Art. 1
(Modifica all’articolo 2 della L.R. 77/2000)
1. Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi
di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le agevolazioni di cui al presente
comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il
ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente
derivante dall’attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con
delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione
consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate
relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati
da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi
riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in
esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
3 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso