiego degli attrezzi e nel rispetto delle modalità di
cui alla presente legge.
2. Gli animali catturati dai pescatori in
osservanza delle leggi, delle direttive della Giunta regionale e dei
regolamenti vigenti sono di proprietà di chi li cattura.
3. Per l'esercizio della pesca e per le
attività ad essa connesse è sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche,
purché ciò non arrechi danno alle colture agricole, alle attività di
acquacoltura o ad altro.
Art. 19
(Licenza di pesca
professionale)
1. La pesca professionale può essere
esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
2. L'istanza per il rilascio della licenza di
tipo A) di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 17, per l'esercizio della
pesca professionale, è presentata allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente è domiciliato; l'istanza è
trasmessa dal SUAP alla Regione, che conclude il procedimento entro sessanta
giorni dalla presentazione, sentito il Laboratorio.
3. Gli imprenditori ittici, in possesso della
licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali, hanno
diritto ad esercitare la pesca professionale, così come definita dall'articolo
2 del D.Lgs. 4/2012.
4. L'esercizio della pesca professionale è
consentito nei corpi idrici individuati nella Carta ittica di cui all'articolo
7, nel rispetto della sostenibilità della risorsa idrica.
5. I pescatori, fino al compimento del
diciottesimo anno di età, nel rispetto delle leggi vigenti, possono ottenere il
rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, senza
l'obbligo d'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne), purché siano assicurati contro gli
infortuni sul lavoro.
6. Il rilascio della licenza di pesca
professionale ad un minorenne è disposto su istanza di chi esercita la potestà
genitoriale sul minore ed è comunicato agli uffici per l'impiego
territorialmente competenti.
7. L'apprendista non può esercitare la pesca
in forma autonoma ed è sempre accompagnato da un pescatore maggiorenne con cui
collabora nell'esercizio dell'attività di pesca; sulla licenza di pesca del
minorenne è apposta la dizione “apprendista” ed è annotato il nominativo del
pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca.
8. Nei corpi idrici nei quali è ammessa la
pesca professionale è consentita anche la pesca dilettantistica, salvo diversa
disposizione della Regione.
Art. 20
(Esercizio
dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)
1. L'attività di pesca
dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione
per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere
praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di
concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a
seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca è
costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale
in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del
versamento.
2. La ricevuta del versamento della tassa di
concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di
un anno.
3. La Giunta regionale definisce criteri e
modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il
Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna
ittica e degli ecosistemi fluviali.
4. E' valida sul territorio della regione
Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre
Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i
titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste
nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle
acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e
di categoria C (ambienti di transizione) è consentita tutto l'anno; la pesca
dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore otto del primo sabato
di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. Per effettuare la pesca
dilettantistico-sportiva in tutte le acque della regione è necessario essere
muniti anche del tesserino segnacatture, avente
validità annuale, rilasciato dalla Regione o dalle associazioni piscatorie di
cui all'articolo 4. Con determina del Dirigente del Servizio saranno definite
le modalità di rilascio del tesserino da parte delle associazioni.
7. L'eventuale scelta di pesca particolare
(no kill - zona trofeo) deve essere preventivamente
annotata sul tesserino regionale segnacatture
mediante segnatura della relativa casella.
8. Il nuovo tesserino segna catture è
rilasciato previa riconsegna del precedente che deve avvenire entro e non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna, dove è obbligatorio, da parte del
pescatore, mediante segnatura, indicare la giornata di pesca prima di iniziare
l'attività piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio.
9. Non sono tenuti all'obbligo della
presentazione della ricevuta di versamento:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di
acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e
nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale del Laboratorio o dallo
stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna
in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
c) il personale in possesso di regolare
permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca
dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in
apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le
limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca
subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea può essere effettuata
esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di
cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla
scadenza della stessa.
13. L'obbligo della frequenza ai corsi di cui al
comma 3 decorre da 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
(Attività di pesca
dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani)
1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), minori con età compresa tra i
quattordici ed i diciotto anni non compiuti e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca
dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della
ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo
restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture.
2. I minori di quattordici anni possono
esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso
di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio
dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è
annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.
Art. 22
(Esercizio della
pesca dilettantistico-sportiva per i domiciliati all'estero, cittadini europei
e dei paesi terzi)
1. Per i cittadini italiani residenti
all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei paesi terzi, domiciliati in
Italia, trovano applicazione le disposizioni relative alla licenza di pesca
dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.
Art. 23
(Autorizzazione e
attività di pesca scientifica)
1. La pesca a scopo scientifico e gli
interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio,
ricerca, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici; sono
preventivamente autorizzate dalla Regione e non sono soggette alle disposizioni
di cui alla presente legge.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al
precedente comma 1 è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai piani di
ricerca presentati. Al termine delle attività deve essere presentata una
relazione tecnica sugli studi svolti e sui risultati ottenuti alla Regione e al
Laboratorio.
3. La Regione autorizza l'uso di apparecchi a
generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri
attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la
cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di
asciutta o a scopi scientifici.
4. Gli addetti all'utilizzo di apparecchi a
generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché all'uso di altri
attrezzi, in deroga alle norme della presente legge, devono consegnare alla
Regione i dati e le informazioni relative all'intervento operato.
Art. 24
(Modalità e
tecniche di pesca vietate)
1. È vietata la pesca con la corrente
elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a
generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale
esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la
relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. È vietato gettare e infondere nelle acque
materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli
altri animali acquatici.
4. È vietato pescare durante il
prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa
esclusivamente la pesca con la canna.
5. È vietato pescare manovrando paratie,
prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere
stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure
impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. È vietata la pesca da sopra ponti,
passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. È vietata la pesca da natanti, salvo che
nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito
pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi
in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente
smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. È vietato collocare reti e apparecchi
fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più
di un terzo della loro larghezza.
9. È vietato pescare ad una distanza
inferiore a trenta metri da ponti, dai relativi manufatti e da tutte le opere
murarie costituenti opere idrauliche, a servizio delle derivazioni
idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti
fluviali, opere di presa, sgrigliatori, canali di adduzione.
10. Non è consentito l'uso di attrezzi
professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.
11. È vietata la pesca esercitata con le mani e
la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino è consentito solamente
come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con
amo o ancoretta.
14. Nelle acque che, in base alla loro
classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per
l'esercizio della pesca è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca
carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni
tipo di pasturazione.
15. È vietato abbandonare esche, pesci o altra
attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro
adiacenze.
16. Gli orari per esercitare l'attività di pesca
sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.
17. Gli attrezzi professionali da posta sono
collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.
18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di
cui all'articolo 6, può disporre, in deroga al presente articolo, particolari
modalità per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.
Art. 25
(Lunghezze minime
di cattura)
1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono
misurate dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale e quelle
del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremità del telson
(coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.
2. Le lunghezze minime che i pesci devono
aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:
a) anguilla cm 40 (solo se consentito dal
calendario ittico);
b) barbo (Barbus tyberinus) cm 35;
c) carpa cm 40;
d) cavedano cm 20;
e) coregone cm 28;
f) luccio cm 70 (ad eccezione delle acque
interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);
g) tinca cm 25;
h) trota fario cm
22;
i) trota macrostigma
cm 22.
3. La Regione, anche sulla base delle
indicazioni fornite dalla Carta ittica, può disporre modifiche sulle misure
minime di cui al comma 2.
Art. 26
(Periodi di
proibizione della pesca e gestione differenziata)
1. Per ottimizzare la produzione naturale,
nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della
fauna ittica nei seguenti periodi:
a) alborella dal 15 maggio al 15 giugno;
b) barbo (Barbus tyberinus) dal 1° maggio al 30 giugno;
c) carpa dal 1° maggio al 30 giugno;
d) cavedano dal 1° maggio al 30 giugno;
e) coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio;
f) luccio dal 15 gennaio al 15 marzo;
g) tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
h) trota fario
dall'ultimo lunedì di settembre al primo venerdì di marzo;
i) rovella dal 1°
gennaio al 31 dicembre;
j) ghiozzo di ruscello dal 1° gennaio al 31
dicembre;
k) cagnetta dal 1° gennaio al 31 dicembre;
l) lampreda di ruscello dal 1° gennaio al 31
dicembre;
m) spinarello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
n) granchio di fiume dal 1° gennaio al 31
dicembre;
o) gambero di fiume dal 1° gennaio al 31
dicembre;
p) anguilla mese di novembre.
2. La pesca delle specie Alburnus
albidus (arborella
meridionale), Coregonus oxyrhynchus
(coregone nasello), Rutilus rubilio
(rovella) e Salmo macrostigma
(trota macrostigma) di cui alla lettera g), numeri
1), 6), 9) e 11), dell'allegato A) della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed
integrazioni, è consentita nell'ambito di appositi piani di gestione, previsti
dalla Carta ittica regionale, che ne garantiscono la conservazione nel rispetto
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed
integrazioni.
3. La pesca dell'anguilla è consentita previa
redazione del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento (CE) 1100/2007.
4. La Regione, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Carta ittica, può ampliare e modificare i periodi di proibizione
mantenendo come riferimento i periodi di cui al comma 1.
Art. 27
(Attrezzi
consentiti per la pesca di professione in acque interne)
1. Gli attrezzi da pesca professionale sono
utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. Gli attrezzi per la pesca professionale
collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza
di tipo A) del titolare.
3. La Giunta regionale, sentito il Comitato
di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo
degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di
tutela della fauna ittica.
4. Gli attrezzi consentiti per la pesca
professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e
limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del
competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.
Art. 28
(Attrezzi
consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva in acque interne)
1. Gli attrezzi da pesca sono utilizzati
secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. Il Dipartimento competente per materia,
sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare,
temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti dalla presente legge, se
ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e tutela della fauna ittica.
3. E' vietato l'esercizio della pesca con
canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a
distanza inferiore a cinquanta metri da linee elettriche aeree.
4. Ogni pescatore può utilizzare, durante
l'azione di pesca, un massimo di due canne, distanti tra loro massimo tre
metri, in acque di categoria B, ognuna delle quali armata con non più di due
ami.
5. Ogni pescatore può utilizzare, durante
l'azione di pesca, una sola canna nelle acque di categoria A, armata con non
più di un amo; nella pesca al coregone con l'amettiera,
il numero massimo di ami consentito è di cinque.
6. Gli attrezzi, che non corrispondono a
quelli indicati nel presente articolo, sono sequestrati e confiscati.
7. E' consentito solo l'uso dell'amo senza
ardiglione o con ardiglione schiacciato nei tratti di fiume ricadenti nei
parchi nazionali e regionali e nelle zone no kill.
Art. 29
(Vigilanza
sull'esercizio della pesca)
1. La Regione, attraverso il corpo della
Polizia provinciale, assicura la vigilanza sull'applicazione delle leggi
nell'esercizio della pesca nei corpi idrici.
2. Assicurano la vigilanza di cui al comma 1
anche i Carabinieri, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali e
regionali, la Polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la
qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie
ittiche volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la
Regione che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti
conferiti.
Art. 30
(Sanzioni)
1. Le infrazioni alle disposizioni della
presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste
dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per
chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di
concessione regionale;
b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi
esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segnacatture
o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino
medesimo e le altre disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 20;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi
esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4
e 5 dell'articolo 28;
d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce
pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;
e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca
in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque
soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal
titolare o dal concessionario;
f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 24; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è
disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo
di tempo da tre a cinque anni;
g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le
violazioni al divieto di pesca in zone di divieto di pesca;
h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le
violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando
attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non
destinate alla pesca professionale;
k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla
Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie
ittiche non autoctone;
l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il
rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare
catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di
eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque
esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna
a scopo di ripopolamento;
n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca
le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
24;
p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo
24;
q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui al comma 9 dell'articolo 24;
r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
24;
s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 12, 13 e 14
dell'articolo 24;
t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le
infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 15, 16 e 17
dell'articolo 24;
u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi
esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui al comma 3
dell'articolo 20;
v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio
Sanitario Regionale;
w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi
esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca
è vietata;
x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il
soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di
disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dal comma 9 dell'articolo
13;
z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la
mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dal comma 4 dell'articolo
15.
2. La Regione introita le somme derivanti
dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione
del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di
corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per
l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo
20.
Art. 31
(Ricorsi
amministrativi)
1. E' ammesso ricorso in opposizione ai
provvedimenti della Regione, entro i termini e con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FISCALI E FINANZIARIE
Art. 32
(Tasse regionali)
1. L'esercizio della pesca nelle acque della
Regione è assoggettato al pagamento della relativa tassa di concessione
regionale annuale.
2. Ai fini della corresponsione della tassa
regionale, le licenze e permessi di pesca sono classificati in:
a) licenza di tipo A), per l'esercizio della
pesca professionale di cui all'articolo 19;
b) versamento per l'esercizio della pesca
dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.
3. L'importo delle tasse regionali è così
stabilito:
a) licenza di tipo A) di cui alla lettera a)
del comma 2, euro 43,64;
b) versamento per la pesca
dilettantistico-sportiva di cui alla lettera b) del comma 2, euro 22,72.
4. I proventi di cui al presente articolo
sono corrisposti alla Regione Abruzzo e sono iscritti nello stato di previsione
delle entrate del Bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101,
Categoria 47.
Art. 33
(Disposizioni
finanziarie)
1. La Regione destina annualmente le risorse
introitate sulla base di quanto previsto dalla presente legge, per il
perseguimento dei fini di seguito indicati:
a) alla gestione delle attività regionali
inerenti la pesca ivi compresa la gestione Centro Ittiogenico Sperimentale e di
Idrobiologia (C.I.S.I) e i ripopolamenti;
b) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise per il funzionamento del Laboratorio e per
l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrative previste dalla
presente legge;
c) all'erogazione di contributi in favore delle
organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16. L'erogazione sarà effettuata
in base ai programmi proposti dalle associazioni e validati preventivamente dal
Laboratorio. I contributi saranno erogati sentito il Laboratorio.
2. La Regione determina annualmente, a
partire dall'esercizio finanziario 2018, un ulteriore stanziamento destinato
alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) contributi per il completamento e per il
miglioramento di impianti sportivi ed infrastrutture destinati alla pesca sportiva;
b) contributi per gare di pesca, di carattere
nazionale ed internazionale, realizzate sul territorio regionale;
c) iniziative di studio, ricerca,
sensibilizzazione, consulenza e promozione tese alla salvaguardia ambientale
delle acque;
d) progetti di formazione per pescatori e
addetti alla sorveglianza e alla gestione;
e) progetti pilota riconducibili alla
gestione dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica anche finalizzati alla
Carta ittica.
3. I contributi previsti dalla presente legge
sono assegnati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
Art. 34
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio
2017-2019, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 16
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia
e pesca", Titolo 1, capitoli 142331/3 e 142331/4 della parte spesa del
Bilancio regionale 2017-2019.
2. Per le annualità successive al 2019 si
provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 35
(Abrogazioni e
modifiche)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni
regionali:
a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 44
(Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per
l'esercizio della pesca);
b) legge regionale 3 aprile 1987, n. 13
(Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela
ed incremento della fauna ittica nelle acque interne));
c) legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9
(Modifica alla legge regionale 3 aprile 1987, n. 13: "Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale del 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela ed
incremento della fauna ittica nelle acque interne");
d) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 107
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9:
"Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne");
e) legge regionale 8 settembre 1992, n. 91
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1987, n. 13 recante tutela ed
incremento della fauna ittica nelle acque interne);
f) legge regionale 4 aprile 1995, n. 34
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 13/1987 ed alla L.R. 91/1992);
g) articolo 46 della legge regionale 1°
ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento delle strutture);
h) articolo 93 della legge regionale 18
dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE,
2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei
Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)).
2. E' abrogata ogni altra norma legislativa o
regolamentare in contrasto con la presente legge.
3. Per le specie soggette a gestione
differenziata ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, non trova applicazione il
divieto di cui all'articolo 3 della L.R. 50/1993.
Art. 36
(Disposizioni
relative al lago di Scanno)
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge, in virtù del regio decreto 25.9.1910, pubblicato nella G.U. n. 280 del
2.12.1910, non trovano applicazione per le acque del lago di Scanno (AQ).
Art. 37
(Norma
transitoria)
1. Fino all'entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella legge
regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle
acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Fino all'adozione da parte della Regione
delle linee guida di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni relative
all'articolo 16 bis della legge regionale 44/1985 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Le disposizioni abrogate con la presente
legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni
medesime.
Art. 38
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 aprile 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso