Art. 1
(Modifiche all’articolo 36 della L.R. 15/2002)
1. Al
comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15
(Disciplina delle acque minerali e termali), dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
“d-bis) se il richiedente
ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si
applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle istanze. Ai fini dell’applicazione della presente lettera:
1) per
violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;
2) costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
3) costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 50 della L.R. 15/2002)
1. Al
comma 1 dell’articolo 50 della L.R. 15/2002, dopo la lettera m-bis) è inserita
la seguente:
“m-ter) in caso di
violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla
normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera
d-bis) del comma 5 dell’articolo 36.”.
Art. 3
(Norma transitoria)
1. Al fine
di consentire ai titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge di ottemperare agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, la
causa di decadenza di cui all’articolo 1 trova applicazione decorsi sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il presente comma non si
applica nel caso in cui il titolare della concessione ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché
il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine di cui al presente comma.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, il Dirigente della struttura regionale competente
in materia di risorse del territorio verifica la sussistenza in capo al
titolare della concessione delle violazioni di cui all’articolo 1.
Art. 4
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La
presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
3 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso