Integrazione alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Integrazione all’articolo 18 della L.R. 11/2017)

 

1.      All’articolo 18 (Autonomia del Consiglio regionale) della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale – annualità 2017-2019, di cui al verbale consiliare 82/14 del 13.12.2016, allegato alla presente legge.".

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 febbraio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

28 FEBBRAIO 2017, N. 13

"Integrazione alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 11

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

 

Art. 18

(Autonomia del Consiglio regionale)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno stanziamento di euro 24.600.000,00 per l'annualità 2017, di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018 e di euro 24.000.000,00 per l'annualità 2019.

1-bis. Ai sensi dell’articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale – annualità 2017-2019, di cui al verbale consiliare 82/14 del 13.12.2016, allegato alla presente legge.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 3-bis

(Procedura di approvazione)

 

1.      Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.

2.      Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendicontodella Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

3.      La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.

4.      Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.

5.      Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

6.      Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

 

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