Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 2 del 15.12.2016 del Consiglio Regionale –II Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

EMANA

 

Il seguente regolamento:

 

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

 

1.           In attuazione dell’articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell’attestazione di “deposito sismico” di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2.           Per “Uffici competenti” si intendono gli Uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.

 

Articolo 2

(Denuncia dei lavori)

 

1.           La richiesta per il rilascio dell’ “autorizzazione sismica” o attestazione di avvenuto “deposito sismico”, anche detta istanza o domanda, consiste nella presentazione della denuncia dei lavori, a mezzo preavviso scritto, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento. Alla denuncia deve essere unito il progetto esecutivo e i relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della denuncia e la documentazione minima da allegare a corredo sono definiti all'articolo 4.

2.           Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) l’istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001 (articolo 8, comma 6 e articolo 9, comma 3 della l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

3.           In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l’istanza di cui al comma 1:

a)           il titolare del permesso di costruire;

b)          il richiedente il titolo abilitativo;

c)           il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori;

d)          i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R.380/2001.

4.           In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza il Responsabile Unico del Procedimento.

5.           In caso di cessazione dell’incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d’opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell’incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del D.P.R.n. 380/2001.

6.           Per appalti di lavori pubblici è consentito presentare l’istanza di autorizzazione sismica/deposito sismico omettendo l’indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L’Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” subordinando l’inizio dei lavori, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall’articolo 8, comma 6 e dall’articolo 9, comma 3 della l.r. n. 28/11.

7.           Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del progettista strutturale, non interessa la pubblica incolumità, che rispettano i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l’identificazione dell’opera come di modesta rilevanza, sono soggetti alla denuncia dei lavori a mezzo di preavviso scritto, da notificare con apposito modello, secondo le disposizioni dell’articolo 93 comma 1 del D.P.R.n. 380/2001. Il TTC fissa tali criteri a mezzo di appositi elenchi di riferimento per l’individuazione delle opere di modesta rilevanza. Per tali interventi la nomina del collaudatore è necessaria se vengono realizzate opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). L’Ufficio competente, all'atto stesso della presentazione, effettua la verifica sulla completezza formale della documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 10 e ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuta denuncia che costituisce, ai fini delle presenti norme, titolo valido per l'esecuzione delle opere. Dove gli Uffici competenti sono già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema, è la ricevuta di presentazione che costituisce titolo valido per l'esecuzione delle opere, ai fini delle presenti norme. La denuncia dei lavori, come precedentemente descritta, vale già quale comunicazione di inizio lavori.

8.           Per gli interventi eseguiti ai sensi del comma 7 del presente articolo, il direttore dei lavori, ad ultimazione delle strutture, deposita in duplice copia, all'Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione attestante che le opere sono state eseguite in conformità agli elaborati allegati alla denuncia, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in essi contenuti, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione, nel rispetto della legislazione vigente in materia e della normativa tecnica, ed applicando le buone regole d'arte. L'Ufficio competente rilascia una copia con timbro di avvenuto deposito all'atto stesso della presentazione. Tale dichiarazione sostituisce la certificazione di conformità prevista dall’articolo 62 del D.P.R.380/2001.

9.           Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) la denuncia di cui al comma 7 è valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori”di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001, se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo. Per tali opere l’attestazione di cui al comma 8 è resa dal collaudatore con il deposito del certificato di collaudo ai sensi dell’articolo 67 D.P.R.380/2001. Il direttore dei lavori in tal caso, ultimate le strutture, depositerà la relazione a strutture ultimate ai sensi dello stesso articolo 65 D.P.R.380/2001.

10.        Le varianti in corso d’opera di interventi di modesta rilevanza di cui al precedente comma 7, che comportano modifiche non rispondenti ai criteri fissati dallo stesso comma 7, sono assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

 

Articolo 3

(Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori)

 

1.           La denuncia è presentata prima dell’inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l’Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del D.P.R.380/2001), al quale compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell’istituzione del S.U.E., la denuncia può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.

2.           Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 1, si intende assolta con l’acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.

3.           Per le attività produttive, la denuncia è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.

4.           La trasmissione della denuncia al S.U.E. e al S.U.A.P. si intende assolta se gli stessi si avvalgono dello sportello telematico del Genio Civile regionale che, in modalità di interoperabilità di rete, permette l’accesso in visione dei documenti trasmessi e monitora lo stato della pratica in itinere, garantendo tutte le comunicazioni di legge.  

5.           Con l’attivazione dello sportello elettronico per la trasmissione telematica delle istanze, le comunicazioni e le interlocuzioni con gli Uffici competenti di cui al presente Regolamento, saranno effettuate esclusivamente per il tramite del soggetto delegato dal committente attraverso apposita procura speciale sottoscritta in forma autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal procuratore.

6.           Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 4 è prodotta in:

a)           due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l’istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;

b)          due copie cartacee e due copie informatizzate se l’istanza è presentata al S.U.E. o al S.U.A.P., i quali trasferiscono, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. o il  S.U.A.P. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente.

Ciascuna copia del progetto cartaceo è contenuta in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell’apposita custodia sono irricevibili da parte degli Uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all’interessato.

 

Articolo 4

(Documentazione minima)

 

1.           Le disposizioni del presente articolo:

a)           sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, a norma dell’articolo 93 del D.P.R.380/2001;

b)          si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

2.           La denuncia dei lavori contiene l’indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore.

3.           Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 3 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l’immediata restituzione della stessa all’interessato.

4.           La documentazione inerente i lavori da allegarsi all’istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l’intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.

5.           L’istanza contiene altresì:

a)           asseverazione dei progettisti relativa a:

1)          conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;

2)          conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;

3)          livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;

4)          redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

5)          rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

6)          rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

7)          conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;

8)          inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b)          asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all’opera da realizzare;

c)           asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell’opera come descritta nel progetto, con l’osservanza delle prescrizioni di esecuzione e sulle qualità dei materiali, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, alla corretta posa in opera e, per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2011, che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall’articolo 8, comma 6 e dall’articolo 9, comma 3 della l.r. 28/2011;

d)          asseverazione del collaudatore che dichiara di essere iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

6.           Ai fini della verifica di completezza dell’istanza per il rilascio del deposito sismico o dell’autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

a)           “Relazione tecnica generale” illustrativa dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente:

a.1 descrizione generale dell’opera;

a.2 individuazione delle singole Unità Strutturali, Corpi di fabbrica, altri elementi oggetto di verifica;

b)          “Relazione sintetica del progetto strutturale” (come da schema approvato dalla Giunta regionale) - (paragrafi 10.1 e 10.2 NTC 2008) - diretta a specificare, in maniera unitaria, gli elementi essenziali che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalità con cui il Progettista delle strutture ha elaborato il progetto esecutivo riguardante le strutture, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo, nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni di dettaglio;

c)           “Fascicolo dei calcoli strutturali” (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente i seguenti aspetti:

c.1 -valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura;

c.1.1-tabulati di input modellazione;

c.1.2-tabulati di output relativi alle verifiche;

d)          “Fascicolo dei calcoli geotecnici” (articolo 93, commi 4 e 5, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente i seguenti aspetti:

d.1-caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);

d.2-relazione geotecnica sulle fondazioni;

d.3-verifiche della sicurezza e delle prestazioni (capitoli 6 e 7 NTC 2008);

e)           “Relazione sui materiali” (articolo 65, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008) con le caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali;

f)           “Progetto architettonico” (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001);

g)          “Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi” (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);

h)          “Piano di manutenzione” della parte strutturale dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);

i)            “Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali” corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:

i.1-relazione geologica (paragrafo 6.2.1 NTC 2008);

i.2-relazione sulle indagini e modellazione sismica (paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 3.2 NTC 2008);

7.           Per gli edifici esistenti gli elaborati di cui al comma 6 sono da intendersi ex-post e i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti aggiuntivi, relativi alla condizione ex-ante:

a)           elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

b)          elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

c)           “Fascicolo dei calcoli strutturali” ex-ante, comprendente i seguenti aspetti:

c.1-  Valutazione della sicurezza ex-ante (8.7.5 e 8.3 - decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

c.1.1-Tabulati di input modellazione ex-ante;

c.1.2-Tabulati di output relativi alle verifiche ex-ante;

d)          “Fascicolo dei calcoli geotecnici” ex ante, comprendente i seguenti aspetti;

d.1 - Relazione geotecnica sulle fondazioni ex-ante;

d.2 - Verifiche della sicurezza e delle prestazioni ex-ante (capitoli 6 e 7 e paragrafo 8.7.5 NTC 2008);

e)           Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei Livelli di conoscenza (paragrafo 8.5.3 e 8.5.4 NTC 2008);

f)           documentazione fotografica dell’attuale stato di fatto.

8.           Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e del punto 8.4.3 della Circolare 02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere i fascicoli dei calcoli geotecnici e le relazioni specialistiche di cui al comma 6, lettera i). In tal caso il progettista strutturale allegherà una asseverazione in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente.

9.           Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è costituito. Gli elaborati raggruppati sotto la stessa lettera possono essere riuniti in un unico fascicolo, purché siano stati redatti dai medesimi soggetti. Nel frontespizio del fascicolo saranno indicati gli elaborati di cui è costituito come denominati ai commi 6 e 7. Se l’intera costruzione è un’opera geotecnica (es. opere di sostegno), i fascicoli dei calcoli strutturali e dei calcoli geotecnici possono essere riuniti in unico fascicolo, purché siano stati redatti dai medesimi soggetti.

10.        Per gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 7 la documentazione minima da presentare all’Ufficio competente per territorio, è costituita da:

a.           asseverazione firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici e che l'intervento rispetta i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l’individuazione delle opere come di modesta rilevanza;

b.           relazione tecnica sintetica, firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorrerà valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Il tecnico valuta, inoltre, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche, sismiche e ambientali del sito di intervento;

c.           elaborato grafico, firmato dal progettista dell’architettonico, comprensivo di piante, sezioni e prospetti, debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell’opera/intervento da realizzare.

 

Articolo 5

(Deposito sismico)

 

1.           Il “deposito sismico”, di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2011, è obbligatorio per i lavori di cui all’articolo 6 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3 della medesima legge regionale.

2.           Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori presenta l’istanza e deposita il progetto e gli allegati, di cui all'articolo 4, agli Uffici indicati all’articolo 3, comma 1, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o al S.U.A.P., questi rilasciano all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3.           Gli Uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), certificando l’accettabilità dell’istanza attraverso la “ricevuta” di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell’addetto dell’Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all’acquisizione della denuncia.

4.           L’Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto “deposito sismico”, da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.

5.           L’Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:

a)           condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico”;

b)          correttezza dell’impostazione dell’istanza;

c)           rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;

d)          completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell’istanza;

e)           competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.

6.           Conclusa con esito positivo l’attività istruttoria di cui al comma 5, il Dirigente, o suo delegato, rilascia il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico, senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

7.           Ove sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L’interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. La comunicazione di cui in precedenza assolve l’obbligo di preavviso di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Dirigente dell’Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli Uffici comunali.

8.           A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. o agli Uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati anche elettronicamente dall’Ufficio competente.

9.           I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione di deposito sismico di cui al comma 8, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell’Ufficio competente.

10.        La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell’inizio dei lavori agli Uffici di cui all’articolo 3, comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito sismico, pena la sua decadenza. L’omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. Per “inizio dei lavori” si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell’opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

11.        Il deposito sismico è altresì obbligatorio e si applicano le relative disposizioni di cui al presente articolo, per i lavori che comportano varianti sostanziali o rilevanti di interventi originariamente oggetti di deposito sismico e per i lavori che comportano varianti rilevanti di interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica. Nel caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni di cui al comma 9, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante, asseverato dal progettista.

12.        Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all’articolo 9, comma 4, della l.r. 28/2011 e per il rinnovo dell’istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011.

13.        In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Articolo 6

(Controlli sui depositi sismici)

 

1.           Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.

2.           Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.

3.           Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell’Ufficio competente con l’ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

4.           Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di “deposito sismico”, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ove presente, ed agli Uffici comunali competenti.

5.           Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione come disciplinato dall’articolo8.

6.           Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica previste dal procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’articolo 8 della l.r.28/2011, dove il procedimento, in questo caso, è avviato d’Ufficio a seguito della comunicazione di cui al periodo precedente.

7.           In caso l’istruttoria si concluda con esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento finale di “esito positivo del controllo” e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 9.

8.           In caso l’istruttoria si concluda con esito negativo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento finale di “esito negativo del controllo” e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 4.

9.           In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l’annullamento dell’attestazione di avvenuto “deposito sismico” precedentemente emesso e, conseguentemente:

a)           nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;

b)          nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l’attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del D.P.R.380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;

c)           nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all’Ufficio comunale competente, dell’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e dell’utilizzabilità dell’opera.

10.        In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Articolo 7

(Autorizzazione sismica)

 

1.           L’ “autorizzazione sismica”, di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2011, è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 6 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2.           Sulle domande di autorizzazione sismica l’Ufficio competente effettua un controllo con metodo a campione. Il campionamento avviene mediante sorteggio nella misura del 15 per cento delle pratiche entrate nella settimana precedente. Le estrazioni avvengono con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6. L’Ufficio provvede a comunicare agli interessati l’avvenuto sorteggio della pratica. Il controllo è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all’articolo 8 della l.r. 28/2011, come specificato dal presente articolo. Le modalità operative del controllo sono disciplinate all’articolo 8 del presente regolamento.

3.           Per i progetti che non rientrano nel campione sorteggiato, il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia un’attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui all’articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l’inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 15 del presente articolo. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra quelle sottoposte a sorteggio ai sensi dell’articolo 6.

4.           Nelle zone sismiche ad alta, media e bassa sismicità gli interventi di seguito elencati (articolo 7, commi 2 e 3, l.r. 28/2011) sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica e rientrano direttamente nel campione sottoposto a controllo senza che siano sottoposti a sorteggio:

a)           interventi edilizi ricadenti nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva” (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), o equivalenti, individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e interventi edilizi ricadenti nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) individuate nei vigenti Piani stralcio Difesa Alluvioni (PSDA). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l’area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l’influenza degli stessi sulla stabilità globale dell’area; in tali zone il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia, ove richiesto dalle corrispondenti Norme di Attuazione vigenti;

b)          progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c)           interventi relativi ad edifici a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i. e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);

d)          interventi di sopraelevazione degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R.380/2001;

e)           nei Comuni di cui all’articolo 61 del D.P.R.380/2001, interventi ubicati nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI).

5.           Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante “quiescente” o “inattiva” nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 o equivalenti. All’istanza è allegata una specifica relazione, a firma del progettista strutturale, sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute dallo stesso necessarie. Tale relazione deve tener conto delle risultanze delle relazioni specialistiche di cui all’articolo 4, comma 6, lettera i). Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e del punto 8.4.3 della Circolare 02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere tale relazione.

6.           Le modalità di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4.

7.           Gli Uffici di cui all'articolo 3, comma 1, accertano la ricevibilità dell'istanza, verificando, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 1). La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all’acquisizione dell’istanza.

8.           Per il campione di pratiche sottoposto al controllo ai sensi dei commi 2 e 4, l’Ufficio competente avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall’avvio del procedimento. L’avvio del procedimento coincide con la data di sorteggio.

9.           L’Ufficio competente, nell’ambito dell’attività istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sismica, verifica la correttezza amministrativa e tecnica dell’istanza con l'allegato progetto, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.

10.        L’Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione, di cui al comma precedente, secondo quando indicato all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2), entro dieci giorni dall’avvio del procedimento, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell’avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 8, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.

11.        Nel corso dell’istruttoria, di cui al comma 9, l’Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

12.        Il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 8, può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell’autorizzazione per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell’articolo 10 bis dalla legge 241/1990.

13.        In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell’Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.

14.        A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica”. Costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’Ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.

15.        Per il campione di pratiche sottoposto a controllo, i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di “autorizzazione sismica” da custodire in cantiere. Il ritiro dell’autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell’autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall’Ufficio competente.

16.        Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 4, lettera d), il rilascio dell’autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).

17.        La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell’inizio dei lavori agli Uffici di cui all’articolo 3 comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all’articolo 7, comma 6 della l.r. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell’autorizzazione, pena la sua decadenza. L’omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. Per “inizio dei lavori” si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell’opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

18.        Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto ad interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica. Nel caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni di cui al comma 13, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante, asseverato dal progettista. Per le varianti rilevanti, i relativi lavori sono soggetti, in tutti i casi, al preventivo deposito sismico di cui all’articolo 5.

19.        Il contributo per il rinnovo dell’autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all’articolo 7 comma 6 della l.r. 28/2011 e per il rinnovo dell’istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011; nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa.

20.        In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Articolo 8

(Controlli sulla progettazione)

 

1.           L’Ufficio competente verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L’istruttoria è svolta attraverso “Liste di Controllo”, ed in base alla “Relazione sintetica del progetto strutturale”, redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto. Sia le liste che la Relazione sintetica sono redatte sulla base di schemi proposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento delle province (TTC) ed approvato dalla Giunta regionale.

2.           Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:

a)           verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:

1)          completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTC;

2)          completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l’elenco degli elaborati progettuali di cui all’articolo 4; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto;

b)          controllo della completezza della “Relazione sintetica del progetto strutturale” e analisi dei suoi contenuti, diretto a valutare, per quanto possibile accertare, la rispondenza delle informazioni ivi riportate alle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

3.           Il controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 2, relativo alla documentazione tecnica allegata all’istanza, non costituisce validazione della progettazione. La scelta e la correttezza della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla committenza. Conclusa con esito positivo l’attività istruttoria di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento propone al Dirigente il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica, senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

4.           Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, nelle ordinarie attività istruttorie, l’Ufficio competente non ha l’obbligo di effettuare:

a)           prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni;

b)          elaborazioni autonome di calcolo;

c)           validazione dei risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008);

d)          esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;

e)           valutazioni sull’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista;

f)           verifica della perfetta rispondenza tra gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali.

5.           Il controllo del progetto non riguarda:

a)           la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);

b)          la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;

c)           la progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 3.6, NTC 2008).

6.           Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

7.           Le disposizioni e le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il controllo delle pratiche di deposito sismico sorteggiate ai sensi dell’articolo 6.

 

Articolo 9

(Controlli sulla realizzazione)

 

1.           L’Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.P.R.380/2001.

2.           Le attività di controllo sono effettuate sulle pratiche sorteggiate ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 7 comma 2 e sulle pratiche di cui all’articolo 7 comma 4, con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli Uffici di cui al comma 1. L’Ufficio provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei controlli in corso d’opera.

3.           Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:

a)           che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;

b)          la corretta avvenuta regolarizzazione delle “varianti sostanziali” (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle “varianti rilevanti” (soggette a deposito);

c)           che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del D.P.R.380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;

d)          la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;

e)           la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”.

4.           A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.

5.           In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d’opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.

6.           In presenza di varianti sostanziali o varianti rilevanti apportate in corso d’opera senza la prescritta autorizzazione sismica o attestazione di avvenuto deposito sismico, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R.n. 380/2001.

7.           Nel caso di pratiche che non rientrano nel campione sottoposto a controllo e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d’opera in cantiere da parte dell’Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.

8.           Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d’opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all’Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l’ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nel successivo articolo 11, allegando alla relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale o, se ne ricorre il caso, alla relazione a strutture ultimate, opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore può procedere all’espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9.           I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l’assistenza degli altri soggetti di cui all’articolo 103, comma 1, del D.P.R.380/2001, nonché da soggetti vincolati all’Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.

 

Articolo 10

(Certificato di rispondenza delle opere)

 

1.           Ai fini dell’attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R.380/2001 (segnalazione certificata di agibilità) il deposito del certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 D.P.R.380/2001. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione è depositata ad ultimazione dei lavori strutturali contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 11 comma 4.

2.           Il Committente, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, può chiedere il rilascio del certificato di cui all’articolo 62 del D.P.R.380/2001. L’Ufficio competente rilascia, entro il termine di 30 giorni, il suddetto certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R.380/2001. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di 30 giorni, l’Ufficio competente ne dà comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.

3.           Verificata la correttezza del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione sismica o, nel caso di pratiche di deposito sismico sorteggiate, per l’emissione del provvedimento di esito positivo del controllo, l’Ufficio rilascia Il certificato di rispondenza delle opere sulla base dei possibili accertamenti, come normato dal presente Regolamento, dalle regolamentazioni interne di cui al precedente articolo 9, comma 2 e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese dal progettista, dal direttore dei lavori e dal collaudatore.

 

Articolo 11

(Direzione dei lavori)

 

1.           Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell’inizio dei lavori strutturali, dell’esecuzione delle principali fasi costruttive e dell’ultimazione dei lavori strutturali.

2.           Il direttore dei lavori:

a)           vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b)          comunica la data di inizio dei lavori all’Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);

c)           assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d)          assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e)           cura l’annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell’andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f)           vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” ed ai relativi atti progettuali;

g)          allega alla Relazione a Strutture Ultimate ovvero alla relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;

h)          ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 10, per lavori non soggetti a collaudo.

3.           In caso di lavori in variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di “autorizzazione sismica/deposito sismico”. In caso di lavori in “variante rilevante” il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito l’attestazione di avvenuto “deposito sismico”. In caso di “variante non sostanziale” aggiorna gli elaborati progettuali con la rappresentazione delle strutture così come modificate e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al “come costruito” (cd. “asbuilt”). Nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, la relazione sulle varianti apportate è allegata alla relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.

4.           Ultimate le strutture, il direttore dei lavori ne dà sempre comunicazione all’Ufficio competente ed al collaudatore, ove previsto, così da permettere l’espletamento del collaudo entro il termine indicato al comma 9 articolo 12. Unitamente alla comunicazione, il direttore dei Lavori trasmette al collaudatore la relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.

5.           Nei casi di cui al successivo comma 6, la comunicazione di cui al comma 4 è resa all’Ufficio competente con il deposito della relazione a strutture ultimate ed al collaudatore con la consegna della relazione a strutture ultimate munita dell’attestazione di avvenuto deposito. Si intende già parte integrante della relazione a strutture ultimate la relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.

6.           Nei casi previsti dalla legge (articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deposita presso l’Ufficio competente la relazione a strutture ultimate, redatta in duplice copia se in formato cartaceo, esponendo:

a)           i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59 D.P.R.380/2001;

b)          per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c)           l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull’adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e dovrà essere redatta sulla base di appositi modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

7.           L'Ufficio competente, all’atto stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione, espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e restituisce, al Direttore dei Lavori, una copia della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

8.           Il direttore dei lavori ritira la relazione a strutture ultimate, munita dell’attestazione di avvenuto deposito, e la consegna al collaudatore, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, al fine di consentire gli accertamenti di merito previsti dalla legge e l’espletamento del collaudo.

9.           In fase di rilascio del certificato di cui all’articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che la relazione a strutture ultimate possegga i requisiti di cui al presente articolo.

10.        Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente e contestualmente:

a)           sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all’Ufficio competente;

b)          al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R.380/2001;

c)           trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di “autorizzazione sismica”/”deposito sismico” con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d’opera.

11.        Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, ad essi provvede il collaudatore in corso d’opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

12.        Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:

a)           vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;

b)          prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c)           dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il costruttore.

13.        La dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, attesta l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 12.

14.        In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico del collaudatore in corso d’opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione all’Ufficio competente.

15.        In caso di revoca dell’incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”, gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, il costruttore subentrante dà atto dell’avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, allegata alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, assolve l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001 per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

16.        Nel caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

 

Articolo 12

(Collaudo)

 

1.           Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all’articolo 2 svolge la propria attività in corso d’opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R.380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2.           Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R.380/2001.

3.           Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

4.           Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all’ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

5.           Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte, sulla base di apposito modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; alla relazione sono allegati i verbali di cui al comma 4. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l’obbligo di redazione della relazione a strutture ultimate di cui all’articolo 65, comma 6 del D.P.R.380/2001 (ex articolo 6 l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale. Gli atti di collaudo devono inoltre contenere una dichiarazione sull’adempimento degli obblighi di competenza, previsti dall’articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

6.           Il certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del DPR 380/2001.

7.           Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi relazioni a strutture ultimate, collaudi e certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.

8.           Il collaudatore, d’intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

9.           Il collaudatore completa le operazioni di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali. Collaudate le opere, il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in duplice copia e lo deposita presso il competente Ufficio tecnico, unitamente alla documentazione di cui al comma 5.

10.        L'Ufficio competente, all’atto stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione, espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e restituisce, al Collaudatore, una copia del certificato con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

11.        Il collaudatore ritira il certificato di collaudo, munito dell’attestazione di avvenuto deposito, e lo trasmette al committente.

12.        In fase di rilascio del certificato di cui all’articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che il certificato di collaudo possegga i requisiti di cui al presente articolo.

13.        In caso di revoca dell’incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d’opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente per territorio e redige una dettagliata relazione sull’attività di vigilanza svolta nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l’effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d’opera subentrante.

14.        Il collaudatore subentrante:

a)           prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche;

b)          verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l’avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

c)           esamina la relazione del precedente collaudatore.

15.        La dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, attesta l’intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 14.

16.        Nel caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

 

Articolo 13

(Varianti al progetto originario)

 

1.           Le modifiche apportate in corso d’opera all’intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all’articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

a)           varianti sostanziali”;

b)          varianti rilevanti”;

c)           varianti non sostanziali”.

2.           Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

3.           Sono considerate, in ogni caso, “varianti sostanziali” quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a)           adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;

b)          modifiche all’organismo strutturale nei seguenti casi:

1)          sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;

2)          creazione o eliminazione di giunti strutturali;

3)          variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);

4)          modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che creano una configurazione in falso;

5)          modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;

6)          modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al capitolo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;

c)           modifiche delle classi d’uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un’aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente previsti.

4.           Sono da considerare “varianti rilevanti” le varianti al progetto “autorizzato”/“depositato”, i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 17, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.

5.           In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l’attestazione di “deposito sismico” del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.

6.           Le “varianti rilevanti”, per non ricadere nelle fattispecie delle “varianti sostanziali”, rispettano comunque le seguenti condizioni:

a)           la struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;

b)          qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura “q”, esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;

c)           sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;

d)          il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.

7.           Nella relazione sintetica di cui all’articolo 4, comma 6, lettera b, è presente un ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una “variante sostanziale” ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.

8.           In caso di presentazione di più “varianti rilevanti” consecutive, l’attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all’ultima “variante rilevante” effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4 e 6, trattasi di “variante sostanziale”.

9.           Le seguenti varianti al progetto sono “non sostanziali”:

a)           variazioni inferiori al 10 per cento dell’altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell’altezza massima della costruzione;

b)          variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;

c)           interventi/modifiche di elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;

d)          variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;

e)           mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;

f)           variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;

g)          variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucature nell’ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucature superiore al 10 per cento, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 per cento;

h)          lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;

i)            variazioni non superiori al 15 per cento dell’area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10 per cento del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.

10.        Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d’opera ed in sede di redazione della relazione a strutture ultimate ovvero della relazione sull’accettazione di materiali ad uso strutturale.

 

Articolo 14

(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti)

 

1.           Il presente articolo definisce i criteri per l’individuazione dell’appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di “sopraelevazione”, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di “ampliamento” ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.

2.           Al fine dell’individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia dell’ “ampliamento” o della  “sopraelevazione”, si considerano le modifiche relative ad elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l’involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all’Appendice 1 al presente regolamento. Dovrà essere comunque valutata l’incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificato che non si ricada negli altri casi previsti dal citato paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, ai fini dell’assoggettamento o meno all’obbligo di soddisfare la verifica globale. Ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2008 si dovrà comunque procedere alla valutazione della sicurezza che, in base alle disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 delle NTC 2008, potrà essere locale o globale. In ogni caso gli interventi previsti devono conseguire un miglioramento dei livelli di sicurezza, in linea con gli interventi previsti al paragrafo 8.4 delle NTC 2008.

3.           È definita “sopraelevazione” qualsiasi opera che comporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio:

a)           realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;

b)          realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici);

c)           livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;

d)          installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.

4.           Gli interventi di sopraelevazione comportano la valutazione della sicurezza dell’intera struttura e, qualora non siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008, l’esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).

5.           È definito “ampliamento” qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni che non alterino il comportamento sismico globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di valutazione della sicurezza dell’intera struttura e, qualora non siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008, solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.

6.           È definita “struttura compenetrante” la realizzazione di “strutture a scavalco esterne” e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un’unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente. Tali realizzazioni non si configurano, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.

7.           Per limitare il “rischio esterno” derivante dall’aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 6), è valutato il livello di sicurezza della costruzione esistente che deve risultare adeguata ai carichi “statici”(azioni permanenti “G” e “azioni variabili “Q”) e possedere un livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche non inferiore al 60 per cento di quello di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).

8.           Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 1; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 1, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17, per il tramite dell’Ufficio regionale competente.

 

Articolo 15

(Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti)

 

1.           La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all’articolo 5, presso i competenti Uffici di cui all’articolo 3, comma 1.

2.           La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere “strategico” o “rilevante” ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.

3.           L’elenco delle categorie di opere “strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni” d.m. 14.01.2008 ed alla “Classificazione sismica” del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.

4.           Sono altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C.8.3 della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).

5.           Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell’istanza e la documentazione minima da allegare sono indicate agli articoli 2, 3 e 4.

6.           Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell’obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all’articolo 6. Analogamente non sono soggette al sorteggio tutte le verifiche di sicurezza che non prevedono l’esecuzione di opere.

 

Articolo 16

(Tavolo Tecnico di Coordinamento)

 

1.           Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall’articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a)           verifica l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;

b)          predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;

c)           predispone i modelli semplificativi delle istanze, della Relazione sintetica e delle liste di controllo di cui all’articolo 8, da approvare in Giunta Regionale, predispone e approva i modelli delle asseverazioni, delle dichiarazioni e eventuale ulteriore modulistica;

d)          in accordo con gli Uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l’informatizzazione delle istanze e dei modelli;

e)           fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.

f)           predispone apposito regolamento per l’erogazione degli incentivi ai responsabili del procedimento ed al personale interno addetto all’istruttoria delle pratiche, come stabilito dall’articolo 15, comma 5, lettera a) della LR 28/2011.

2.           Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTC si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17.

3.           I componenti del TTC sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTC è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTC e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

 

Articolo 17

(Tavolo Tecnico Scientifico)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2.           Il TTS è l’organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l’autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3.           Sono attività principali del TTS:

a)           esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;

b)          emanare circolari attinenti l’interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

c)           collaborare con gli Uffici competenti nell’esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell’esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

d)          collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;

e)           supportare la Giunta regionale nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all’articolo 100 del D.P.R.380/2001.

4.           Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l’attività edilizia in zona sismica.

5.           Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:

a)           il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualità di coordinatore;

b)          due funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;

c)           un funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;

d)          un funzionario con qualifica di “specialista avvocato” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale.

6.           La conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:

a)           un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell’Università degli studi dell’L'Aquila;

b)          un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università degli studi di Chieti;

c)           un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo;

d)          un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L’Aquila;

e)           un rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L’Aquila;

f)           un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila;

g)          un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;

h)          un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile;

i)            un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri.

7.           Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.

8.           Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l’ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.

9.           La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.

10.        Il TTS ha sede presso gli Uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l’attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.

11.        Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

12.        Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell’Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell’autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.

13.        Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all’unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell’avviso di convocazione.

14.        Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

15.        Per l’esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

 

Articolo 18

(Oneri e spese istruttorie)

 

1.           I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3 allegata al presente Regolamento.

2.           Gli oneri di cui al comma 1 sono destinati all’espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2011 ed alla copertura delle spese di istruttoria, conservazione e consultazione dei progetti, e sono corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.

3.           Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1:

a)           gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:

1)          dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all’articolo 16 dell’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

2)          dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all’articolo 27–bis dell’Allegato B al D.P.R.642/1972.

4.           Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), il rinnovo dell’istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell’istanza per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 7 comma 8 e articolo 9, comma 4 della l.r. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1.

5.           Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda.

6.           I diritti di cui al comma 1 sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.

7.           Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.

 

Articolo 19

(Allegati)

 

1.           Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

a)           Appendice1: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;

b)          Appendice 2: Glossario;

c)           Appendice 3: Criteri generali per la definizione del contributo regionale.

 

 

Articolo 20

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

 

1.           Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05.08.2015, n. 3/REG.

2.           Le istanze di nuovi interventi e le varianti pervenute al protocollo degli Uffici competenti entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sottoposte alle procedure di presentazione emanate con Decreto 05.08.2015, n. 3/REG.

3.           Per le pratiche di cui al comma 2, il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia un’attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui all’articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l’inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 17 dell’articolo 7. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra quelle da sottoporre a sorteggio ai sensi dell’articolo 6. Le eventuali integrazioni saranno istruite secondo il procedimento di cui all’articolo 5.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’alfonso

 

Segue Allegato