Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della L.R. 3/2014)

 

1.      La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è così modificata:

"h) un rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari;".

2.      Dopo la lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 3/2014 è aggiunta la seguente:

"h bis) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell’Abruzzo;".

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 23 della L.R. 3/2014)

 

1.      Il comma 3 dell’articolo 23 della L.R. 3/2014 è abrogato.

 

 

 

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 81 della L.R. 11/2008)

 

1.      Al comma 81 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), dopo le parole "ANCI regionale." sono aggiunte le parole "In coincidenza di fatti straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.".

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.      L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 7 marzo 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

7 MARZO 2017, N. 14

"Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2008, N. 11

Nuove norme in materia di commercio.

 

Art. 1

(Omissis)

81.    (Le vendite di fine stagione).

Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati dalle Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. In coincidenza di fatti straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione. Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti . E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

(Omissis)

 

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

 

Art. 4

(Consulta forestale)

 

1.      La Regione persegue i fini di cui all'articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessati alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale.

2.      La Consulta forestale:

a)      esprime pareri non vincolanti sugli atti d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;

b)      formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c)      propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;

d)      propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

3.      La Consulta forestale è presieduta dal Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato ed è composta da:

a)      il Dirigente del Servizio competente in materia forestale;

b)      il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c)      un rappresentante congiuntamente designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;

d)      un rappresentante della proprietà forestale privata con ampia rappresentatività associativa nazionale;

e)      un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Abruzzo (ANCI);

f)       il Segretario dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;

g)      un rappresentante della Federazione dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell'Abruzzo;

h)      un rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari;

h-bis) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell’Abruzzo;

i)       un rappresentante congiuntamente designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;

j)       un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;

k)      un funzionario di categoria apicale del Servizio competente in materia con funzioni di segretario.

4.      La Giunta regionale con proprio atto provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le designazioni di cui al comma 3 lettere c), h), i) e j).

5.      Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno.

6.      I componenti la Consulta forestale sono nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 23

(Consorzi forestali e altre forme di associazione)

 

1.      Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

2.      [COMMA ABROGATO DALL'ART. 4, COMMA 1, L.R. 26 GENNAIO 2017, N. 5]

3.      [La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.]

4.      Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5.      Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico.

6.      L'affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7.      Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more del'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.

8.      Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.