Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della L.R. 91/1994)

 

1.      La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituita dalla seguente:

"c) il Revisore legale.".

 

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 91/1994)

 

1.      L'articolo 10 della L.R. 91/1994 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Revisione legale)

 

1.      La revisione legale dell'Azienda è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2.      Il Revisore legale:

a)      esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

b)      invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;

c)      qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale;

d)      ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.".

 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1994)

 

1.      Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 91/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      le parole "ai membri del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti:

"al Revisore legale";

b)      il terzo alinea è sostituito dal seguente:

"al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge.".

 

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.      Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2.      Le Aziende per il diritto agli studi universitari della Regione Abruzzo provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 7 marzo 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

****************

 

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

7 MARZO 2017, N. 15

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

****************

 

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 6

(Organi)

 

1.      Sono organi dell’Azienda:

a)      il Consiglio di amministrazione;

b)      il presidente;

c)      il Revisore legale.

 

Art. 11

(Indennità)

 

1.      Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

-        al Presidente l'indennità mensile rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere Regionale;

-        ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di lire 220.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

-        al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge.

2.      Al presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell’Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

 

****************

 

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 6

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

 

(Omissis)

3.      Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

(Omissis)

 

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

 

1.      In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.

1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

1-ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.

1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.

1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.

1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.

1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.

2.      In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3.      Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.

4.      La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

5.           [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]

6.           Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.

7.           Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [PAROLE SOPPRESSE DALL’ART. 6, L.R. 4 AGOSTO 2009, N. 12]

8.           In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.

9.           La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.