L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue la promozione di politiche ambientali avanzate basate innanzitutto sulla rilevazione puntuale dei flussi di rifiuti e lo sviluppo di iniziative finalizzate prioritariamente alla prevenzione ed alla riduzione della produzione dei rifiuti e diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari cd “porta a porta”;

 

CONSIDERATO che con la ex L.R. 09.08.2006, n. 27 recante: “Disposizioni in materia ambientale”, si prevedeva all’art. 7, l’istituzione da parte della Regione Abruzzo di un Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito denominato “O.R.R.”), uno strumento tecnico-amministrativo di supporto alle attività del Servizio Gestione Rifiuti;

 

RICHIAMATA la DGR n. 1148 del 16/10/2006 avente per oggetto: “L.R. 9 agosto 2006, n. 27 - Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.)”, con la quale la Regione Abruzzo istituiva ed organizzava l’ORR;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi é un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

 

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti”, COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficientamento delle risorse nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

 

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il  Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1.      Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;

2.      Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;

3.      Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;

4.      Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;

5.      Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;

6.      Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull 'incenerimento;

 

RITENUTO che per promuovere il principio dell’economia circolare è necessario promuovere ed incentivare, anche economicamente,  una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo, basata su pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata domiciliare spinta, sulla applicazione di un sistema di pagamento degli oneri attraverso una “tariffa puntuale” che responsabilizzi l’utente; sul riuso dei beni a fine vita, sul riciclo dei materiali differenziati, sul recupero massimo di materia anche dai rifiuti residuali, sulla riduzione della loro pericolosità; sulla riprogettazione dei materiali in vista di una loro totale ricuperabilità, ribadendo l'importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico per la prevenzione dei rifiuti (come definita dalla Direttiva  2008/98/CE), oltre che per l'efficienza delle risorse;

 

DATO ATTO che la Strategia "Rifiuti Zero - Zero Waste", dice no a discariche ed inceneritori e dice si ad una società sostenibile ed ha bisogno di tre importanti presupposti: responsabilità delle comunità a valle, responsabilità industriale a monte ed una buona leadership gestionale intermedia per unire le cose;

 

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010,  n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:

omissis

-            all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-            all’art. 178, comma 1, “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  .. omissis”;

-            all’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:  omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a.       prevenzione;

b.      preparazione per il riutilizzo;

c.       riciclaggio;

d.      recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e.       smaltimento”;

VISTO il D.M. Ambiente del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016);

 

VISTA la L.R.  19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha previsto all’art. 8, l’istituzione da parte della Regione Abruzzo di un Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito denominato: “ORR”),  per la raccolta,  l'elaborazione,  l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti. In particolare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l’ORR:

a.       adotta in collaborazione con l'ARTA e le province, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale "SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati;

b.      verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;

c.       realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d.      effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;

e.       provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

f.       svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;

g.      segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

h.      redige una relazione a consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

i.       fornisce, al competente servizio della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

 

CONSIDERATO che con la L.R. 45/07 e s.m.i., è stato approvato un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

-            all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 4. “4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2”;

-            all’art. 22-bis “Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;

-            all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-            all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

-            all’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa”;

 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. “compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.); in particolare l’art.  29, comma 4, prevede che:

“12.  Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis.L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a.           produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;

b.           percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c.           ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d.           per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato  al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e.           per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f.            per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché  quantità di percolato prodotto”;

 

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd ”AGIR”);

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

 

VISTA la L.R. 20/10/2015, n. 32 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge 56/222014” che all’art. 3 “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s), prevede quali siano le funzioni in materia ambientale trasferite dalle province alla regione;

 

RICHIAMATA la DGR n. 144 del 04/03/2016 “Recepimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;

 

RITENUTO di procedere ad un adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni dell’ORR, anche in attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in particolare per quanto riguarda:

a.       aggiornamento degli obiettivi e delle funzioni (art. 2)

b.      assetto organizzativo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e 5);

c.       sistema di monitoraggio, utilizzo dell’applicativo O.R.So. e rapporti tra ORR ed ARTA Abruzzo (art. 7);

d.      procedure di validazione dei dati riferiti alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR n. 778/2010;

 

RITENUTO pertanto, di modificare ed integrare l’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006, che ha istituito l’O.R.R., sostituendo, per motivi di semplificazione e chiarezza espositiva, l’intero articolato dello stesso con l’Allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, inerente: “Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti ”, inerente l’adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni dell’ORR, in sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006;

2.      di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per i necessari connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

3.      di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell’ambiente, tutela del territorio e del mare (MATTM),  all’ANCI - Abruzzo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretti Provinciali e Sub-provinciali;

4.      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

 

ATTESTA

 

che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Emidio Primavera

 

Segue Allegato