D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 - Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale – Aggiornamento”. Sito discarica pubblica dismessa ubicata in località “Vallone S. Giorgio” nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ), Scheda ARTA AQ220041. Esclusione dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

1.      di prendere atto dei rapporti di prova e del parere tecnico conclusivo dell’ARTA Abruzzo, facendo riferimento ai seguenti Allegati:

-            nota ARTA Abruzzo prot.n. 8495 del 12/12/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-            nota ARTA Abruzzo prot.n. 3469 del 22/05/2014, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-            nota ARTA Abruzzo prot.n. 7769 del 04/10/2016, Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel sito di discarica in località “Vallone S. Giorgio” in agro del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), non è presente contaminazione e che tale conclusione circa l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali è confermata dai risultati delle analisi compiute dagli Enti competenti (es. Comune, ARTA Abruzzo, etc.);

3.      di escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate, dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito della discarica pubblica dismessa ubicato in località “Vallone S. Giorgio”, nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ), scheda ARTA AQ220041;

4.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

5.      di redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, al Comune di Ortona dei Marsi (AQ);

6.      di comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le procedure d’infrazione alla normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, al Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, all’ARTA - Direzione Generale, al Corpo Forestale dello Stato - Comando regionale Abruzzo AQ - Abruzzo ed al Comando Carabinieri Nucleo Tutela Ambientale di Pescara;

7.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato