Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi
dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 38 e 41 della
Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 dello
Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche di protezione sociale
legate al mondo del lavoro.
2. La Regione, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n.
11 e all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), riconosce la
clausola sociale di cui all’articolo 3, quale misura volta a promuovere la
stabilità occupazionale del personale impiegato, l’uniformità dei trattamenti
contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.
Art.
2
(Ambito
di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge
trovano applicazione rispetto alle procedure per l’affidamento dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi indette dalla Regione, dagli enti
da essa dipendenti, economici e non, dai consorzi a partecipazione regionale,
dalle agenzie ed aziende regionali nonché dalle società controllate dalla
Regione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge
trovano applicazione anche rispetto alle procedure per l’affidamento dei
contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dagli enti
locali o dalle società controllate dagli stessi, nelle ipotesi in cui
utilizzino i fondi regionali ed europei o attuano deleghe della regione.
Art.
3
(Clausola
sociale per la tutela dei livelli occupazionali)
1. I soggetti di cui all’articolo 2
inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per
l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi,
clausole espresse che prevedano l’obbligo, per le società e imprese
aggiudicatarie che subentrino ad altra società o
impresa nel lavoro o nel servizio, di:
a) assorbire il personale adibito
all’esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto
dell’affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del
bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti
nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli
inquadramenti in atto e l’anzianità di servizio conseguita a ogni effetto
contrattuale o di legge;
b) applicare i contratti collettivi nazionali
di settore, di sistema, individuali e di secondo livello
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione
successiva tra le parti sociali.
2. Le previsioni di cui al comma 1 trovano
applicazione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, compatibilmente
con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare ed in armonia con
la libera organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante e
fatte salve, comunque ove più favorevoli, le previsioni della contrattazione
collettiva.
Art.
4
(Modifica
all'articolo 1 della L.R. 4/2017)
1. La lettera a) del comma 15 dell'articolo 1
della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,
disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) è
sostituita dalla seguente:
"a) alla "Fase E - Approvazione" le
parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione
della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole
"entro il 30 settembre 2017, precisando che dal 1° luglio 2017 al 31
dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali, di cui alla deliberazione di
Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, garantiscono i servizi di cui al
nuovo Piano distrettuale sociale o i servizi in corso di svolgimento
subentrando, se necessario, nella titolarità delle posizioni gestionali e dei
connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme
in materia di successione delle persone giuridiche, con copertura della spesa
secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale
n. 70/4 del 9 agosto 2016";".
Art.
5
(Modifica
all'articolo 1 della L.R. 23/2016)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 2 agosto 2016, n. 23 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2015, n. 39) le parole "entro quarantotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi".
Art.
6
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 21 aprile 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso