E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche
all'articolo 6 della L.R. 91/1994)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi
universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituita
dalla seguente:
"c) il
Revisore legale.".
Art.
2
(Sostituzione
dell'articolo 10 della L.R. 91/1994)
1. L'articolo 10 della L.R. 91/1994 è
sostituito dal seguente:
"Art.
10
(Revisione
legale)
1. La revisione legale dell'Azienda è
affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui
al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore
dura in carica tre anni.
2. Il Revisore legale:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul
bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;
b) invia al Presidente della Giunta regionale
una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo
svolgimento dell'azione di controllo;
c) qualora riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di
amministrazione ed alla Giunta regionale;
d) ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'Azienda e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di amministrazione.".
Art. 3
(Modifiche
all'articolo 11 della L.R. 91/1994)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R.
91/1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ai membri del Collegio dei
revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"al Revisore legale";
b) il terzo alinea è sostituito dal seguente:
"al Revisore legale compete un
compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante,
secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in
ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più
bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico
dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda
secondo le disposizioni di legge.".
Art.
4
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le Aziende per il diritto agli studi
universitari della Regione Abruzzo provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 7 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
7 MARZO 2017, N.
15
"Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto
agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n.
390)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91
Norme
sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
Art.
6
(Organi)
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il
Revisore legale.
Art.
11
(Indennità)
1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio
di amministrazione ed al Revisore legale
sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti
indennità al lordo delle ritenute di legge:
- al Presidente l'indennità mensile
rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere Regionale;
- ai componenti il Consiglio di
amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di lire 220.000
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
- al
Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei
conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia
demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a
carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il
rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita
dall'Azienda secondo le disposizioni di legge.
2. Al presidente ed ai componenti degli
organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede
dell’Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle
sedute degli organi di appartenenza.
****************
Riferimenti
normativi
Il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
6
(Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi)
(Omissis)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.
1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio
2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai
sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
(Omissis)
Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali
in materia di riordino degli Enti regionali), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
5
(Requisiti,
nomine e compensi)
1. In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4,
dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di
amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal
Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.
1-bis. Alla
nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio
regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale
dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun
soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente
regionale.
1-ter.
All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il
Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per
la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio
2012. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio
regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da
apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
1-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai componenti dei
collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai
sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421).
1-quinquies.
Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti
gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto
conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
1-sexies.
Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo
Ente regionale.
1-septies.
All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies
provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso
pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è
aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.
1-octies. In
caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine
regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede
all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso
pubblico.
1-nonies. Nelle
more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta
regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP
individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1°
dicembre 2013.
1-decies.
L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in
carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito
dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.
1-undecies. Gli
amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies
hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013,
percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico
dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.
2. In applicazione dell’art. 55, comma 3,
dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art.
4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta
regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono
a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche
conto delle qualità morali del nominato [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT.
C), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono
richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo
42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti
dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.
5.
[COMMA ABROGATO
DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]
6.
Il
compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi
1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi
di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e
della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della
retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti
appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui
all’art. 8.
7.
Le
indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter
essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del
Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o
variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso
enti pubblici economici. [PAROLE SOPPRESSE DALL’ART. 6, L.R. 4 AGOSTO 2009, N. 12]
8.
In
caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore
l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o
delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese
identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali
dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto
dell’ente.
9.
La
corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso
di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella
stessa città.