Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.      La presente legge disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

2.      La presente legge disciplina altresì la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti alle acque del demanio marittimo interno, ai sensi dell'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

3.      La Regione promuove forme di attività alieutica nelle acque interne, quale espressione culturale delle popolazioni locali, per un utilizzo razionale ed ecosostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione con gli enti locali e le parti sociali.

4.      La Regione promuove l'attività di pesca nelle acque interne quale espressione della cultura rurale, tutelandone e valorizzandone usi, consuetudini e tradizioni.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.      Per zone di riposo biologico si intendono le aree a buona-elevata qualità ecologica nelle quali è vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico.

2.      Per zone no kill si intendono tratti di corsi d'acqua nei quali il pescato deve essere rilasciato immediatamente. In suddetti tratti vige l'obbligo dell'utilizzo di ami senza ardiglione.

3.      Per zone trofeo si intendono tratti di corsi d'acqua a regolamentazione particolare nei quali è possibile trattenere esemplari di dimensioni particolari; le lunghezze minime, applicate in tali tratti, sono indicate dalla Regione con disposizione del Dirigente dell'Ufficio preposto.

4.      Per uso a strappo si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

 

Art. 3

(Funzioni di competenza regionale)

 

1.      La Regione esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'articolo 117, primo comma, lettera s) della Costituzione.

2.      La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'attività di controllo, coordinamento ed indirizzo della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne.

3.      Sono di competenza della Regione:

a)      la redazione della Carta ittica regionale;

b)      il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque interne sia ad uso pubblico, sia ad uso privato;

c)      l'affidamento alle associazioni ittiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 4, di interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume;

d)      la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e dei diritti di uso civico;

e)      il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica;

f)       organizzazione di corsi di formazione necessari per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui al comma 3 dell'articolo 20;

g)      la vigilanza sull'esercizio della pesca attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali e volontari.

4.      La Regione può vietare temporaneamente la pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono.

 

TITOLO II

SUSSIDIARIETA' E LEALE COOPERAZIONE

 

Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

 

1.      Nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991), la Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni o ad altre organizzazioni piscatorie, senza fini di lucro, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2.      Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto a favore delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione, oppure presenti in almeno due province con un minino di quattro società di base operanti nelle province medesime e che, ai sensi del proprio Statuto, svolgono le seguenti attività:

a)      organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;

b)      partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;

c)      organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;

d)      organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;

e)      organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;

f)       organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.

 

Art. 5

(Organismi di supporto tecnico-scientifico)

 

1.      Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge.

2.      Ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o disposizioni e con riferimento alle attività alieutiche praticate nelle acque interne regionali, il Laboratorio può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti dei titolari di diritti esclusivi di pesca e di uso civico di pesca.

3.      I programmi e le attività del Laboratorio sono regolamentati da apposita convenzione con la Direzione regionale competente per materia, nella quale saranno definite anche le risorse da riconoscere per il supporto tecnico-scientifico reso per le seguenti attività:

a)      programmare e pianificare la tutela e la gestione dell'idrofauna secondo quanto previsto dalla presente legge;

b)      raccogliere i dati in collaborazione con le associazioni dei pescatori, relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne;

c)      predisporre i piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;

d)      monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;

e)      verificare l'efficacia delle prevenzioni alle epizoozie;

f)       predisporre la stesura e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;

g)      proporre progetti per il recupero ed il mantenimento delle comunità acquatiche e in favore della pesca sportiva.

 

Art. 6

(Comitato consultivo regionale per la pesca)

 

1.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) che svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.

2.      Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e corretta gestione degli ambienti acquatici.

3.      Il Comitato è composto da:

a)      assessore regionale pro tempore preposto alle politiche agricole, o suo delegato, che svolge la funzione di presidente;

b)      un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale;

c)      un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;

d)      un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;

e)      un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

f)       un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;

g)      un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;

h)      un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4;

i)       un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;

j)       un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

k)      un rappresentante delle autorità di bacino presenti nella Regione Abruzzo;

l)       un tecnico rappresentante dell'ARTA Abruzzo;

m)     il Dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;

n)      un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.

4.      Il presidente convoca il Comitato almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5.      Il Comitato è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6.      Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.

7.      Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per rimborso spese.

 

TITOLO III

GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI

 

Art. 7

(La Carta ittica regionale)

 

1.      La Regione, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione e la conservazione del patrimonio ittico.

2.      Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:

a)      acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);

b)      acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);

c)      ambienti di transizione (acque di categoria C).

3.      La Carta ittica contiene le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.

4.      La Carta ittica individua i tratti di fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo e le zone no kill.

5.      La Carta ittica dovrà contenere altresì i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 (Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni.

6.      Lo sviluppo delle zone di riposo biologico, di cui all'articolo 2, comma 1, deve interessare almeno il 10 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

7.      Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, compatibilmente con le rispettive potenzialità biologiche, deve interessare rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

8.      La Carta ittica definisce le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonché i periodi di divieto dell'esercizio della pesca.

9.      La Carta ittica definisce le aree e i tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva.

10.    La Carta ittica individua all'interno del territorio regionale i corpi idrici dove è possibile praticare la pesca professionale e definisce le modalità per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse regionale.

11.    Nella Carta ittica sono indicati i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.

12.    Nella Carta ittica sono indicati i programmi di massima dei corsi di formazione e le modalità della loro attuazione per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.

13.    La Carta ittica contiene i progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d'acqua.

14.    La Carta ittica deve essere aggiornata sullo stato delle comunità ittiche, con nuovi dati ambientali, ogni cinque anni.

 

Art. 8

(Interventi di carattere gestionale e divieti)

 

1.      Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2.      Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono svolte in centri ittiogenici.

3.      La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. E' vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.

4.      E' vietata l'introduzione nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica).

5.      La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.

 

Art. 9

(Calendario ittico regionale)

 

1.      La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario ittico regionale da attuare nell'anno successivo.

2.      Il calendario ittico regionale indica almeno:

a)      la data di apertura e di chiusura della pesca;

b)      la classificazione delle acque di categoria A;

c)      le acque in concessione/gestione;

d)      le acque soggette a diritti esclusivi di pesca;

e)      le acque nelle quali sussiste il divieto temporaneo di pesca;

f)       le misure minime delle specie pescabili ed i periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.

3.      La Direzione regionale competente per materia provvede alla pubblicazione del calendario ittico regionale sul proprio sito web istituzionale.

 

Art. 10

(Linee guida per la disciplina dell'esercizio della pesca)

 

1.      Per l'esercizio della pesca la Giunta regionale adotta le linee guida che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge, disciplinano:

a)      i modi di pesca, gli attrezzi e le esche consentite per la pesca dilettantistico-sportiva e professionale;

b)      le modalità con cui effettuare le gare di pesca.

 

Art. 11

(Concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica)

 

1.      La Regione può rilasciare concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua.

2.      I tratti in concessione sono quelli individuati dalla Carta ittica di cui all'articolo 7.

3.      I soggetti ai quali la Regione può rilasciare le concessioni sono le associazioni e le organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4.

4.      La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono indicati nel disciplinare di concessione di cui al successivo comma 7, lettera a).

5.      La Regione può altresì affidare alle associazioni e organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4 l'esecuzione, su specifici tratti di fiume, di interventi di gestione ittica.

6.      I tratti da affidare in gestione sono individuati dalla Carta ittica regionale.

7.      La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:

a)      lo schema-tipo del disciplinare di concessione;

b)      le linee guida per la gestione di specifici tratti di fiume.

 

Art. 12

(Laghetti privati per la pesca a pagamento)

 

1.      L'attività di pesca a pagamento all'interno dei bacini privati è soggetta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2.      Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Regione.

3.      L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4.      La SCIA, presentata dai gestori degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento, è corredata di una scheda tecnica in cui sono indicati:

a)      la struttura dell'impianto;

b)      il tipo di approvvigionamento idrico;

c)      le barriere presenti per evitare la fuga di materiale ittico;

d)      i certificati attestanti le condizioni chimico-fisiche e microbiologiche delle acque dei bacini;

e)      l'elenco completo di tutte le specie ittiche presenti.

5.      Qualora sia provata la fuoriuscita di specie ittiche dai suddetti impianti e la loro colonizzazione di acque pubbliche connesse all'impianto, l'ammontare del danno alla comunità ittica locale è valutato dal Laboratorio e comprende gli eventuali oneri relativi alla valutazione del danno stesso.

6.      L'esercizio della pesca sportiva negli impianti e nei bacini privati può essere praticato senza la ricevuta del versamento della tassa regionale e non è soggetto ai periodi di divieto e alle misure minime per il trattenimento del pesce.

7.      I laghetti di pesca sportiva devono essere registrati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, nella banca dati nazionale delle anagrafiche zootecniche del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con i dati concernenti la georeferenziazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 148/2008.

 

Art. 13

(Diritti esclusivi di pesca)

 

1.      I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.

2.      Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.

3.      La comunicazione di cui al comma 2 è corredata della relativa documentazione probatoria.

4.      La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti medesimi tramite il Laboratorio.

5.      I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo.

6.      Il Servizio competente della Regione, sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne dà comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

7.      Il programma di cui al comma 6 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono specificate:

a)      le zone di protezione;

b)      i ripopolamenti programmati;

c)      il numero delle guardie addette alla vigilanza.

8.      Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso, informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo è quindi tenuto a trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.

9.      I titolari dei diritti esclusivi di pesca contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal quadro sanzionatorio.

10.    In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

11.    La Regione, per il tramite del Laboratorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.

12.    Gli elenchi aggiornati dei titolari dei diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.

13.    In caso di cessione o trasferimento del diritto esclusivo di pesca, il titolare ne dà preventiva comunicazione alla Regione, alla quale è riservato il diritto di prelazione.

14.    La Giunta regionale predispone le linee guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14

(Esercizio civico dell'attività di pesca)

 

1.      L'attività di pesca, quale diritto di uso civico, è regolamentata dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno).

2.      Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento comunale.

 

Art. 15

(Pesca nelle acque di bonifica)

 

1.      L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito.

2.      Gli enti che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, o comunque di bonifica, possono chiedere alla Regione di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danni alle strutture idrauliche.

3.      La Regione, sentito il Laboratorio, si pronuncia sulle domande entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la richiesta di divieto si intende accolta.

4.      I tratti dei corsi d'acqua nei quali è stata vietata la pesca sono segnalati attraverso tabelle apposte dagli enti di cui al comma 2.

 

Art. 16

(Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica)

 

1.      Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

2.      La Regione eroga contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della presente legge.

 

Art. 17

(Le attività di pesca)

 

1.      Costituiscono attività di pesca:

a)      le attività di tipo professionale, soggette a licenza di pesca di tipo A), di cui all'articolo 19;

b)      le attività di tipo dilettantistico-sportivo;

c)      la pesca scientifica e le attività di tutela e protezione della fauna ittica, di cui all'articolo 23;

d)      l'acquicoltura e la piscicoltura.

 

Art. 18

(Esercizio dell'attività di pesca)

 

1.      L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con l'impiego degli attrezzi e nel rispetto delle modalità di cui alla presente legge.

2.      Gli animali catturati dai pescatori in osservanza delle leggi, delle direttive della Giunta regionale e dei regolamenti vigenti sono di proprietà di chi li cattura.

3.      Per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse è sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche, purché ciò non arrechi danno alle colture agricole, alle attività di acquacoltura o ad altro.

 

Art. 19

(Licenza di pesca professionale)

 

1.      La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

2.      L'istanza per il rilascio della licenza di tipo A) di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 17, per l'esercizio della pesca professionale, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente è domiciliato; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Regione, che conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione, sentito il Laboratorio.

3.      Gli imprenditori ittici, in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali, hanno diritto ad esercitare la pesca professionale, così come definita dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/2012.

4.      L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati nella Carta ittica di cui all'articolo 7, nel rispetto della sostenibilità della risorsa idrica.

5.      I pescatori, fino al compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto delle leggi vigenti, possono ottenere il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, senza l'obbligo d'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne), purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

6.      Il rilascio della licenza di pesca professionale ad un minorenne è disposto su istanza di chi esercita la potestà genitoriale sul minore ed è comunicato agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.

7.      L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma ed è sempre accompagnato da un pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca; sulla licenza di pesca del minorenne è apposta la dizione “apprendista” ed è annotato il nominativo del pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca.

8.      Nei corpi idrici nei quali è ammessa la pesca professionale è consentita anche la pesca dilettantistica, salvo diversa disposizione della Regione.

 

Art. 20

(Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)

 

1.      L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento.

2.      La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.

3.      La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.

4.      E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.

5.      La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.

6.      Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque della regione è necessario essere muniti anche del tesserino segnacatture, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione o dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 4. Con determina del Dirigente del Servizio saranno definite le modalità di rilascio del tesserino da parte delle associazioni.

7.      L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo) deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale segnacatture mediante segnatura della relativa casella.

8.      Il nuovo tesserino segna catture è rilasciato previa riconsegna del precedente che deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna, dove è obbligatorio, da parte del pescatore, mediante segnatura, indicare la giornata di pesca prima di iniziare l'attività piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio.

9.      Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:

a)      gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b)      il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;

c)      il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.

10.    Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.

11.    La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

12.    Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa.

13.    L'obbligo della frequenza ai corsi di cui al comma 3 decorre da 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 21

(Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani)

 

1.      Per i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture.

2.      I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.

 

Art. 22

(Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva per i domiciliati all'estero, cittadini europei e dei paesi terzi)

 

1.      Per i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei paesi terzi, domiciliati in Italia, trovano applicazione le disposizioni relative alla licenza di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

 

 

Art. 23

(Autorizzazione e attività di pesca scientifica)

 

1.      La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici; sono preventivamente autorizzate dalla Regione e non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge.

2.      La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai piani di ricerca presentati. Al termine delle attività deve essere presentata una relazione tecnica sugli studi svolti e sui risultati ottenuti alla Regione e al Laboratorio.

3.      La Regione autorizza l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

4.      Gli addetti all'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché all'uso di altri attrezzi, in deroga alle norme della presente legge, devono consegnare alla Regione i dati e le informazioni relative all'intervento operato.

 

Art. 24

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

 

1.      È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

2.      Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.

3.      È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

4.      È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

5.      È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

6.      È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.

7.      È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.

8.      È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

9.      È vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri da ponti, dai relativi manufatti e da tutte le opere murarie costituenti opere idrauliche, a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di presa, sgrigliatori, canali di adduzione.

10.    Non è consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.

11.    È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

12.    L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

13.    È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta.

14.    Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

15.    È vietato abbandonare esche, pesci o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.

16.    Gli orari per esercitare l'attività di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.

17.    Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

18.    La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalità per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

 

Art. 25

(Lunghezze minime di cattura)

 

1.      Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremità del telson (coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2.      Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:

a)      anguilla cm 40 (solo se consentito dal calendario ittico);

b)      barbo (Barbus tyberinus) cm 35;

c)      carpa cm 40;

d)      cavedano cm 20;

e)      coregone cm 28;

f)       luccio cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);

g)      tinca cm 25;

h)      trota fario cm 22;

i)       trota macrostigma cm 22.

3.      La Regione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può disporre modifiche sulle misure minime di cui al comma 2.

 

Art. 26

(Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata)

 

1.      Per ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della fauna ittica nei seguenti periodi:

a)      alborella dal 15 maggio al 15 giugno;

b)      barbo (Barbus tyberinus) dal 1° maggio al 30 giugno;

c)      carpa dal 1° maggio al 30 giugno;

d)      cavedano dal 1° maggio al 30 giugno;

e)      coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio;

f)       luccio dal 15 gennaio al 15 marzo;

g)      tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

h)      trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo venerdì di marzo;

i)       rovella dal 1° gennaio al 31 dicembre;

j)       ghiozzo di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;

k)      cagnetta dal 1° gennaio al 31 dicembre;

l)       lampreda di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;

m)     spinarello dal 1° gennaio al 31 dicembre;

n)      granchio di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;

o)      gambero di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;

p)      anguilla mese di novembre.

2.      La pesca delle specie Alburnus albidus (arborella meridionale), Coregonus oxyrhynchus (coregone nasello), Rutilus rubilio (rovella) e Salmo macrostigma (trota macrostigma) di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'allegato A) della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita nell'ambito di appositi piani di gestione, previsti dalla Carta ittica regionale, che ne garantiscono la conservazione nel rispetto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni.

3.      La pesca dell'anguilla è consentita previa redazione del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento (CE) 1100/2007.

4.      La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può ampliare e modificare i periodi di proibizione mantenendo come riferimento i periodi di cui al comma 1.

 

Art. 27

(Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne)

 

1.      Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2.      Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.

3.      La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica.

4.      Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.

 

Art. 28

(Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva in acque interne)

 

1.      Gli attrezzi da pesca sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2.      Il Dipartimento competente per materia, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti dalla presente legge, se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e tutela della fauna ittica.

3.      E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a cinquanta metri da linee elettriche aeree.

4.      Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, un massimo di due canne, distanti tra loro massimo tre metri, in acque di categoria B, ognuna delle quali armata con non più di due ami.

5.      Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, una sola canna nelle acque di categoria A, armata con non più di un amo; nella pesca al coregone con l'amettiera, il numero massimo di ami consentito è di cinque.

6.      Gli attrezzi, che non corrispondono a quelli indicati nel presente articolo, sono sequestrati e confiscati.

7.      E' consentito solo l'uso dell'amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato nei tratti di fiume ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle zone no kill.

 

Art. 29

(Vigilanza sull'esercizio della pesca)

 

1.      La Regione, attraverso il corpo della Polizia provinciale, assicura la vigilanza sull'applicazione delle leggi nell'esercizio della pesca nei corpi idrici.

2.      Assicurano la vigilanza di cui al comma 1 anche i Carabinieri, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali e regionali, la Polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie ittiche volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la Regione che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti.

 

Art. 30

(Sanzioni)

 

1.      Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a)      da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

b)      da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segnacatture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 20;

c)      da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 28;

d)      da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;

e)      da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;

f)       da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 24; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;

g)      da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni al divieto di pesca in zone di divieto di pesca;

h)      da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;

i)       da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;

j)       da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;

k)      da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;

l)       da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;

m)     da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;

n)      da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;

o)      da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 24;

p)      da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 24;

q)      da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui al comma 9 dell'articolo 24;

r)       da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 24;

s)      da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 24;

t)       da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'articolo 24;

u)      da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui al comma 3 dell'articolo 20;

v)      da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;

w)     da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

x)      da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;

y)      da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dal comma 9 dell'articolo 13;

z)      da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dal comma 4 dell'articolo 15.

2.      La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

 

Art. 31

(Ricorsi amministrativi)

 

1.      E' ammesso ricorso in opposizione ai provvedimenti della Regione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE

 

Art. 32

(Tasse regionali)

 

1.      L'esercizio della pesca nelle acque della Regione è assoggettato al pagamento della relativa tassa di concessione regionale annuale.

2.      Ai fini della corresponsione della tassa regionale, le licenze e permessi di pesca sono classificati in:

a)      licenza di tipo A), per l'esercizio della pesca professionale di cui all'articolo 19;

b)      versamento per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

3.      L'importo delle tasse regionali è così stabilito:

a)      licenza di tipo A) di cui alla lettera a) del comma 2, euro 43,64;

b)      versamento per la pesca dilettantistico-sportiva di cui alla lettera b) del comma 2, euro 22,72.

4.      I proventi di cui al presente articolo sono corrisposti alla Regione Abruzzo e sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 47.

 

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      La Regione destina annualmente le risorse introitate sulla base di quanto previsto dalla presente legge, per il perseguimento dei fini di seguito indicati:

a)      alla gestione delle attività regionali inerenti la pesca ivi compresa la gestione Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) e i ripopolamenti;

b)      all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il funzionamento del Laboratorio e per l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrative previste dalla presente legge;

c)      all'erogazione di contributi in favore delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16. L'erogazione sarà effettuata in base ai programmi proposti dalle associazioni e validati preventivamente dal Laboratorio. I contributi saranno erogati sentito il Laboratorio.

2.      La Regione determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2018, un ulteriore stanziamento destinato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a)      contributi per il completamento e per il miglioramento di impianti sportivi ed infrastrutture destinati alla pesca sportiva;

b)      contributi per gare di pesca, di carattere nazionale ed internazionale, realizzate sul territorio regionale;

c)      iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza e promozione tese alla salvaguardia ambientale delle acque;

d)      progetti di formazione per pescatori e addetti alla sorveglianza e alla gestione;

e)      progetti pilota riconducibili alla gestione dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica anche finalizzati alla Carta ittica.

3.      I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 34

(Norma finanziaria)

 

1.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1, capitoli 142331/3 e 142331/4 della parte spesa del Bilancio regionale 2017-2019.

2.      Per le annualità successive al 2019 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 35

(Abrogazioni e modifiche)

 

1.      Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a)      legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

b)      legge regionale 3 aprile 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne));

c)      legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 1987, n. 13: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne");

d)      legge regionale 28 dicembre 1989, n. 107 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9: "Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne");

e)      legge regionale 8 settembre 1992, n. 91 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1987, n. 13 recante tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne);

f)       legge regionale 4 aprile 1995, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 13/1987 ed alla L.R. 91/1992);

g)      articolo 46 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture);

h)      articolo 93 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)).

2.      E' abrogata ogni altra norma legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

3.      Per le specie soggette a gestione differenziata ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 3 della L.R. 50/1993.

 

Art. 36

(Disposizioni relative al lago di Scanno)

 

1.      Le disposizioni di cui alla presente legge, in virtù del regio decreto 25.9.1910, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2.12.1910, non trovano applicazione per le acque del lago di Scanno (AQ).

 

Art. 37

(Norma transitoria)

 

1.      Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Fino all'adozione da parte della Regione delle linee guida di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni relative all'articolo 16 bis della legge regionale 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

3.      Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

 

Art. 38

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 aprile 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso