LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo intende attuare politiche ambientali avanzate, utili a realizzare un
moderno sistema di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica dell’economia
circolare e superare le eventuali criticità presenti sul territorio regionale,
che assicurino un’efficace tutela della salute e dell’ambiente, attraverso una
rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero da realizzare secondo i
criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;
VISTA la DGR n. 629 del
09/07/2008 avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n.
152 - art. 208, comma 15 – L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti
mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali” con la
quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio degli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 D.lgs.
152/2006, le cui disposizioni sono sostituite dal presente provvedimento,
poiché non più rispondenti a quanto previsto dalla programmazione regionale di
settore ed in relazione allo stato attuale dell’impiantistica di trattamento
dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la DGR n. 116 del
26/02/2016 “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in
materia di gestione dei rifiuti”;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”
(GUUE del 22/11/2008, n. L 312) che contiene misure volte a proteggere
l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi
dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., in particolare la Parte
IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
PRESO ATTO della Sentenza
del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013 con la quale il Tribunale
Amministrativo per l’Abruzzo si é pronunciato sul
ricorso numero di registro generale n. 305/2008: <Omissis
.. nel caso degli impianti “mobili” per il
trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un
regime non più autorizzatorio, ma di mera
comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di
attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili”
.. omissis .., la norma non richiede alcuna
ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed
installazione di impianti c.d. “fissi”. omissis .. A
queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime
semplificato … omissis .. non
è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore
e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità
ambientale>;
VISTA la Comunicazione
della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso un’economia circolare
programma per un’Europa a zero rifiuti”, COM (2014) 398 final,
Bruxelles 02/07/2014;
ATTESO che l’art. 208,
punto 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
prevede che: “15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da
impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo
presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola
riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati,
in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la
società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per
lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può
adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”;
ATTESO che
l’autorizzazione dell’impianto mobile rappresenta l’autorizzazione
all’esercizio del medesimo, a prescindere dal sito di utilizzo, e che è
necessario disporre preventivamente di tutti gli elementi tecnici necessari per
la valutazione dell’impianto medesimo e dei suoi effetti sull’ambiente;
CONSIDERATO che è necessario:
a. individuare e definire la documentazione
tecnica minima che deve essere allegata all’istanza da parte dell’interessato
sia per la richiesta di autorizzazione che per le singole campagne di utilizzo,
anche al fine di mettere a disposizioni degli Enti competenti strumenti idonei
e omogenei di valutazione;
b. definire l’iter amministrativo per il
rilascio dell’autorizzazione al fine di fissare tempi certi di conclusione dei
procedimenti;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:
-
all’art.
4, comma 1, lett. j): alla Regione spetta la
competenza di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti mobili,
ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
-
all’art.
50, comma 2: la Giunta regionale emana apposite direttive per disciplinare le
modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le
modalità di gestione
degli impianti, le procedure di controllo, eventuali prescrizioni
integrative;
VISTO il D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, recante: “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)”, di modifica del D.Lgs.
152/06 ed in particolare l’art. 26, comma 1, che ha sostituito l’Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M.
05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;
VISTO il D.M.
03/06/2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e
delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
VISTO il DPCM
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. -
Serie generale n. 280 del 01/12/1997);
VISTA la Circolare del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del
15/07/2005 recante: “Specifiche tecniche sulle caratteristiche e gli usi
possibili per le materie prime secondarie per l'edilizia prodotte dal recupero
di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da cantieri edili”;
VISTO la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica l’elenco europeo dei
rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio (GUCE L370/44 del 30.12.2014);
VISTO il Regolamento n.
1357/2014/UE contenente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di
pericolo ai rifiuti da applicarsi dal 1° giugno 2015 (l’allegato al Regolamento
sostituisce l’Allegato III alla Direttiva 2000/532/CE e sostituirà l’Allegato I
alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
RICHIAMATA la nota del MATTM
n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: “Parere in merito
all’applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i
progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti” in cui si precisa
che:
-
la procedura VIA è “attuabile
soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato” e
non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui
all’art. 28 del D.Lgs. 22/97.
Mentre la stessa
procedura VIA è
necessaria, se del
caso, in sede
di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito
ben individuato.
-
l’applicazione dell’eventuale
procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione
dell’istallazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fini
all’espletamento della medesima.
VISTO il DPCM
07.03.2007, con il quale si è provveduto ad eliminare l’esclusione
dell’applicazione della VIA per gli impianti di recupero che operano in
procedura semplificata (esclusione operata per il recupero dei rifiuti ammessi
alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs.
22/97, prevista con l’ex D.P.C.M. 03.09.1999), provvedimento che si è reso
necessario a seguito dell’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia
del 23.11.2006, causa C-486/04, con la quale la stessa Corte di Giustizia UE ha
condannato l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla VIA
di cui alla direttiva 85/337/Ce;
VISTO l’Allegato IV del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. -
Parte seconda, “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di
competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, Punto
7 “Progetti di infrastrutture”, norme entrate in vigore dal 13 febbraio 2008,
ai sensi del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante:
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
RICHIAMATA la DGR n. 119 del
22/03/2002 “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” e s.m.i. (BURA n. 73 Speciale del 14/06/2002);
RICHIAMATA la DGR n. 209 del
17/03/2008 “DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed
indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito
all’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4
(G.U. n. 24 del 29.01.2008)”, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto ad
aggiornare le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), (BURA Ordinario n. 25 del 30/04/2008);
PRESO ATTO della Sentenza
del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013, N. 00624/2013
REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC., N. 00577/2008 REG.RIC. “Rifiuti.
Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti”, con la quale si
é disposto: “omissis … Nel caso degli impianti
“mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a
monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera
comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di
attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali
qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di
strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e
ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma
non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la
costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per
l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell’impianto tra quelli “mobili”, sussumibilità acquisita (ed acquisenda)
in sede di richiesta di autorizzazione “unica”, sede cui compete la verifica
della natura amovibile dell’impianto dal sito prescelto e del rapporto
precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l’ambiente
circostante. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il
regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto
con l’ambiente circostante. La mera “comunicazione” di installazione, una volta
ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è,
secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e
previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. .. omissis”;
RITENUTO di prevedere che
il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di impianti mobili per il
trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) e le connesse
comunicazioni di campagne di attività, sono previste esclusivamente alle
seguenti condizioni, preventivamente verificate dal competente Servizio
regionale:
1. rottura accidentale/fermo impianto di una
installazione fissa autorizzata per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
(CER 200301);
2. eventuali situazioni emergenziali nella
gestione dei rifiui urbani in cui non é rilevabile l’autosufficienza regionale dell’impiantistica
fissa di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
3. impianti da autorizzare per attività di
ricerca e di sperimentazione anche ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
RITENUTO che, nel caso di
rinnovo dell’autorizzazione all’impianto, l’istanza deve pervenire almeno 180
gg prima della scadenza dell’autorizzazione unitamente ad una relazione
tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie,
che deve contenere, la dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato
rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il
rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo
impianto. Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo
effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more
del rilascio del rinnovo, di proseguire l’attività;
RITENUTO di prevedere che
alla comunicazione della campagna di attività da parte del richiedente, ai
sensi del presente provvedimento, il competente Servizio regionale provvede
alla sola presa d’atto. Nelle more della presa d’atto, l’attività può essere
comunque esercitata. La comunicazione dell’eventuale proroga della campagna di
attività, deve avvenire almeno 60 gg prima della scadenza. In caso di varianti
alla comunicazione di campagna di attività, effettuata entro i termini di cui
sopra, la stessa è da intendere come nuova campagna di attività;
RILEVATO che il deposito
di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le
condizioni previste dalla normativa vigente per:
1. deposito temporaneo (nel luogo in cui sono
prodotti i rifiuti) secondo le modalità previste dall’articolo 183, lett. m) D.lgs. n. 152/2006 (ex art. 6, lett.
n D.lgs. 22/97);
2. deposito preliminare (D15) o messa in
riserva (R13) già autorizzato in capo al titolare del sito di cui agli allegati
B e C alla parte IV del D.lgs. n.152/2006.
Analogamente
lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l’impianto
mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo,
ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli
Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.
RILEVATO infine che non
devono presentare istanza di verifica le campagne mobili di attività volte al
recupero di rifiuti qualora trattasi di:
1. impianti trattamento rifiuti non pericolosi,
rifiuti inerti e da C&D, se la durata della campagna è <90 gg;
2. altri impianti mobili di trattamento
rifiuti non pericolosi, se la campagna ha durata inferiore <30 gg.
CONSIDERATO che per le
campagne di attività svolte con impianti mobili necessari ai fini della
realizzazione degli interventi di bonifica autorizzate ai sensi del titolo V
parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
qualora già compresi nel progetto approvato, non sono soggetti a ulteriore
comunicazione di campagna di attività. Inoltre, alle campagne di attività
svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di
ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato
ai sensi dell’art. 242, comma 7, nonché dell’Allegato. 4, alla Parte Quarta del
citato decreto legislativo non si applicano le procedure di V.I.A. Inoltre, in
virtù del carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di
messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né
all’obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di
V.I.A., le campagne finalizzate all’esecuzione delle stesse, per il tempo
strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni
all’autorità competente di cui all’art. 242, commi 1 e seguenti, del medesimo
decreto;
CONSIDERATO che le operazioni
della campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti a mezzo
di impianto mobile, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto
autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti
gli effetti prodotti dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto;
RITENUTO altresì, che gli
impianti in relazione alla componente rumore, potranno essere utilizzati solo
in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un
eventuale deroga richiesta al comune stesso e devono essere adottati tutti i
sistemi per la diminuzione della rumorosità e comunque entro i valori limite di
emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997;
CONSIDERATO che sono
sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), tutte le campagne di attività con impianti mobili
riconducibili ai casi previsti nell’Allegato IV alla parte seconda di cui
all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006:
-
Impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
-
Impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva
>10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
CONSIDERATO che il Servizio
Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, ha predisposto il documento, Allegato comprensivo di n. 2
Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante:
“Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di
svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di
smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208,
comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, con il quale sono state definite le direttive
regionali, per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di
svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di
smaltimento o di recupero di rifiuti, di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208,
comma 15, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ed i seguenti
moduli:
-
Modulo
1: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica alla gestione di un
impianto mobile per il trattamento dei rifiuti;
-
Modulo
2: Comunicazione campagna di attività di recupero / smaltimento di rifiuti
tramite impianto mobile;
RITENUTO pertanto
necessario procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui alla DGR n.
629/2008, con l’emanazione contestuale di nuove direttive sulle modalità del
rilascio in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività
degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte
IV, Titolo I, art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 50, co. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n. 790 del
03/08/2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132
del 22.02.2006” (BURAT n. 71 Speciale Ambiente del 05/09/2007) e s.m.i.;
VISTO il D.M. n. 145
del 01/04/1998“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli
15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del
13.05.1998;
VISTO il D.M. n. 148
del 01/04/1998 “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera
m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
VISTA la Circolare
Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare
esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal
decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
RICHIAMATI gli adempimenti e
gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come
disciplinato dall’art. 188-ter) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1192 del
04/12/2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di
varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la L.R.
01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle
LL.RR. nn. 2/2013 e
20/2013”;
RICHIAMATA la recente modifica
al “Codice Antimafia” di cui al D.Lgs. 159/2011 in
materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs.
15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal
13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la
documentazione antimafia;
RICHIAMATA la DGR n. 778
dell’11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati
riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;
RITENUTO di prevedere che le
campagne di attività in corso e/o comunicate, effettuate da impianti mobili
autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui devono adeguarsi alle
disposizioni delle presenti direttive entro 60 gg dalla comunicazione al
soggetto interessato dell’approvazione delle stesse da parte dell’esecutivo
regionale;
UDITA la relazione del
Presidente della Giunta Regionale;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DATO ATTO che il Direttore
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la
L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di
revocare la DGR n. 629/2008, poiché non più rispondente a quanto previsto
dalla programmazione regionale di settore, in relazione allo stato attuale
dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani e alla luce delle recenti
pronunce giurisprudenziali in materia;
2. di
approvare ai sensi della Parte IV, Titolo I, art. 208, co. 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 50,
co. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., e n. 2 la “Nuova disciplina
in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti.
Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle
autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle
singole campagne di attività”, di cui all’Allegato comprensivo di n. 2 Moduli,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così denominati:
- Allegato: “Direttive per il rilascio
dell’autorizzazione in via definitive e di svolgimento delle single campagne di
attività degli impianti mobile di smaltimento o recupero di rifiuti di cui alla
Parte Quarta, Titolo I, art. 208. Comma 15 del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e s.m.i.”;
- Modulo 1: “Domanda per il rilascio
dell’autorizzazione unica alla gestione di un impianto mobile per il trattamento
dei rifiuti”;
- Modulo 2: “Comunicazione campagna di
attività di recupero / smaltimento di rifiuti tramite impianto Mobile”;
3. di
prevedere che le campagne di attività in corso e/o comunicate, effettuate
da impianti mobili autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui si
adeguino alle disposizioni delle presenti direttive entro 60 gg dalla
comunicazione dal parte del Servizio regionale competente, al soggetto
interessato, dell’approvazione delle stesse da parte dell’esecutivo regionale;
4. di
trasmettere il presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila,
Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretti
provinciali di Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara e Sub-provinciale di San
Salvo; all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale c/o la CCIAA di
L’Aquila;
5. di
incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per i connessi e
successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del
presente atto;
6. di
disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
Avverso
il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs.
104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso
straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR
24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.
Il
Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, ai sensi della DGR n. 35 del 29/01/2016,
ATTESTA
che il presente provvedimento, non comporta
obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente
esercizio finanziario.
IL DIRETTORE
REGIONALE
Ing. Emidio
Primavera