E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifiche
ed integrazioni all’articolo 4 della L.R. 3/2014)
1. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4
della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela
e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
Regione Abruzzo) è così modificata:
"h) un
rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari;".
2. Dopo la lettera h) del comma 3
dell’articolo 4 della L.R. 3/2014 è aggiunta la seguente:
"h bis) un
rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati dell’Abruzzo;".
Art.
2
(Modifica
all’articolo 23 della L.R. 3/2014)
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della L.R.
3/2014 è abrogato.
Art.
3
(Modifiche
ed integrazioni all'articolo 81 della L.R. 11/2008)
1. Al comma 81 dell’articolo 1 della legge
regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), dopo le
parole "ANCI regionale." sono aggiunte le parole "In coincidenza
di fatti straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla
legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe
del calendario delle vendite di fine stagione.".
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 7 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
7 MARZO 2017, N.
14
"Modifiche
alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela
e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione
Abruzzo) e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 16 LUGLIO 2008, N. 11
Nuove
norme in materia di commercio.
Art.
1
(Omissis)
81. (Le vendite di fine stagione).
Per vendite di fine stagione o saldi si
intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda
che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della
stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono
essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima
complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno
determinati dalle Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio
convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e
le associazioni dei consumatori provinciali, aderenti alle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. In coincidenza di fatti straordinari e di
calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta
regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario
delle vendite di fine stagione. Per l'effettuazione di tali vendite è
necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle
vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al Comune in cui è
ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui
prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti . E' fatto obbligo
all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta
effettuando con la relativa durata.
(Omissis)
LEGGE
REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3
Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.
Art.
4
(Consulta
forestale)
1. La Regione persegue i fini di cui
all'articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed
organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è
istituita la Consulta forestale.
2. La Consulta forestale:
a) esprime pareri non vincolanti sugli atti
d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e
del Consiglio regionali prima che vengano approvati;
b) formula osservazioni e proposte, sia in
sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) propone iniziative per promuovere la
conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora
spontanea nemorale e dei pascoli;
d) propone iniziative per la valorizzazione
delle filiere bosco-legno e legno-energia.
3. La Consulta forestale è presieduta dal
Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato
ed è composta da:
a) il Dirigente del Servizio competente in
materia forestale;
b) il Comandante regionale del Corpo
forestale dello Stato o suo delegato;
c) un rappresentante congiuntamente designato
dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;
d) un rappresentante della proprietà
forestale privata con ampia rappresentatività associativa nazionale;
e) un rappresentante dell'Associazione
Nazionale Comuni d'Abruzzo (ANCI);
f) il Segretario dell'Autorità dei bacini di
rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;
g) un rappresentante della Federazione dei
Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell'Abruzzo;
h) un
rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari;
h-bis) un rappresentante designato dalla Federazione
regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell’Abruzzo;
i) un rappresentante congiuntamente
designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a
livello nazionale;
j) un rappresentante congiuntamente designato
dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;
k) un funzionario di categoria apicale del
Servizio competente in materia con funzioni di segretario.
4. La Giunta regionale con proprio atto
provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le
designazioni di cui al comma 3 lettere c), h), i) e j).
5. Su indicazione del Presidente, il
Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di
sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno.
6. I componenti la Consulta forestale sono
nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di
politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e
decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della
Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio
regionale.
Art.
23
(Consorzi
forestali e altre forme di associazione)
1. Al fine di migliorare la gestione dei
boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e
razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali,
nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e
gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre
forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le
imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori
agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera
bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due
proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e
che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla
estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote
dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 4, COMMA 1, L.R. 26
GENNAIO 2017, N. 5]
3. [La Regione approva piani, interventi o lavori,
di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, soltanto se
presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla
presente legge.]
4. Gli enti pubblici e collettivi possono
aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per
l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.
5. Negli statuti delle forme associative alle
quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi
dell'esercizio di uso civico.
6. L'affidamento da parte delle associazioni
e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni
gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della
pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti
derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto
delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.
7. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi
prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si
adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Nelle more del'adeguamento degli
statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano
nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.
8. Per le associazioni forestali costituite
esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai
sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui
al comma 1 è determinato in ettari 100.