D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, comma 2 - Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende attuare politiche ambientali avanzate, utili a realizzare un moderno sistema di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare e superare le eventuali criticità presenti sul territorio regionale, che assicurino un’efficace tutela della salute e dell’ambiente, attraverso una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero da realizzare secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

 

VISTA la DGR n. 629 del 09/07/2008 avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 – L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali” con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 D.lgs. 152/2006, le cui disposizioni sono sostituite dal presente provvedimento, poiché non più rispondenti a quanto previsto dalla programmazione regionale di settore ed in relazione allo stato attuale dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani;

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 26/02/2016 “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (GUUE del 22/11/2008, n. L 312) che contiene misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

 

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013 con la quale il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo si é pronunciato sul ricorso numero di registro generale n. 305/2008: <Omissis .. nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” .. omissis .., la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. omissis .. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato … omissis .. non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale>;

 

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso un’economia circolare programma per un’Europa a zero rifiuti”, COM (2014) 398 final, Bruxelles 02/07/2014;

 

ATTESO che l’art. 208, punto 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”;

 

ATTESO che l’autorizzazione dell’impianto mobile rappresenta l’autorizzazione all’esercizio del medesimo, a prescindere dal sito di utilizzo, e che è necessario disporre preventivamente di tutti gli elementi tecnici necessari per la valutazione dell’impianto medesimo e dei suoi effetti sull’ambiente;

 

CONSIDERATO che è necessario:

a.       individuare e definire la documentazione tecnica minima che deve essere allegata all’istanza da parte dell’interessato sia per la richiesta di autorizzazione che per le singole campagne di utilizzo, anche al fine di mettere a disposizioni degli Enti competenti strumenti idonei e omogenei di valutazione;

b.      definire l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione al fine di fissare tempi certi di conclusione dei procedimenti;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:

-            all’art. 4, comma 1, lett. j): alla Regione spetta la competenza di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-            all’art. 50, comma 2: la Giunta regionale emana apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione  degli impianti, le procedure di controllo, eventuali prescrizioni integrative;

 

VISTO il D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, recante: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, di modifica del D.Lgs. 152/06 ed in particolare l’art. 26, comma 1, che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;

 

VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. 03/06/2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

 

VISTO il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. - Serie generale n. 280 del 01/12/1997);

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 15/07/2005 recante: “Specifiche tecniche sulle caratteristiche e gli usi possibili per le materie prime secondarie per l'edilizia prodotte dal recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da cantieri edili”;

 

VISTO la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica l’elenco europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GUCE L370/44 del 30.12.2014);

 

VISTO il Regolamento n. 1357/2014/UE contenente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti da applicarsi dal 1° giugno 2015 (l’allegato al Regolamento sostituisce l’Allegato III alla Direttiva 2000/532/CE e sostituirà l’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

 

RICHIAMATA la nota del MATTM n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: “Parere in merito all’applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti” in cui si precisa che:

-            la procedura VIA è “attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato” e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui all’art. 28  del  D.Lgs.  22/97.  Mentre  la  stessa  procedura  VIA  è  necessaria,  se  del  caso,  in  sede  di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.

-            l’applicazione dell’eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell’istallazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fini all’espletamento della medesima.

 

VISTO il DPCM 07.03.2007, con il quale si è provveduto ad eliminare l’esclusione dell’applicazione della VIA per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata (esclusione operata per il recupero dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, prevista con l’ex D.P.C.M. 03.09.1999), provvedimento che si è reso necessario a seguito dell’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04, con la quale la stessa Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla VIA di cui alla direttiva 85/337/Ce;

 

VISTO l’Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte seconda, “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, Punto 7 “Progetti di infrastrutture”, norme entrate in vigore dal 13 febbraio 2008, ai sensi del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 119 del 22/03/2002 “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” e s.m.i. (BURA n. 73 Speciale del 14/06/2002);

 

RICHIAMATA la DGR n. 209 del 17/03/2008 “DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)”, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), (BURA Ordinario n. 25 del 30/04/2008);

 

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC.,  N. 00577/2008 REG.RIC. “Rifiuti. Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti”, con la quale si é disposto: “omissis … Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell’impianto tra quelli “mobili”, sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione “unica”, sede cui compete la verifica della natura amovibile dell’impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l’ambiente circostante. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l’ambiente circostante. La mera “comunicazione” di installazione, una volta ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. .. omissis”;

 

RITENUTO di prevedere che il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) e le connesse comunicazioni di campagne di attività, sono previste esclusivamente alle seguenti condizioni, preventivamente verificate dal competente Servizio regionale:

1.      rottura accidentale/fermo impianto di una installazione fissa autorizzata per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301);

2.      eventuali situazioni emergenziali nella gestione dei rifiui urbani in cui non é rilevabile l’autosufficienza regionale dell’impiantistica fissa di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;

3.      impianti da autorizzare per attività di ricerca e di sperimentazione anche ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

 

RITENUTO che, nel caso di rinnovo dell’autorizzazione all’impianto, l’istanza deve pervenire almeno 180 gg prima della scadenza dell’autorizzazione unitamente ad una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, che deve contenere, la dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto. Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more del rilascio del rinnovo, di proseguire l’attività;

 

RITENUTO di prevedere che alla comunicazione della campagna di attività da parte del richiedente, ai sensi del presente provvedimento, il competente Servizio regionale provvede alla sola presa d’atto. Nelle more della presa d’atto, l’attività può essere comunque esercitata. La comunicazione dell’eventuale proroga della campagna di attività, deve avvenire almeno 60 gg prima della scadenza. In caso di varianti alla comunicazione di campagna di attività, effettuata entro i termini di cui sopra, la stessa è da intendere come nuova campagna di attività; 

 

RILEVATO che il deposito di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente per:

1.      deposito temporaneo (nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti) secondo le modalità previste dall’articolo 183, lett. m) D.lgs. n. 152/2006 (ex art. 6, lett. n D.lgs. 22/97);

2.      deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) già autorizzato in capo al titolare del sito di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. n.152/2006.

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l’impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

 

RILEVATO infine che non devono presentare istanza di verifica le campagne mobili di attività volte al recupero di rifiuti qualora trattasi di:

1.      impianti trattamento rifiuti non pericolosi, rifiuti inerti e da C&D, se la durata della campagna è <90 gg;

2.      altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi, se la campagna ha durata inferiore <30 gg.

 

CONSIDERATO che per le campagne di attività svolte con impianti mobili necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzate ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora già compresi nel progetto approvato, non sono soggetti a ulteriore comunicazione di campagna di attività. Inoltre, alle campagne di attività svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi dell’art. 242, comma 7, nonché dell’Allegato. 4, alla Parte Quarta del citato decreto legislativo non si applicano le procedure di V.I.A. Inoltre, in virtù del carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all’obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all’esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all’autorità competente di cui all’art. 242, commi 1 e seguenti, del medesimo decreto;

 

CONSIDERATO che le operazioni della campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti a mezzo di impianto mobile, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto;

 

RITENUTO altresì, che gli impianti in relazione alla componente rumore, potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al comune stesso e devono essere adottati tutti i sistemi per la diminuzione della rumorosità e comunque entro i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997;

 

CONSIDERATO che sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti nell’Allegato IV alla parte seconda di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006:

-            Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-            Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

 

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha predisposto il documento, Allegato comprensivo di n. 2 Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante: “Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, con il quale sono state definite le direttive regionali, per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ed i seguenti moduli:

-            Modulo 1: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica alla gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti;

-            Modulo 2: Comunicazione campagna di attività di recupero / smaltimento di rifiuti tramite impianto mobile;

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui alla DGR n. 629/2008, con l’emanazione contestuale di nuove direttive sulle modalità del rilascio in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 50, co. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

 

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 03/08/2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti nonché per la bonifica dei siti contaminati.  Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006” (BURAT n. 71 Speciale Ambiente del 05/09/2007) e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. n. 145 del 01/04/1998“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

 

VISTO il D.M. n. 148 del 01/04/1998 “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188-ter) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

VISTA la DGR n. 1192 del 04/12/2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;

 

RICHIAMATA la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

 

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

 

RITENUTO di prevedere che le campagne di attività in corso e/o comunicate, effettuate da impianti mobili autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui devono adeguarsi alle disposizioni delle presenti direttive entro 60 gg dalla comunicazione al soggetto interessato dell’approvazione delle stesse da parte dell’esecutivo regionale;  

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di revocare la DGR n. 629/2008, poiché non più rispondente a quanto previsto dalla programmazione regionale di settore, in relazione allo stato attuale dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani e alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia;

2.      di approvare ai sensi della Parte IV, Titolo I, art. 208, co. 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 50, co. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., e n. 2 la “Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”, di cui all’Allegato comprensivo di n. 2 Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così denominati:

-        Allegato: “Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitive e di svolgimento delle single campagne di attività degli impianti mobile di smaltimento o recupero di rifiuti di cui alla Parte Quarta, Titolo I, art. 208. Comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.”;

-        Modulo 1: “Domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica alla gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti”;

-        Modulo 2: “Comunicazione campagna di attività di recupero / smaltimento di rifiuti tramite impianto Mobile”;

3.      di prevedere che le campagne di attività in corso e/o comunicate, effettuate da impianti mobili autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui si adeguino alle disposizioni delle presenti direttive entro 60 gg dalla comunicazione dal parte del Servizio regionale competente, al soggetto interessato, dell’approvazione delle stesse da parte dell’esecutivo regionale;

4.      di trasmettere il presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretti provinciali di Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara e Sub-provinciale di San Salvo; all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale c/o la CCIAA di L’Aquila;

5.      di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per i connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

6.      di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

 

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della DGR n. 35 del 29/01/2016,

 

ATTESTA

 

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Emidio Primavera

 

Segue Allegato