Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

 

(Art. 1)

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010)

 

1.      Il budget previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), è utilizzato anche per il versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, da rendicontare sulle spese per il personale.

2.      Nell’Allegato B “Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari” il numero 2) delle Uscite pagate nell’esercizio è modificato come segue:

“2)  VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER SPESE DI PERSONALE”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.      Dall’attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 3 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso