IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale n. 2 del 15.12.2016 del Consiglio Regionale –II Commissione
Consiliare Permanente, in sede deliberante
EMANA
Il seguente regolamento:
Articolo
1
(Obiettivi
e finalità)
1.
In attuazione dell’articolo 19-bis
della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone
sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie
per il rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 della
l.r. 28/2011 e dell’attestazione di “deposito
sismico” di cui agli articoli 9 e 10 della l.r.
28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di
vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni
in zone soggette a rischio sismico.
2.
Per “Uffici competenti” si
intendono gli Uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza
sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.
Articolo
2
(Denuncia
dei lavori)
1.
La richiesta per il rilascio dell’ “autorizzazione sismica” o attestazione di avvenuto
“deposito sismico”, anche detta istanza o domanda, consiste nella presentazione
della denuncia dei lavori, a mezzo preavviso scritto, con contestuale domanda
per il rilascio del provvedimento. Alla denuncia deve essere unito il progetto
esecutivo e i relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il
contenuto minimo della denuncia e la documentazione minima da allegare a
corredo sono definiti all'articolo 4.
2.
Per le opere di cui al capo II
della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) l’istanza di cui al comma 1 è
valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’articolo 65
del D.P.R.380/2001 (articolo 8, comma 6 e articolo 9, comma 3 della l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore,
purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali
abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3.
In caso di lavori a committenza
privata, è legittimato a presentare l’istanza di cui al comma 1:
a)
il
titolare del permesso di costruire;
b)
il
richiedente il titolo abilitativo;
c)
il
proprietario dell’immobile oggetto dei lavori;
d)
i
soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell’articolo 11 del
D.P.R.380/2001.
4.
In caso di lavori a committenza
pubblica, è legittimato a presentare istanza il Responsabile Unico del
Procedimento.
5.
In caso di cessazione dell’incarico
del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d’opera o del costruttore,
il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti,
indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante,
allegando la dichiarazione di accettazione dell’incarico. Per le opere in conglomerato
cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie
l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del D.P.R.n.
380/2001.
6.
Per appalti di lavori pubblici è
consentito presentare l’istanza di autorizzazione sismica/deposito sismico
omettendo l’indicazione del costruttore nelle more del completamento delle
procedure di scelta del contraente. L’Ufficio competente effettua le attività
istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento
di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”
subordinando l’inizio dei lavori, alla comunicazione del nominativo del
costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi
dell’articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall’articolo
8, comma 6 e dall’articolo 9, comma 3 della l.r. n.
28/11.
7.
Gli interventi di nuova costruzione
o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del progettista
strutturale, non interessa la pubblica incolumità, che rispettano i criteri
fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l’identificazione
dell’opera come di modesta rilevanza, sono soggetti alla denuncia dei lavori a
mezzo di preavviso scritto, da notificare con apposito modello, secondo le
disposizioni dell’articolo 93 comma 1 del D.P.R.n.
380/2001. Il TTC fissa tali criteri a mezzo di appositi elenchi di riferimento
per l’individuazione delle opere di modesta rilevanza. Per tali interventi la
nomina del collaudatore è necessaria se vengono realizzate opere di cui al capo
II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica). L’Ufficio competente,
all'atto stesso della presentazione, effettua la verifica sulla completezza
formale della documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 10 e ne
restituisce una copia munita del timbro di avvenuta denuncia che costituisce,
ai fini delle presenti norme, titolo valido per l'esecuzione delle opere. Dove
gli Uffici competenti sono già dotati di sistema informatizzato di acquisizione
delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è
automaticamente effettuata dal sistema, è la ricevuta di presentazione che
costituisce titolo valido per l'esecuzione delle opere, ai fini delle presenti
norme. La denuncia dei lavori, come precedentemente descritta, vale già quale
comunicazione di inizio lavori.
8.
Per gli interventi eseguiti ai
sensi del comma 7 del presente articolo, il direttore dei lavori, ad
ultimazione delle strutture, deposita in duplice copia, all'Ufficio competente,
la dichiarazione di regolare esecuzione attestante che le opere sono state
eseguite in conformità agli elaborati allegati alla denuncia, con l'osservanza
delle prescrizioni esecutive in essi contenuti, nel rispetto delle corrette
tecniche di esecuzione, nel rispetto della legislazione vigente in materia e
della normativa tecnica, ed applicando le buone regole d'arte. L'Ufficio
competente rilascia una copia con timbro di avvenuto deposito all'atto stesso
della presentazione. Tale dichiarazione sostituisce la certificazione di
conformità prevista dall’articolo 62 del D.P.R.380/2001.
9.
Per le opere di cui al capo II
della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) la denuncia di cui al comma 7
è valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori”di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001, se
sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la
relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso
articolo. Per tali opere l’attestazione di cui al comma 8 è resa dal
collaudatore con il deposito del certificato di collaudo ai sensi dell’articolo
67 D.P.R.380/2001. Il direttore dei lavori in tal caso, ultimate le strutture,
depositerà la relazione a strutture ultimate ai sensi dello stesso articolo 65
D.P.R.380/2001.
10.
Le varianti in corso d’opera di
interventi di modesta rilevanza di cui al precedente comma 7, che comportano
modifiche non rispondenti ai criteri fissati dallo stesso comma 7, sono
assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa
vigente.
Articolo
3
(Procedure
per la presentazione della denuncia dei lavori)
1.
La denuncia è presentata prima
dell’inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l’Edilizia (di seguito S.U.E.)
competente per territorio (articolo 5 del D.P.R.380/2001), al quale compete la
trasmissione agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more
dell’istituzione del S.U.E., la denuncia può essere presentata direttamente
agli Uffici competenti per territorio.
2.
Per gli Uffici competenti dotati di
sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui
al comma 1, si intende assolta con l’acquisizione del protocollo informatico
rilasciato dal sistema.
3.
Per le attività produttive, la
denuncia è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) competente per
territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale
compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal
ricevimento.
4.
La trasmissione della denuncia al
S.U.E. e al S.U.A.P. si intende assolta se gli stessi si avvalgono dello
sportello telematico del Genio Civile regionale che, in modalità di
interoperabilità di rete, permette l’accesso in visione dei documenti trasmessi
e monitora lo stato della pratica in itinere, garantendo tutte le comunicazioni
di legge.
5.
Con l’attivazione dello sportello
elettronico per la trasmissione telematica delle istanze, le comunicazioni e le
interlocuzioni con gli Uffici competenti di cui al presente Regolamento,
saranno effettuate esclusivamente per il tramite del soggetto delegato dal
committente attraverso apposita procura speciale sottoscritta in forma
autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal
procuratore.
6.
Nelle more della realizzazione del
sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la
documentazione di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 4 è prodotta in:
a)
due
copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del
progetto sulla copertina) se l’istanza è presentata direttamente agli Uffici
competenti;
b)
due
copie cartacee e due copie informatizzate se l’istanza è presentata al S.U.E. o
al S.U.A.P., i quali trasferiscono, entro cinque giorni, le due copie cartacee
e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. o il S.U.A.P. provvede
al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da
restituire al committente.
Ciascuna copia del progetto cartaceo è
contenuta in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul
frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi
dell’apposita custodia sono irricevibili da parte degli Uffici preposti alla
loro accettazione e restituiti immediatamente all’interessato.
Articolo
4
(Documentazione
minima)
1.
Le disposizioni del presente
articolo:
a)
sono
volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione
minima da allegare a corredo, a norma dell’articolo 93 del D.P.R.380/2001;
b)
si
applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni
esistenti.
2.
La denuncia dei lavori contiene
l’indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del
committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del
direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del
collaudatore.
3.
Alla denuncia dei lavori sono
allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale di cui
all’articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le
modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali
dettati in Appendice 3 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette
attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell’istanza ai sensi
dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e
l’immediata restituzione della stessa all’interessato.
4.
La documentazione inerente i lavori
da allegarsi all’istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da
redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel
progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che
definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l’intervento da realizzare, i cui
contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.
5.
L’istanza contiene altresì:
a)
asseverazione
dei progettisti relativa a:
1)
conformità
degli elaborati redatti alla normativa vigente;
2)
conformità
degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo
abitativo;
3)
livello
esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
4)
redazione
del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e
sismici;
5)
rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica;
6)
rispetto
delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di
bacino;
7)
conformità
dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
8)
inizio
dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);
b)
asseverazione
del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza
alla normativa vigente e dell’avvenuta valutazione delle condizioni di
pericolosità geologica del sito in riferimento all’opera da realizzare;
c)
asseverazione del costruttore che
si impegna alla realizzazione dell’opera come descritta nel progetto, con
l’osservanza delle prescrizioni di esecuzione e sulle qualità dei materiali,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, alla corretta posa in
opera e, per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2011, che
la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle
caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto
dall’articolo 8, comma 6 e dall’articolo 9, comma 3 della l.r.
28/2011;
d)
asseverazione
del collaudatore che dichiara di essere iscritto all’albo degli ingegneri o
degli architetti da almeno dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo
nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
6.
Ai fini della verifica di
completezza dell’istanza per il rilascio del deposito sismico o
dell’autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono
composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e
integrazioni:
a)
“Relazione tecnica generale”
illustrativa dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente:
a.1
descrizione generale dell’opera;
a.2
individuazione delle singole Unità Strutturali, Corpi di fabbrica, altri
elementi oggetto di verifica;
b)
“Relazione sintetica del progetto
strutturale” (come da schema approvato dalla Giunta regionale) - (paragrafi
10.1 e 10.2 NTC 2008) - diretta a specificare, in maniera unitaria, gli
elementi essenziali che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalità con
cui il Progettista delle strutture ha elaborato il progetto esecutivo
riguardante le strutture, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle
scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti
della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati costituenti il
progetto esecutivo, nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni
di dettaglio;
c)
“Fascicolo dei calcoli strutturali”
(articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1
NTC 2008), comprendente i seguenti aspetti:
c.1
-valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura;
c.1.1-tabulati
di input modellazione;
c.1.2-tabulati
di output relativi alle verifiche;
d)
“Fascicolo dei calcoli geotecnici”
(articolo 93, commi 4 e 5, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008),
comprendente i seguenti aspetti:
d.1-caratterizzazione
e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);
d.2-relazione
geotecnica sulle fondazioni;
d.3-verifiche
della sicurezza e delle prestazioni (capitoli 6 e 7 NTC 2008);
e)
“Relazione sui materiali” (articolo
65, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008) con le caratteristiche
meccaniche dei materiali strutturali;
f)
“Progetto architettonico” (articolo
65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001);
g)
“Elaborati grafici esecutivi e
Particolari costruttivi” (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3,
D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);
h)
“Piano di manutenzione” della parte
strutturale dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);
i)
“Relazioni specialistiche sui
risultati sperimentali” corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla
realizzazione dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), anche in considerazione
delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree
a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti
superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:
i.1-relazione
geologica (paragrafo 6.2.1 NTC 2008);
i.2-relazione
sulle indagini e modellazione sismica (paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 3.2 NTC 2008);
7.
Per gli edifici esistenti gli
elaborati di cui al comma 6 sono da intendersi ex-post e i progetti strutturali
di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì
dai seguenti documenti aggiuntivi, relativi alla condizione ex-ante:
a)
elaborati
grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
b)
elaborati
grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
c)
“Fascicolo dei calcoli strutturali”
ex-ante, comprendente i seguenti aspetti:
c.1- Valutazione della sicurezza ex-ante (8.7.5 e
8.3 - decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
c.1.1-Tabulati
di input modellazione ex-ante;
c.1.2-Tabulati
di output relativi alle verifiche ex-ante;
d)
“Fascicolo dei calcoli geotecnici”
ex ante, comprendente i seguenti aspetti;
d.1
- Relazione geotecnica sulle fondazioni ex-ante;
d.2
- Verifiche della sicurezza e delle prestazioni ex-ante (capitoli 6 e 7 e
paragrafo 8.7.5 NTC 2008);
e)
Relazione sulla caratterizzazione
meccanica dei materiali esistenti e definizione dei Livelli di conoscenza
(paragrafo 8.5.3 e 8.5.4 NTC 2008);
f)
documentazione
fotografica dell’attuale stato di fatto.
8.
Nel caso in cui i lavori si
configurino come intervento locale, ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e
del punto 8.4.3 della Circolare 02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono
previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti
o movimenti di terra è possibile omettere i fascicoli dei calcoli geotecnici e
le relazioni specialistiche di cui al comma 6, lettera i). In tal caso il
progettista strutturale allegherà una asseverazione in cui dichiara che
ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente.
9.
Ogni elaborato (relazione, tabulato
di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su
ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo
costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del
numero di facciate di cui esso è costituito. Gli elaborati raggruppati sotto la
stessa lettera possono essere riuniti in un unico fascicolo, purché siano stati
redatti dai medesimi soggetti. Nel frontespizio del fascicolo saranno indicati
gli elaborati di cui è costituito come denominati ai commi 6 e 7. Se l’intera
costruzione è un’opera geotecnica (es. opere di sostegno), i fascicoli dei
calcoli strutturali e dei calcoli geotecnici possono essere riuniti in unico
fascicolo, purché siano stati redatti dai medesimi soggetti.
10.
Per gli interventi e le opere di
cui all'articolo 2, comma 7 la documentazione minima da presentare all’Ufficio
competente per territorio, è costituita da:
a.
asseverazione
firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera
è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici e che
l'intervento rispetta i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento
(TTC) per l’individuazione delle opere come di modesta rilevanza;
b.
relazione
tecnica sintetica, firmata dal progettista delle strutture, contenente
informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le
dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in
cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorrerà valutare e
dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti
dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità in
accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Il tecnico valuta,
inoltre, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche
idrologiche, geologiche, sismiche e ambientali del sito di intervento;
c.
elaborato
grafico, firmato dal progettista dell’architettonico, comprensivo di piante,
sezioni e prospetti, debitamente quotati e sufficientemente esplicativi
dell’opera/intervento da realizzare.
Articolo
5
(Deposito
sismico)
1.
Il “deposito sismico”, di cui
all’articolo 9 della l.r. 28/2011, è obbligatorio per
i lavori di cui all’articolo 6 della l.r. 28/2011, da
effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con
deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e
3 della medesima legge regionale.
2.
Il soggetto interessato
all’esecuzione dei lavori presenta l’istanza e deposita il progetto e gli
allegati, di cui all'articolo 4, agli Uffici indicati all’articolo 3, comma 1,
i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al
S.U.E. o al S.U.A.P., questi rilasciano all’interessato la ricevuta di avvenuto
deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il
termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 3, comma 6.
3.
Gli Uffici di cui al comma 2
verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della
pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste
di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera
a), certificando l’accettabilità dell’istanza attraverso la “ricevuta” di
avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte
dell’addetto dell’Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di
un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità
del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato, previa
verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di
acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza
documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico
all’acquisizione della denuncia.
4.
L’Ufficio competente, acquisita la
documentazione di cui al comma 2, avvia l’istruttoria finalizzata
all’emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto “deposito
sismico”, da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di
acquisizione al protocollo della stessa.
5.
L’Ufficio competente verifica,
anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della
documentazione trasmessa, riguardo a:
a)
condizioni
per le quali è previsto il “deposito sismico”;
b)
correttezza
dell’impostazione dell’istanza;
c)
rispondenza
tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
d)
completezza
della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell’istanza;
e)
competenza
dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
6.
Conclusa con esito positivo
l’attività istruttoria di cui al comma 5, il Dirigente, o suo delegato,
rilascia il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico, senza
che siano necessarie ulteriori verifiche.
7.
Ove sussistano motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, l’Ufficio competente ne comunica al richiedente
le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in
un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è
interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e
comunque non oltre trenta giorni. L’interruzione può verificarsi una sola
volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per
intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. La comunicazione di
cui in precedenza assolve l’obbligo di preavviso di cui all’articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Trascorso
infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, il Dirigente dell’Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione
contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli
Uffici comunali.
8.
A conclusione dell’istruttoria, in
caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il
provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà
comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei
lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. o agli Uffici comunali. Costituiscono parte
integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa
documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati anche elettronicamente
dall’Ufficio competente.
9.
I lavori strutturali possono avere
inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione di
deposito sismico di cui al comma 8, da custodire in cantiere con i relativi
allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal
committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata,
la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente,
dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell’Ufficio competente.
10.
La comunicazione di inizio dei
lavori, da trasmettere prima dell’inizio dei lavori agli Uffici di cui
all’articolo 3, comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal
committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il
termine di cui all’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio
dell’attestazione di avvenuto deposito sismico, pena la sua decadenza. L’omessa
o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria
amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della
l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti
per territorio. Per “inizio dei lavori” si intende qualsiasi intervento
finalizzato alla realizzazione dell’opera ad eccezione dei lavori di
allestimento del cantiere.
11.
Il deposito sismico è altresì
obbligatorio e si applicano le relative disposizioni di cui al presente
articolo, per i lavori che comportano varianti sostanziali o rilevanti di
interventi originariamente oggetti di deposito sismico e per i lavori che
comportano varianti rilevanti di interventi originariamente oggetto di
autorizzazione sismica. Nel caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni
di cui al comma 9, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati
dalla variante, asseverato dal progettista.
12.
Il contributo per il rinnovo del
deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all’articolo 9,
comma 4, della l.r. 28/2011 e per il rinnovo
dell’istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità,
ammonta al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011.
13.
In caso di esito negativo o in caso
di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è
ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Articolo
6
(Controlli
sui depositi sismici)
1.
Gli Uffici competenti svolgono
attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato
emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi
degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.
2.
Il campionamento avviene mediante
sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per
cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.
3.
Le estrazioni di cui al comma 2
sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell’Ufficio competente con
l’ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero
manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli
Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali.
Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
4.
Gli Uffici competenti inviano la
comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a
mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di
“deposito sismico”, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore
ove presente, ed agli Uffici comunali competenti.
5.
Con il procedimento di cui al
presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a
conseguire il controllo sulla progettazione come disciplinato dall’articolo8.
6.
Il termine per la conclusione del
procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data
di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti
adottano le procedure e la tempistica previste dal procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione sismica di cui all’articolo 8 della l.r.28/2011, dove il
procedimento, in questo caso, è avviato d’Ufficio a seguito della comunicazione
di cui al periodo precedente.
7.
In caso l’istruttoria si concluda
con esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il
provvedimento finale di “esito positivo del controllo” e ne viene data
comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di
controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 9.
8.
In caso l’istruttoria si concluda
con esito negativo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il
provvedimento finale di “esito negativo del controllo” e ne viene data
comunicazione ai soggetti di cui al comma 4.
9.
In caso di esito negativo, il
relativo provvedimento comporta l’annullamento dell’attestazione di avvenuto
“deposito sismico” precedentemente emesso e, conseguentemente:
a)
nel
caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova
denuncia dei lavori;
b)
nel
caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l’attivazione
delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del D.P.R.380/2001, e le
relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
c)
nel
caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la
comunicazione al committente e all’Ufficio comunale competente,
dell’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e
dell’utilizzabilità dell’opera.
10.
In caso di esito negativo o in caso
di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è
ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Articolo
7
(Autorizzazione
sismica)
1.
L’ “autorizzazione sismica”, di cui
all’articolo 7 della l.r. 28/2011, è obbligatoria per
i lavori di cui all’articolo 6 della l.r. 28/2011, da
effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).
2.
Sulle domande di autorizzazione
sismica l’Ufficio competente effettua un controllo con metodo a campione. Il
campionamento avviene mediante sorteggio nella misura del 15 per cento delle
pratiche entrate nella settimana precedente. Le estrazioni avvengono con le
modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6. L’Ufficio provvede a comunicare
agli interessati l’avvenuto sorteggio della pratica. Il controllo è finalizzato
al rilascio dell’autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui
all’articolo 8 della l.r. 28/2011, come specificato
dal presente articolo. Le modalità operative del controllo sono disciplinate
all’articolo 8 del presente regolamento.
3.
Per i progetti che non rientrano
nel campione sorteggiato, il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia
un’attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui
all’articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l’inizio
dei lavori con le modalità di cui al comma 15 del presente articolo. Le
attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra
quelle sottoposte a sorteggio ai sensi dell’articolo 6.
4.
Nelle zone sismiche ad alta, media
e bassa sismicità gli interventi di seguito elencati (articolo 7, commi 2 e 3, l.r. 28/2011) sono soggetti alla preventiva autorizzazione
sismica e rientrano direttamente nel campione sottoposto a controllo senza che
siano sottoposti a sorteggio:
a)
interventi edilizi ricadenti nelle
“zone di attenzione per instabilità di versante attiva” (ex zone suscettibile
di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a
pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), o equivalenti,
individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico
(PAI) e interventi edilizi ricadenti nelle aree classificate a pericolosità
elevata (P3) e molto elevata (P4) individuate nei vigenti Piani stralcio Difesa
Alluvioni (PSDA). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della
carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l’area di intervento ed una
specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l’influenza
degli stessi sulla stabilità globale dell’area; in tali zone il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità
idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia, ove richiesto dalle corrispondenti Norme di Attuazione
vigenti;
b)
progetti
presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c)
interventi relativi ad edifici a
carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale (Elenchi A e B in
allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008
recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove
Norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle Infrastrutture 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e
alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i. e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003
recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);
d)
interventi
di sopraelevazione degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del
D.P.R.380/2001;
e)
nei
Comuni di cui all’articolo 61 del D.P.R.380/2001, interventi ubicati nelle aree
classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e
determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4),
individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
(PAI).
5.
Sono da escludere dalle fattispecie
di cui al comma 4, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree
classificate ad instabilità di versante “quiescente” o “inattiva” nella carta
delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di
Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 o equivalenti.
All’istanza è allegata una specifica relazione, a firma del progettista
strutturale, sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e
alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai
sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o
drenaggio, ritenute dallo stesso necessarie. Tale relazione deve tener conto
delle risultanze delle relazioni specialistiche di cui all’articolo 4, comma 6,
lettera i). Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai
sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e del punto 8.4.3 della Circolare
02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono previsti interventi diretti nelle
fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile
omettere tale relazione.
6.
Le modalità di presentazione
dell’istanza per l’autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e
4.
7.
Gli Uffici di cui all'articolo 3,
comma 1, accertano la ricevibilità dell'istanza, verificando, senza entrare nel
merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la
completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo
le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 1). La
mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, determina la non
ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato,
previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema
informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di
completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo
propedeutico all’acquisizione dell’istanza.
8.
Per il campione di pratiche
sottoposto al controllo ai sensi dei commi 2 e 4, l’Ufficio competente avvia
l’istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all’emanazione del
provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di
sessanta giorni dall’avvio del procedimento. L’avvio del procedimento coincide
con la data di sorteggio.
9.
L’Ufficio competente, nell’ambito
dell’attività istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sismica, verifica
la correttezza amministrativa e tecnica dell’istanza con l'allegato progetto,
secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.
10.
L’Ufficio competente, qualora
riscontri la non completezza della documentazione, di cui al comma precedente,
secondo quando indicato all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2), entro
dieci giorni dall’avvio del procedimento, può far richiesta di integrazione
documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il
differimento dell’avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni, di cui al
comma 8, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti
integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è
fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di
autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al
progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
11.
Nel corso dell’istruttoria, di cui
al comma 9, l’Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche
mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l’integrazione
della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi
formali nella stessa riscontrati.
12.
Il termine dei sessanta giorni, di
cui al comma 8, può essere interrotto una sola volta per la richiesta di
chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei sessanta giorni riprende a
decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora
i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell’autorizzazione per
mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell’articolo 10 bis
dalla legge 241/1990.
13.
In caso di diniego, la richiesta di
autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente
dell’Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al
direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
14.
A conclusione dell’istruttoria, in
caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il
provvedimento di “autorizzazione sismica”. Costituiscono parte integrante del
provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata,
debitamente timbrati e vistati dall’Ufficio competente. Il provvedimento di
autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al
direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
15.
Per il campione di pratiche
sottoposto a controllo, i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo
l’avvenuto ritiro del provvedimento di “autorizzazione sismica” da custodire in
cantiere. Il ritiro dell’autorizzazione può essere effettuato dal committente o
da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro
coincide con la corretta ricezione via PEC dell’autorizzazione da parte del
committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata
dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente,
trasmessi dall’Ufficio competente.
16.
Per gli interventi di
sopraelevazione di cui al comma 4, lettera d), il rilascio dell’autorizzazione
sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui
all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r.
28/2011).
17.
La comunicazione di inizio dei
lavori, da trasmettere prima dell’inizio dei lavori agli Uffici di cui
all’articolo 3 comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal
committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il
termine di cui all’articolo 7, comma 6 della l.r.
28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell’autorizzazione, pena la sua
decadenza. L’omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una
sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui
all’articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere
agli Uffici competenti per territorio. Per “inizio dei lavori” si intende qualsiasi
intervento finalizzato alla realizzazione dell’opera ad eccezione dei lavori di
allestimento del cantiere.
18.
Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche per i lavori che comportano varianti sostanziali
rispetto ad interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica. Nel
caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni di cui al comma 13, sono
riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante, asseverato
dal progettista. Per le varianti rilevanti, i relativi lavori sono soggetti, in
tutti i casi, al preventivo deposito sismico di cui all’articolo 5.
19.
Il contributo per il rinnovo
dell’autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all’articolo 7
comma 6 della l.r. 28/2011 e per il rinnovo
dell’istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta
al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r.
28/2011; nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa
di settore, il rinnovo è possibile solo previo adeguamento del progetto alla
nuova normativa.
20.
In caso di esito negativo o in caso
di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è
ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Articolo
8
(Controlli
sulla progettazione)
1.
L’Ufficio competente verifica, ai
fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per
l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli
di cui al comma 2. L’istruttoria è svolta attraverso “Liste di Controllo”, ed
in base alla “Relazione sintetica del progetto strutturale”, redatta dal
progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali
riguardanti il progetto. Sia le liste che la Relazione sintetica sono redatte
sulla base di schemi proposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento delle
province (TTC) ed approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il controllo della documentazione,
ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:
a)
verifica
della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:
1)
completezza
e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di
autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e
delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali
documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo
schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTC;
2)
completezza
e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l’elenco
degli elaborati progettuali di cui all’articolo 4; presenza della relazione
sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e
timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel
procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del
progetto;
b)
controllo
della completezza della “Relazione sintetica del progetto strutturale” e
analisi dei suoi contenuti, diretto a valutare, per quanto possibile accertare,
la rispondenza delle informazioni ivi riportate alle vigenti norme tecniche per
le costruzioni.
3.
Il controllo di cui alle lettere a)
e b) del comma 2, relativo alla documentazione tecnica allegata all’istanza,
non costituisce validazione della progettazione. La scelta e la correttezza
della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa
responsabilità dei tecnici incaricati dalla committenza. Conclusa con esito
positivo l’attività istruttoria di cui al comma 2, il Responsabile del
Procedimento propone al Dirigente il rilascio del provvedimento di
autorizzazione sismica, senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
4.
Fermo restando quanto disposto al
precedente comma 2, nelle ordinarie attività istruttorie, l’Ufficio competente
non ha l’obbligo di effettuare:
a)
prove
sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni;
b)
elaborazioni
autonome di calcolo;
c)
validazione
dei risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di codici di calcolo automatico
(paragrafo 10.2 NTC 2008);
d)
esame
di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;
e)
valutazioni
sull’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista;
f)
verifica
della perfetta rispondenza tra gli elaborati architettonici e gli elaborati
strutturali.
5.
Il controllo del progetto non
riguarda:
a)
la
progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da
specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci,
pale eoliche, etc.);
b)
la
progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le
eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene
conto;
c)
la
progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni
di carattere eccezionale (paragrafo 3.6, NTC 2008).
6.
Per la verifica di ulteriori
contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni,
asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati
(committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai
sensi della vigente normativa.
7.
Le disposizioni e le procedure di
cui al presente articolo si applicano anche per il controllo delle pratiche di
deposito sismico sorteggiate ai sensi dell’articolo 6.
Articolo
9
(Controlli
sulla realizzazione)
1.
L’Ufficio competente per territorio
svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica,
ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.P.R.380/2001.
2.
Le attività di controllo sono
effettuate sulle pratiche sorteggiate ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 7
comma 2 e sulle pratiche di cui all’articolo 7 comma 4, con sopralluoghi in cantiere
secondo regolamentazioni interne agli Uffici di cui al comma 1. L’Ufficio
provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei
controlli in corso d’opera.
3.
Per le pratiche sorteggiate, il
controllo è finalizzato ad accertare:
a)
che
presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione
sismica”/“deposito sismico”, comprensivo di tutta la documentazione che ne
costituisce parte integrante;
b)
la
corretta avvenuta regolarizzazione delle “varianti sostanziali” (soggette ad
autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle “varianti rilevanti”
(soggette a deposito);
c)
che
il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che
gli competono in forza del D.P.R.380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;
d)
la
presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso
strutturale messi in opera;
e)
la
sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla
“autorizzazione sismica”/“deposito sismico”.
4.
A conclusione di ogni sopralluogo è
redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
5.
In presenza di varianti non
sostanziali apportate in corso d’opera, il direttore dei lavori ne documenta la
progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture
Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate,
in fase di redazione della relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti
ad uso strutturale.
6.
In presenza di varianti sostanziali
o varianti rilevanti apportate in corso d’opera senza la prescritta
autorizzazione sismica o attestazione di avvenuto deposito sismico, si procede
ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R.n.
380/2001.
7.
Nel caso di pratiche che non
rientrano nel campione sottoposto a controllo e per quelle in cui sia già stato
effettuato almeno un sopralluogo in corso d’opera in cantiere da parte
dell’Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le
strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e
con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
8.
Nel caso di pratiche che rientrano
nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun
sopralluogo in corso d’opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le
strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all’Ufficio competente,
il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni
dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente
questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l’ultimazione delle
parti strutturali nei modi previsti nel successivo articolo 11, allegando alla
relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale o, se
ne ricorre il caso, alla relazione a strutture ultimate, opportuna
documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari
costruttivi, ed il collaudatore può procedere all’espletamento del collaudo ed
i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.
9.
I sopralluoghi in cantiere sono
svolti, ove necessario, con l’assistenza degli altri soggetti di cui
all’articolo 103, comma 1, del D.P.R.380/2001, nonché da soggetti vincolati
all’Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.
Articolo
10
(Certificato
di rispondenza delle opere)
1.
Ai fini dell’attestazione di cui
all'articolo 24, comma 1, del D.P.R.380/2001 (segnalazione certificata di
agibilità) il deposito del certificato di collaudo equivale al Certificato di
Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto
dall'articolo 62 D.P.R.380/2001. Per gli interventi di riparazione e per gli
interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa
tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione è
depositata ad ultimazione dei lavori strutturali contestualmente alla
comunicazione di cui all’articolo 11 comma 4.
2.
Il Committente, per il campione di
pratiche sottoposto a controllo, può chiedere il rilascio del certificato di
cui all’articolo 62 del D.P.R.380/2001. L’Ufficio competente rilascia, entro il
termine di 30 giorni, il suddetto certificato attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche ai sensi delle disposizioni di cui al capo
IV della parte II del D.P.R.380/2001. Ove, per motivate ragioni di complessità
tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di 30 giorni,
l’Ufficio competente ne dà comunicazione al committente indicando i motivi e
stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il
termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.
3.
Verificata la correttezza del
procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione sismica o, nel
caso di pratiche di deposito sismico sorteggiate, per l’emissione del
provvedimento di esito positivo del controllo, l’Ufficio rilascia Il
certificato di rispondenza delle opere sulla base dei possibili accertamenti,
come normato dal presente Regolamento, dalle regolamentazioni interne di cui al
precedente articolo 9, comma 2 e sulla scorta delle dichiarazioni e
certificazioni rese dal progettista, dal direttore dei lavori e dal
collaudatore.
Articolo
11
(Direzione
dei lavori)
1.
Il direttore dei lavori informa
preventivamente il collaudatore dell’inizio dei lavori strutturali,
dell’esecuzione delle principali fasi costruttive e dell’ultimazione dei lavori
strutturali.
2.
Il direttore dei lavori:
a)
vista
tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della
presentazione della stessa;
b)
comunica
la data di inizio dei lavori all’Ufficio competente, congiuntamente al
committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r.
28/2011);
c)
assicura
che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione/deposito sismico;
d)
assicura
la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
e)
cura
l’annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato,
dell’andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle
strutture;
f)
vista
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il
giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la
conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di “autorizzazione
sismica”/“deposito sismico” ed ai relativi atti progettuali;
g)
allega
alla Relazione a Strutture Ultimate ovvero alla relazione sull’accettazione dei
materiali e prodotti ad uso strutturale la documentazione fotografica dei
principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
h)
ultimate
le strutture, rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma
1 dell'articolo 10, per lavori non soggetti a collaudo.
3.
In caso di lavori in variante
sostanziale, il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne
consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo
provvedimento di “autorizzazione sismica/deposito sismico”. In caso di lavori
in “variante rilevante” il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli
stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito l’attestazione di
avvenuto “deposito sismico”. In caso di “variante non sostanziale” aggiorna gli
elaborati progettuali con la rappresentazione delle strutture così come
modificate e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla
Relazione a Strutture Ultimate insieme al “come costruito” (cd. “asbuilt”). Nel caso in cui non sia
prevista la Relazione a Strutture Ultimate, la relazione sulle varianti
apportate è allegata alla relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti
ad uso strutturale.
4.
Ultimate le strutture, il direttore
dei lavori ne dà sempre comunicazione all’Ufficio competente ed al
collaudatore, ove previsto, così da permettere l’espletamento del collaudo
entro il termine indicato al comma 9 articolo 12. Unitamente alla
comunicazione, il direttore dei Lavori trasmette al collaudatore la relazione
sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.
5.
Nei casi di cui al successivo comma
6, la comunicazione di cui al comma 4 è resa all’Ufficio competente con il
deposito della relazione a strutture ultimate ed al collaudatore con la
consegna della relazione a strutture ultimate munita dell’attestazione di
avvenuto deposito. Si intende già parte integrante della relazione a strutture
ultimate la relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso
strutturale.
6.
Nei casi previsti dalla legge
(articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di
sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei
lavori deposita presso l’Ufficio competente la relazione a strutture ultimate,
redatta in duplice copia se in formato cartaceo, esponendo:
a)
i
certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all’articolo 59 D.P.R.380/2001;
b)
per
le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c)
l’esito
delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme.
La relazione
deve inoltre contenere una dichiarazione sull’adempimento degli obblighi di
competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e dovrà essere redatta sulla
base di appositi modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento
(TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
7.
L'Ufficio competente, all’atto
stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione,
espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e
restituisce, al Direttore dei Lavori, una copia della relazione con
l’attestazione dell’avvenuto deposito.
8.
Il direttore dei lavori ritira la
relazione a strutture ultimate, munita dell’attestazione di avvenuto deposito,
e la consegna al collaudatore, unitamente alla restante documentazione di cui
al comma 6, al fine di consentire gli accertamenti di merito previsti dalla
legge e l’espletamento del collaudo.
9.
In fase di rilascio del certificato
di cui all’articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che la
relazione a strutture ultimate possegga i requisiti di cui al presente
articolo.
10.
Il direttore dei lavori, nel caso
in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà
immediata comunicazione all’Ufficio competente e contestualmente:
a)
sospende
i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al
collaudatore e all’Ufficio competente;
b)
al
fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una
dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere
eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le
verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di
accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere
a), b), c), del D.P.R.380/2001;
c)
trasmette
al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di
“autorizzazione sismica”/”deposito sismico” con relativi allegati, da
consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso
d’opera.
11.
Nel caso in cui il direttore dei
lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10,
ad essi provvede il collaudatore in corso d’opera, che effettua ispezioni,
prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
12.
Il direttore dei lavori
subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:
a)
vista
gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di
“autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;
b)
prende
atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti
ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
c)
dispone
la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in
corso d’opera e il costruttore.
13.
La dichiarazione di accettazione
dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5,
attesta l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c)
del comma 12.
14.
In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, dell’incarico del collaudatore in corso d’opera, il direttore
dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone
comunicazione all’Ufficio competente.
15.
In caso di revoca dell’incarico al
costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al
costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica”/“deposito
sismico”, gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del
committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di
accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo
2, comma 5, il costruttore subentrante dà atto dell’avvenuta sottoscrizione
degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell’incarico,
allegata alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, assolve l’obbligo
di denuncia di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001 per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
16.
Nel caso in cui l’Ufficio
competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le
trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.
Articolo
12
(Collaudo)
1.
Il collaudatore indicato dal
committente nella denuncia di cui all’articolo 2 svolge la propria attività in
corso d’opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni
nonché del D.P.R.380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica).
2.
Per le pratiche di
autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti
dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R.380/2001.
3.
Quando non esiste il committente ed
il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere,
anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una
terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.
4.
Il collaudatore vigila sul processo
costruttivo fino all’ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di
vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il
direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul
giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di
eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.
5.
Il collaudatore redige il
certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività
svolte, sulla base di apposito modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di
Coordinamento (TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
alla relazione sono allegati i verbali di cui al comma 4. Il collaudatore
riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a
strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l’obbligo di redazione
della relazione a strutture ultimate di cui all’articolo 65, comma 6 del
D.P.R.380/2001 (ex articolo 6 l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata
la relazione redatta dal direttore dei lavori per l’accettazione dei materiali
e prodotti per uso strutturale. Gli atti di collaudo devono inoltre contenere
una dichiarazione sull’adempimento degli obblighi di competenza, previsti
dall’articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica.
6.
Il certificato di collaudo equivale
al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le
costruzioni previsto dall'articolo 62 del DPR 380/2001.
7.
Salvo i casi espressamente previsti
dalla legge, non sono ammessi relazioni a strutture ultimate, collaudi e
certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o
autorizzato.
8.
Il collaudatore, d’intesa con il
direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute
necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni.
9.
Il collaudatore completa le
operazioni di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali. Collaudate le opere, il
collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo in duplice copia e lo deposita presso il competente Ufficio tecnico,
unitamente alla documentazione di cui al comma 5.
10.
L'Ufficio competente, all’atto
stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione,
espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e
restituisce, al Collaudatore, una copia del certificato con l’attestazione
dell’avvenuto deposito.
11.
Il collaudatore ritira il
certificato di collaudo, munito dell’attestazione di avvenuto deposito, e lo
trasmette al committente.
12.
In fase di rilascio del certificato
di cui all’articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che il
certificato di collaudo possegga i requisiti di cui al presente articolo.
13.
In caso di revoca dell’incarico o
di dimissioni del collaudatore in corso d’opera, lo stesso ne dà immediata
comunicazione all’Ufficio competente per territorio e redige una dettagliata
relazione sull’attività di vigilanza svolta nel corso dell’espletamento del suo
incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle
relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa
l’effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente,
al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d’opera subentrante.
14.
Il collaudatore subentrante:
a)
prende
atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale
violazione delle norme sismiche;
b)
verbalizza,
in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l’avvenuta
effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
c)
esamina
la relazione del precedente collaudatore.
15.
La dichiarazione di accettazione
dell’incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla
comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, attesta l’intervenuta
effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 14.
16.
Nel caso in cui l’Ufficio
competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le
trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.
Articolo
13
(Varianti
al progetto originario)
1.
Le modifiche apportate in corso
d’opera all’intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all’articolo
2, si distinguono, ai fini sismici, in:
a)
“varianti
sostanziali”;
b)
“varianti
rilevanti”;
c)
“varianti
non sostanziali”.
2.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che
agli interventi sulle costruzioni esistenti.
3.
Sono considerate, in ogni caso,
“varianti sostanziali” quelle che comportano significative variazioni degli
effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro
duttilità, come di seguito elencato:
a)
adozione
di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;
b)
modifiche
all’organismo strutturale nei seguenti casi:
1)
sopraelevazioni,
ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
2)
creazione
o eliminazione di giunti strutturali;
3)
variazioni
della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);
4)
modifica,
spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che
creano una configurazione in falso;
5)
modifiche
della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il
passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non
rigido, e viceversa;
6)
modifiche
alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al
capitolo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;
c)
modifiche
delle classi d’uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in
fondazione superiori ad un’aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente
previsti.
4.
Sono da considerare “varianti
rilevanti” le varianti al progetto “autorizzato”/“depositato”,
i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo
Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 17, ha facoltà di esprimersi su casi
specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno,
apposite circolari informative.
5.
In tutte le zone sismiche (1, 2 e
3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei
lavori dopo aver preventivamente acquisito l’attestazione di “deposito sismico”
del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli
elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il
collaudatore della variante effettuata.
6.
Le “varianti rilevanti”, per non
ricadere nelle fattispecie delle “varianti sostanziali”, rispettano comunque le
seguenti condizioni:
a)
la
struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della
struttura originaria;
b)
qualora
si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura
“q”, esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;
c)
sia
la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano
verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli
stati limite considerati;
d)
il
progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a
tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.
7.
Nella relazione sintetica di cui
all’articolo 4, comma 6, lettera b, è presente un ulteriore paragrafo in cui
sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente
autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali
le modifiche apportate non determinano una “variante sostanziale” ed attestando
il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.
8.
In caso di presentazione di più
“varianti rilevanti” consecutive, l’attribuzione di tale fattispecie va fatta
rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non
rispetto all’ultima “variante rilevante” effettuata; se nel confronto si rileva
che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4 e 6,
trattasi di “variante sostanziale”.
9.
Le seguenti varianti al progetto
sono “non sostanziali”:
a)
variazioni
inferiori al 10 per cento dell’altezza di interpiano o di altezza media in caso
di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento
dell’altezza massima della costruzione;
b)
variazioni
dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo
impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con
controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della
struttura;
c)
interventi/modifiche
di elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su
elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a
condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle
strutture cui sono direttamente collegate;
d)
variazione
della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non
varino le condizioni di stabilità dei terreni;
e)
mancata
esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi
non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già
eseguite;
f)
variazioni
non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento
planimetrico degli elementi strutturali;
g)
variazioni
che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole
modifiche alle bucature nell’ambito dello stesso allineamento murario, a patto
che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucature superiore al
10 per cento, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti
maggiore del 15 per cento;
h)
lievi
modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che
non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di
progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze
prescritti dalle NTC 2008;
i)
variazioni non superiori al 15 per
cento dell’area della sezione trasversale (senza variazione della forma
geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per
cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non
più del 10 per cento del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del
10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto
dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle
NTC 2008.
10.
Le varianti non sostanziali possono
essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio
dell’autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le
documenta comunque in corso d’opera ed in sede di redazione della relazione a
strutture ultimate ovvero della relazione sull’accettazione di materiali ad uso
strutturale.
Articolo
14
(Sopraelevazioni,
ampliamenti e strutture compenetranti)
1.
Il presente articolo definisce i
criteri per l’individuazione dell’appartenenza di un intervento su una
costruzione esistente alla tipologia di “sopraelevazione”, ai fini
dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le
procedure di autorizzazione di cui all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo
7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di
“ampliamento” ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle
NTC 2008.
2.
Al fine dell’individuazione di un
intervento come appartenente alla tipologia dell’ “ampliamento”
o della “sopraelevazione”, si
considerano le modifiche relative ad elementi strutturali. Le modifiche che
comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici,
che non ampliano/sopraelevano l’involucro strutturale, non sono direttamente
riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli
schemi di cui all’Appendice 1 al presente regolamento. Dovrà essere comunque
valutata l’incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della
struttura e verificato che non si ricada negli altri casi previsti dal citato
paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, ai fini dell’assoggettamento o meno all’obbligo
di soddisfare la verifica globale. Ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2008 si
dovrà comunque procedere alla valutazione della sicurezza che, in base alle
disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 delle NTC 2008, potrà essere locale
o globale. In ogni caso gli interventi previsti devono conseguire un
miglioramento dei livelli di sicurezza, in linea con gli interventi previsti al
paragrafo 8.4 delle NTC 2008.
3.
È definita “sopraelevazione”
qualsiasi opera che comporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale
esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non
sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga
alterato il comportamento sismico globale dell’edificio:
a)
realizzazione
di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento
efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
b)
realizzazione
con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di
contenimento per impianti (es.: extracorsa di
ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici);
c)
livellamento
di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la
eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di
differente altezza;
d)
installazione
di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.),
parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai
regolamenti edilizi comunali), pergolati.
4.
Gli interventi di sopraelevazione
comportano la valutazione della sicurezza dell’intera struttura e, qualora non
siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008, l’esecuzione
di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo
8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” ai
sensi dell’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (così come previsto dall’articolo 7,
comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).
5.
È definito “ampliamento” qualsiasi
realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità
strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie
accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della
realizzazione di manufatti di modeste dimensioni che non alterino il
comportamento sismico globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono
attuabili solo a seguito di valutazione della sicurezza dell’intera struttura
e, qualora non siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008,
solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente
(paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione
sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.
6.
È definita “struttura
compenetrante” la realizzazione di “strutture a scavalco esterne” e strutture
interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da
costituire un’unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente
con la costruzione esistente. Tali realizzazioni non si configurano, ai fini
dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di
ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.
7.
Per limitare il “rischio esterno”
derivante dall’aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di
realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come
definita al comma 6), è valutato il livello di sicurezza della costruzione
esistente che deve risultare adeguata ai carichi “statici”(azioni permanenti
“G” e “azioni variabili “Q”) e possedere un livello di sicurezza in presenza di
azioni sismiche non inferiore al 60 per cento di quello di una struttura
sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali
tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare,
quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della struttura
principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento
urti, etc.).
8.
Per la definizione di alcuni esempi
applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli
schemi in Appendice 1; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in
Appendice 1, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'articolo 17, per il tramite dell’Ufficio regionale
competente.
Articolo
15
(Valutazione
della sicurezza di costruzioni esistenti)
1.
La verifica sismica o valutazione
di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3,
sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui
all’articolo 5, presso i competenti Uffici di cui all’articolo 3, comma 1.
2.
La verifica tecnica è obbligatoria
sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere “strategico” o
“rilevante” ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.
3.
L’elenco delle categorie di opere
“strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale è riportato in Allegato 1
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008
(Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove “Norme tecniche
per le costruzioni” d.m. 14.01.2008 ed alla
“Classificazione sismica” del territorio regionale) e s.m.i.;
mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al
DCDPC 3685/2003 e s.m.i.
4.
Sono altresì depositate le
valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano
nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel
paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C.8.3 della Circolare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617
(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le
costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).
5.
Se, a seguito della verifica
tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il
soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le
strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In
tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto
esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione
dell’istanza e la documentazione minima da allegare sono indicate agli articoli
2, 3 e 4.
6.
Il deposito delle verifiche
tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento
dell’obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono
assoggettate al controllo a sorteggio di cui all’articolo 6. Analogamente non
sono soggette al sorteggio tutte le verifiche di sicurezza che non prevedono
l’esecuzione di opere.
Articolo
16
(Tavolo
Tecnico di Coordinamento)
1.
Il Tavolo Tecnico di Coordinamento
tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTC),
istituito dall’articolo 2, comma 4 della l.r.
28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio
regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:
a)
verifica
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
b)
predispone
le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non
previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e
funzionali di ciascun Settore;
c)
predispone
i modelli semplificativi delle istanze, della Relazione sintetica e delle liste
di controllo di cui all’articolo 8, da approvare in Giunta Regionale,
predispone e approva i modelli delle asseverazioni, delle dichiarazioni e
eventuale ulteriore modulistica;
d)
in
accordo con gli Uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie
per l’informatizzazione delle istanze e dei modelli;
e)
fornisce
indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli
Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi
della normativa tecnica vigente.
f)
predispone
apposito regolamento per l’erogazione degli incentivi ai responsabili del
procedimento ed al personale interno addetto all’istruttoria delle pratiche,
come stabilito dall’articolo 15, comma 5, lettera a) della LR 28/2011.
2.
Per la risoluzione di quesiti o
problematiche complesse il TTC si avvale del supporto del Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'articolo 17.
3.
I componenti del TTC sono
individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La
partecipazione al TTC è senza oneri a carico della Regione. La conformazione
del TTC e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in
materia di prevenzione del rischio sismico.
Articolo
17
(Tavolo
Tecnico Scientifico)
1.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5
della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta
regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).
2.
Il TTS è l’organo tecnico
consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è
garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l’autonomia funzionale
e tecnico-scientifica.
3.
Sono attività principali del TTS:
a)
esprimere
pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia
sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi
rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la
valutazione del rischio sismico;
b)
emanare
circolari attinenti l’interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee
guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici
effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
c)
collaborare
con gli Uffici competenti nell’esame dei progetti esecutivi riguardanti le
strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle
costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell’esercizio delle
funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
d)
collaborare
nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari
in materia di sicurezza delle costruzioni;
e)
supportare
la Giunta regionale nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina
in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e
valutative, anche nei casi previsti all’articolo 100 del D.P.R.380/2001.
4.
Il TTS è composto da componenti
fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli
Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica
o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l’attività edilizia in
zona sismica.
5.
Il TTS è costituito in seno al
Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed
è composto, nella forma minima, da:
a)
il
dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del
rischio sismico in qualità di coordinatore;
b)
due
funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto” del
Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o,
in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
c)
un
funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” del Servizio
regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in
mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
d)
un
funzionario con qualifica di “specialista avvocato” del Servizio regionale
competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di
altri Servizi della Giunta regionale.
6.
La conformazione minima di cui al
comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con
documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti
legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal
Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
a)
un
rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura,
ambientale dell’Università degli studi dell’L'Aquila;
b)
un
rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università degli
studi di Chieti;
c)
un
rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Teramo;
d)
un
rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, sede di L’Aquila;
e)
un
rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di
L’Aquila;
f)
un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dell'Aquila;
g)
un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere;
h)
un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della
Protezione civile;
i)
un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine
professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri.
7.
Ciascun Ente, Istituto o Ordine
indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il
nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi,
può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di
voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione
nominativa del TTS.
8.
Il Coordinatore convoca le sedute,
determinando l’ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di
almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo
svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore
del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.
9.
La convocazione del TTS è
comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai
diversi componenti. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli
argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima
della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.
10.
Il TTS ha sede presso gli Uffici
del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio
sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l’attuazione di tutti gli
adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua
competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria
struttura.
11.
Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e
la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I
pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
12.
Per questioni relative al rilascio
di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell’Ufficio
competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in
fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase
di rilascio o diniego dell’autorizzazione, dandone indicazione nella relativa
documentazione.
13.
Se il TTS è rinviato per mancanza
del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché
siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo
dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con
arrotondamento all’unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della
circostanza è fatta specifica menzione nell’avviso di convocazione.
14.
Alle riunioni possono partecipare
senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo
agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del
rischio sismico.
15.
Per l’esame di progetti o quesiti
di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni
ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un
primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è
presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.
Articolo
18
(Oneri
e spese istruttorie)
1.
I criteri generali per la
definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello
stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice
3 allegata al presente Regolamento.
2.
Gli oneri di cui al comma 1 sono
destinati all’espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui
all’articolo 2 della l.r. 28/2011 ed alla copertura
delle spese di istruttoria, conservazione e consultazione dei progetti, e sono
corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per
l’espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.
3.
Sono esclusi dalla corresponsione
degli oneri di cui al comma 1:
a)
gli
interventi effettuati a qualsiasi titolo:
1)
dalla
pubblica amministrazione e dagli enti di cui all’articolo 16 dell’Allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo);
2)
dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all’articolo
27–bis dell’Allegato B al D.P.R.642/1972.
4.
Per gli interventi di ricostruzione
a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della
legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), il rinnovo dell’istanza
conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell’istanza per
la decorrenza dei termini di cui all’articolo 7 comma 8 e articolo 9, comma 4
della l.r. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione
degli oneri di cui al comma 1.
5.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3
della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri
di cui al comma 1 costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda.
6.
I diritti di cui al comma 1 sono
riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.
7.
Le somme riscosse sono vincolate
alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b)
della l.r. 28/2011.
Articolo
19
(Allegati)
1.
Sono parti integranti del presente
regolamento le seguenti appendici:
a)
Appendice1: Esempi applicativi di
interventi di sopraelevazione e di ampliamento;
b)
Appendice 2: Glossario;
c)
Appendice 3: Criteri generali per
la definizione del contributo regionale.
Articolo
20
(Abrogazioni
e disposizioni transitorie)
1.
Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogato il precedente regolamento emanato con il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05.08.2015, n. 3/REG.
2.
Le istanze di nuovi interventi e le
varianti pervenute al protocollo degli Uffici competenti entro la data di
entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sottoposte alle procedure
di presentazione emanate con Decreto 05.08.2015, n. 3/REG.
3.
Per le pratiche di cui al comma 2,
il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia un’attestazione di avvenuto
deposito, secondo il procedimento di cui all’articolo 5, avente valore di
autorizzazione sismica, che consente l’inizio dei lavori con le modalità di cui
al comma 17 dell’articolo 7. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al
presente comma non rientrano tra quelle da sottoporre a sorteggio ai sensi
dell’articolo 6. Le eventuali integrazioni saranno istruite secondo il
procedimento di cui all’articolo 5.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’alfonso