(Art. 1)
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010)
1. Il budget
previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 dell’articolo 40 della
legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari), è utilizzato anche per il versamento
dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, da rendicontare sulle spese
per il personale.
2. Nell’Allegato
B “Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari” il numero 2) delle
Uscite pagate nell’esercizio è modificato come segue:
“2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI,
PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER
SPESE DI PERSONALE”.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione
della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 3 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso