LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO l’accordo 6 febbraio
2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere animali da compagnia e Pet Therapy” che, all’articolo 9,
attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di “agevolare una più
ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per
disabili e con le tecniche della pet therapy, adottando iniziative intese ad agevolare il
mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare,
siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e
strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da
compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet therapy”;
VISTA la L.R. n.
47/2013 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli
animali da affezione;
VISTA la L. del 14
agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”;
PRESO ATTO che in data 25
marzo 2015 è stato approvato l’accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1,
lettera b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo del 28.08.1997 n. 281 tra il
Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali
(IAA)”;
CONSIDERATO che l’Accordo
citato deve essere recepito dalle Regioni e Provincie autonome;
CONSIDERATO che gli animali
d’affezione svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi
terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi e che numerose sono le
evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia;
CONSIDERATO che gli
interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti
appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone
con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su
rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica
volta a tutelare sia il paziente/utente, sia gli animali;
CONSIDERATO che la
normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo
alle Regioni in materia di promozione e della diffusione degli IAA, nel
rispetto dello specifico Accordo di cui sopra, anche al fine di favorire la
corretta relazione uomo -animale;
PRECISATO che tali
obblighi in capo alle Regioni sono esplicitati nei seguenti articoli
dell’Accordo del 25 marzo 2015: art. 1, comma 2; art. 3; art. 4, commi 1, 2, 3;
art. 5, lettere a) e b); art. 6 commi 1, 2; art. 7, lettere a), b), c), d), e),
f); art. 8, comma 1; art. 9, comma 2; art. 10, commi 1, 2, 3;
CONSIDERATO che per
l’assolvimento degli obblighi posti in capo alla Regione riguardanti gli
Interventi Assistiti con Animali risulta prioritario il censimento dei Centri
specializzati, delle strutture pubbliche e private, delle figure professionali
sanitarie e non, degli operatori che erogano IAA, attraverso l’attivazione di
appositi elenchi o Albi;
CONSIDERATO che gli elenchi
di cui sopra devono essere resi pubblici e trasmessi al Centro di Referenza
Nazionale Interventi Assistiti con Animali (CRNIAA);
CONSIDERATO che i cani
guida per non vedenti o ipovedenti e tutti i cani di assistenza a persone con
disabilità dovranno essere in possesso di apposito riconoscimento acquisito a
seguito di un percorso formativo come previsto dalle Linee Guida e che verranno
emanate disposizioni specifiche per garantire l’acquisizione di tale
riconoscimento, anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste ai
sensi della L 37 del 14/02/1974;
DATO ATTO che:
-
Il
Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti,
competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi
A
voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni in data 25/03/2015 (Rep. Atto n. 60/CSR) in materia di
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), (allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di
approvare le “Disposizioni regionali attuative dell’Accordo n. 60/CRS del
25 marzo 2015” (Allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. di
istituire l’Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati
accreditati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per
l’attività IAA (art. 4, punto 2
dell’accordo);
4. di
stabilire che i Centri di Formazione pubblici e privati per effettuare la
formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA (art. 4, punto 2 dell’accordo) devono
accreditarsi presso il competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la
Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, secondo le procedure indicate
nell’allegato B. L’accreditamento ha la durata di 5 anni e può essere rinnovato
con domanda semplice senza ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti al
successivo punto 10;
5. di
istituire l’elenco regionale delle strutture per gli Interventi Assistiti
con gli Animali (IAA) che sarà tenuto
dal competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la Salute e il Welfare
della Regione Abruzzo. I Centri specializzati, le strutture pubbliche e private
non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori
professionali devono richiedere ai competenti Servizi di Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL territorialmente
competenti la iscrizione o il rilascio del nulla osta, secondo le modalità
previste nell’allegato B alla presente deliberazione. Le ASL comunicheranno
l’avvenuta iscrizione e/o il rilascio del nulla osta contestualmente anche al
competente servizio della regione Abruzzo ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco che viene reso pubblico sul sito regionale;
6. di
stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non
specializzate, le figure professionali sanitarie e non, gli operatori
professionali etc. devono iscriversi all’elenco regionale per gli interventi
Assistiti con gli Animali (IAA) di cui al punto precedente, secondo le modalità
previste nell’allegato B;
7. di
stabilire che le Strutture, che già operavano in Interventi Assistiti con
gli Animali (IAA) prima del presente recepimento dell’Accordo, dovranno
adeguarsi ai requisiti previsti dall’Accordo e dalla presente deliberazione
entro 24 mesi dall’approvazione della presente deliberazione;
8. di
stabilire che i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non
specializzate in terapia assistita con gli animali (TAA) e in educazione
assistita con gli animali (EAA) con animali residenziali IAA devono richiedere
apposito nulla osta alle ASL secondo le modalità previste nell’allegato B alla
presente deliberazione;
9. di
incaricare il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza
degli Alimenti della Regione Abruzzo a tenere l’Albo e l’elenco di cui ai punti
3 e 5 precedenti ed a procedere, con proprio atto, ad iscrivere i Centri di
Formazione che ne faranno richiesta attribuendo ad ognuno un codice progressivo
alfanumerico così composto: RA000IAA;
10. di
stabilire in € 100,00 (cento/00) la tariffa posta a carico dei richiedenti
per il primo accreditamento regionale e l’iscrizione all’Albo Regionale dei
Centri di Formazione per la formazione delle figure professionali e degli
operatori per l’attività di IAA e in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni variazione
di accreditamento richiesta per la modifica della ragione o dello scopo
sociale, della sede legale e/o delle
sedi formative o la loro aggiunta e del personale docente;
11. di
stabilire che l’Albo regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA) e l’Albo regionale dei Centri di Formazione pubblici e privati per la
formazione delle figure professionali e degli operatori per l’attività IAA
siano resi pubblici e consultabili sul sito Web della Regione Abruzzo sul
percorso: www.regione.abruzzo.it ;
12. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).
Segue
Allegato