Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali).

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 36 della L.R. 15/2002)

 

1.      Al comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell’applicazione della presente lettera:

1)      per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;

2)      costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

3)      costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 50 della L.R. 15/2002)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 50 della L.R. 15/2002, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:

m-ter) in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis) del comma 5 dell’articolo 36.”.

 

Art. 3

(Norma transitoria)

 

1.      Al fine di consentire ai titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di ottemperare agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, la causa di decadenza di cui all’articolo 1 trova applicazione decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il presente comma non si applica nel caso in cui il titolare della concessione ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse del territorio verifica la sussistenza in capo al titolare della concessione delle violazioni di cui all’articolo 1.

 

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 3 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso