Modifica all’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo).

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della L.R. 77/2000)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall’attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.”.

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 3 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso