Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti.

 

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

 

1.      Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2.      All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 2, le parole "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016";

b)      al comma 9, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

3.      Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2017".

4.      All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      la rubrica dell'articolo 55 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32";

b)      al comma 1 le parole "di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32";

c)      al comma 1 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d)      al comma 2 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

5.      Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'indicazione dell'annualità entro cui realizzare gli interventi celebrativi riferiti alla memoria di Ennio Flaiano, al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 35 (Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione), le parole "per il solo anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzarsi nel corso dell'anno 2016".

6.      Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), è inserito il seguente:

"3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

7.      Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      alla fine del comma 1 dell'articolo 7 (Autorizzazione sismica), sono aggiunte le parole: "Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19 bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.";

b)      alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica), le parole "dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvio del procedimento";

c)      alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 19-bis (Regolamento attuativo), le parole "per le zone a bassa sismicità 3 e 4," sono soppresse.

8.      Alla legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato;

b)      la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

c)      alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "euro 211.200,00" sono sostituite, ad invarianza della spesa complessivamente autorizzata mediante il medesimo articolo 10, dalle seguenti: "euro 246.200,00".

9.      Alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana"), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      il primo alinea del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto naturalistico, gli interventi conformi ai Piani paesistici e agli strumenti urbanistici in vigore. Esclusivamente per l'area della Riserva prospiciente il mare compresa in una fascia della profondità di 250 metri dalla linea di battigia sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente:

a)      eliminazione di carreggiata stradale;

b)      ampliamento della sezione stradale esistente;

c)      realizzazione di nuovo collegamento stradale e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio;

d)      potenziamento della viabilità ciclabile e pedonale;

e)      realizzazione con pavimentazione permeabile di nuove aree di sosta attrezzate a nord delle aree di pertinenza del polo teatrale;

f)       realizzazione di aree verdi attrezzate;

g)      realizzazione di nuovi accessi alle aree naturali ed al polo teatrale anche attraverso la realizzazione di strutture a servizio delle attività esistenti;

h)      realizzazione di spazi di aggregazione anche pavimentati, con relativo arredo urbano, nelle aree di pertinenza del polo teatrale fino al marciapiede lato mare;

i)       realizzazione di giardino dunale sull'arenile;

j)       demolizione di strutture esistenti.";

b)      al secondo alinea del comma 1 dell'articolo 9, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere che precedono".

10.    Al comma 1 dell'articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 13 aprile 2016, n. 11, le parole "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".

11.    All'articolo 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 13 le parole "il parere istruttorio degli uffici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'istruttoria tecnica, le eventuali certificazioni e pareri rilasciati degli uffici regionali preposti";

b)      al comma 14 dopo le parole "organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "o privati".

12.    Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 2016, n. 31 (Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017), è sostituito dal seguente:

"2. Al fine dell'assegnazione delle risorse stanziate con la presente legge, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo provvede ai conseguenti atti contabili di impegno finanziario e liquidazione del contributo finanziario di euro 100.000,00 a favore del beneficiario di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 31 dicembre 2016. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione di cui all'articolo 1, il beneficiario provvederà a rimettere dettagliato e documentato rendiconto soggetto all'approvazione da parte del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo. In caso di mancata o parziale rendicontazione della somma assegnata, il beneficiario procederà alla restituzione degli importi non rendicontati con versamento alla tesoreria della Regione Abruzzo e l'eventuale mancata restituzione, oltre le conseguenze di legge, comporta la preclusione al beneficiario di accedere ai benefici di qualsivoglia natura disposti dalla Regione Abruzzo per un quinquennio.".

13.    Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2011, n. 20, dopo le parole "Aziende regionali" sono aggiunte le seguenti: "e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

14.    In deroga alla procedura individuata dal comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000), considerato che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano costituiti tutti gli Ambiti distrettuali sociali individuati dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 recante "Definizione degli ambiti distrettuali sociali", al punto 4 della medesima deliberazione le parole "entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale definitivo di delimitazione territoriale degli Ambiti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2017".

15.    Al Piano Sociale Regionale 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016, a pag. 88 paragrafo III.2 "Il processo di formazione del Piano Sociale di ambito distrettuale integrato" sono apportate le seguenti modifiche:

a)      alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 31 marzo 2017, precisando che in via transitoria dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, gli Ambiti Territoriali Sociali di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 47/2 del 24 ottobre 2006 garantiscono in proroga i servizi in corso di svolgimento, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 75/1 del 25 marzo 2011";

b)      alla "Fase F - Efficacia del Piano" le parole "entro 60 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".

16.    All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      al comma 2 bis, dopo le parole "procedure di costituzione "sono inserite le seguenti: "e gestione";

b)      al comma 4, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

c)      al comma 5, le parole "31 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020".

17.    Alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.";

b)      all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.

1 ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1 bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.";

c)      il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.";

d)      la lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

"b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione”, Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00.".

18.    Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.".

19.    Alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di

somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole "con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1";

b)      al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole "su modello predisposto" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";

c)      al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole "per la sanità e il welfare" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";

d)      all'articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fermo restando il rispetto dei termini di cui agli articoli 8 e 9, le disposizioni di cui alla presente legge producono effetto decorsi sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7.".

 

 

Art. 2

(Disposizioni in materia sanitaria)

 

1.      Ai fini del completamento del percorso di accreditamento istituzionale coerentemente all'assetto definito dalla programmazione regionale in attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sono autorizzate ed accreditate in via predefinitiva.

2.      Per le strutture di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre il termine di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).

3.      Le Aziende Sanitarie entro il termine di cui al comma 2 dovranno definire gli eventuali programmi di adeguamento secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 2, della L.R. 32/2007.

4.      All'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      al comma 1, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b)      dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unità amministrativa della Regione priva di personalità giuridica, applica l'articolo 1, comma 529, della legge 27 novembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), fermo restando le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009).".

 

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

 

1.      Dall'attuazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso