E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Integrazione
all’articolo 18 della L.R. 11/2017)
1. All’articolo 18 (Autonomia del Consiglio
regionale) della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai
sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed
integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale –
annualità 2017-2019, di cui al verbale consiliare 82/14 del 13.12.2016, allegato
alla presente legge.".
Art. 2
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 febbraio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
28 FEBBRAIO
2017, N. 13
"Integrazione
alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario
2017-2019)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 11
Bilancio
di previsione finanziario 2017-2019.
Art.
18
(Autonomia
del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo
118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno stanziamento di euro
24.600.000,00 per l'annualità 2017, di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018
e di euro 24.000.000,00 per l'annualità 2019.
1-bis. Ai sensi dell’articolo 3-bis della legge
regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio
di previsione del Consiglio regionale – annualità 2017-2019, di cui al verbale
consiliare 82/14 del 13.12.2016, allegato alla presente legge.
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Riferimenti
normativi
Il testo dell'articolo 3-bis della legge regionale 9
maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
3-bis
(Procedura
di approvazione)
1. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di
Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in
attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti
dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio
regionale per l'approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente
al bilancio di previsione ed al rendicontodella
Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal
Consiglio regionale.
3. La spesa annuale complessiva relativa al
funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente
nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e
presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio
Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi
natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento
del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale
provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento
del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in
vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente
determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso
dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La
deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente
della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la
conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto
dell'equilibrio generale del bilancio stesso.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il
rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le
modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.
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