Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni n. 60/CSR del 25.03.2015 concernente: “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” - Disposizioni regionali attuative.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATO l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere animali da compagnia e Pet Therapy” che, all’articolo 9, attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet therapy, adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet therapy”;

 

VISTA la L.R. n. 47/2013 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione;

 

VISTA la L. del 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

PRESO ATTO che in data 25 marzo 2015 è stato approvato l’accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo del 28.08.1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”;

 

CONSIDERATO che l’Accordo citato deve essere recepito dalle Regioni e Provincie autonome;

 

CONSIDERATO che gli animali d’affezione svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia;

 

CONSIDERATO che gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente, sia gli animali;

 

CONSIDERATO che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo alle Regioni in materia di promozione e della diffusione degli IAA, nel rispetto dello specifico Accordo di cui sopra, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo -animale;

 

PRECISATO che tali obblighi in capo alle Regioni sono esplicitati nei seguenti articoli dell’Accordo del 25 marzo 2015: art. 1, comma 2; art. 3; art. 4, commi 1, 2, 3; art. 5, lettere a) e b); art. 6 commi 1, 2; art. 7, lettere a), b), c), d), e), f); art. 8, comma 1; art. 9, comma 2; art. 10, commi 1, 2, 3;

 

CONSIDERATO che per l’assolvimento degli obblighi posti in capo alla Regione riguardanti gli Interventi Assistiti con Animali risulta prioritario il censimento dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private, delle figure professionali sanitarie e non, degli operatori che erogano IAA, attraverso l’attivazione di appositi elenchi o Albi;

 

CONSIDERATO che gli elenchi di cui sopra devono essere resi pubblici e trasmessi al Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti con Animali (CRNIAA);

 

CONSIDERATO che i cani guida per non vedenti o ipovedenti e tutti i cani di assistenza a persone con disabilità dovranno essere in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso formativo come previsto dalle Linee Guida e che verranno emanate disposizioni specifiche per garantire l’acquisizione di tale riconoscimento, anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste ai sensi della L 37 del 14/02/1974;

 

DATO ATTO che:

-            Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-            il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25/03/2015 (Rep. Atto n. 60/CSR) in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.      di approvare le “Disposizioni regionali attuative dell’Accordo n. 60/CRS del 25 marzo 2015” (Allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.      di istituire l’Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati accreditati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA  (art. 4, punto 2 dell’accordo);

4.      di stabilire che i Centri di Formazione pubblici e privati per effettuare la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA  (art. 4, punto 2 dell’accordo) devono accreditarsi presso il competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, secondo le procedure indicate nell’allegato B. L’accreditamento ha la durata di 5 anni e può essere rinnovato con domanda semplice senza ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti al successivo punto 10;

5.      di istituire l’elenco regionale delle strutture per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)  che sarà tenuto dal competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo. I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali devono richiedere ai competenti Servizi di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL territorialmente competenti la iscrizione o il rilascio del nulla osta, secondo le modalità previste nell’allegato B alla presente deliberazione. Le ASL comunicheranno l’avvenuta iscrizione e/o il rilascio del nulla osta contestualmente anche al competente servizio della regione Abruzzo ai fini dell’aggiornamento dell’elenco che viene reso pubblico sul sito regionale;

6.      di stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali sanitarie e non, gli operatori professionali etc. devono iscriversi all’elenco regionale per gli interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui al punto precedente, secondo le modalità previste nell’allegato B;

7.      di stabilire che le Strutture, che già operavano in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) prima del presente recepimento dell’Accordo, dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dall’Accordo e dalla presente deliberazione entro 24 mesi dall’approvazione della presente deliberazione;

8.      di stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate in terapia assistita con gli animali (TAA) e in educazione assistita con gli animali (EAA) con animali residenziali IAA devono richiedere apposito nulla osta alle ASL secondo le modalità previste nell’allegato B alla presente deliberazione;

9.      di incaricare il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo a tenere l’Albo e l’elenco di cui ai punti 3 e 5 precedenti ed a procedere, con proprio atto, ad iscrivere i Centri di Formazione che ne faranno richiesta attribuendo ad ognuno un codice progressivo alfanumerico così composto: RA000IAA;

10.    di stabilire in € 100,00 (cento/00) la tariffa posta a carico dei richiedenti per il primo accreditamento regionale e l’iscrizione all’Albo Regionale dei Centri di Formazione per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività di IAA e in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni variazione di accreditamento richiesta per la modifica della ragione o dello scopo sociale, della sede legale e/o  delle sedi formative o la loro aggiunta e del personale docente;

11.    di stabilire che l’Albo regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e l’Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA siano resi pubblici e consultabili sul sito Web della Regione Abruzzo sul percorso: www.regione.abruzzo.it ;

12.    di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

 

Segue Allegato

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