E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Stato
di previsione delle Entrate)
1. Sono approvati i totali generali dell'entrata
del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro 6.268.276.720,29 per
l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per l'esercizio
finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio finanziario 2019.
2. E' approvato in euro 7.301.468.952,02 il
totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per
l'esercizio finanziario 2017, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di
euro 156.387.654,33 stimata al 1° gennaio 2017.
Art.
2
(Stato
di previsione delle Spese)
1. Sono approvati i totali generali della
spesa del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro
6.268.276.720,29 per l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per
l'esercizio finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio
finanziario 2019.
2. E' approvato in euro 6.386.983.757,29 il
totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio
finanziario 2017.
Art.
3
(Bilancio
di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019)
1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il
bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019, si compone dei seguenti
prospetti:
a) prospetto relativo al bilancio di
previsione 2017-2019 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie
(unità di voto);
b) prospetto relativo al bilancio di
previsione 2017-2019 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi
(unità di voto) e titoli;
c) prospetto recante il riepilogo generale
delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;
d) prospetto recante il riepilogo generale
delle spese per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;
e) prospetto recante il riepilogo generale
delle spese per missioni del bilancio di previsione 2017-2019;
f) quadro generale riassuntivo delle entrate
e delle spese;
g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di
bilancio;
h) prospetto esplicativo del risultato di
amministrazione presunto;
i) prospetto esplicativo della composizione
per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
l) prospetto concernente la composizione
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento;
n) prospetto di verifica del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
o) elenco concernente le spese obbligatorie;
p) nota integrativa.
2. Costituiscono ulteriori allegati al
bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019:
a) la Nota informativa inerente gli oneri e
impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009)) e del principio contabile applicato alla
programmazione di cui al punto 1.11.5 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo
118/2011;
b) l'elaborato concernente l'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20
del decreto legislativo 118/2011;
c) il Prospetto di raffronto tra le entrate
dell'Unione europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto
che mette a raffronto la parte delle entrate regionali vincolate.
3. La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio
regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio:
a) il "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e
in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
b) il Bilancio Finanziario Gestionale
(B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato
il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato
nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le
entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le
spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono,
altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in
entrata iscritte in bilancio.
Art.
4
(Residui
attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi
presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro
2.133.668.316,30.
Art.
5
(Residui
passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi
presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro
1.916.901.441,55.
Art.
6
(Autorizzazione
per accertamenti e riscossioni)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto
legislativo 118/2011 è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle
entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di
voto (tipologie).
Art.
7
(Autorizzazione
per impegni e pagamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto
legislativo 118/2011 è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei
limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto
(programmi).
Art.
8
(Risultato
di amministrazione presunto)
1. E' iscritta nello stato di previsione
della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna
delle tre annualità di bilancio (2017-2018-2019), così determinata:
a) euro 48.715.388,49 quale annualità del
disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni
dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto
legislativo 118/2011 (annualità 2017, 2018 e 2019);
b) euro 2.409.550,00 quale accantonamento
presunto a titolo prudenziale della quota del Fondo Crediti di Dubbia
esigibilità calcolata al primo gennaio 2015 (annualità 2017, 2018 e 2019), in
applicazione dell'articolo 3, comma 15 del decreto legislativo 118/2011 ed in
attesa della definizione dell'attività di riaccertamento straordinario dei
residui di cui all'articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso decreto
legislativo;
c) euro 100.000.000,00 quale accantonamento
del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto nei precedenti
esercizi (annualità 2017).
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle
entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la omma di
euro 196.764.376,12 - di cui euro 166.764.376,12, quale utilizzo fondo
anticipazioni di liquidità - D.L. 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati, oltre
alla quota di euro 30.000.000,00 destinata alla copertura delle somme
reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente
nella missione 20, programma 03, per la riassegnazione delle economie vincolate
e per la riassegnazione di residui perenti vincolati.
Art.
9
(Residui
passivi perenti)
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato
di previsione della spesa, nella Missione 20, programma 03, dello stanziamento
del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti
agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi
dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 per un importo in
competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.
Art.
10
(Reiscrizione
residui perenti con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 118/2011 è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2017, nello stato di
previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma
03, dello stanziamento denominato Fondo per la riassegnazione di risorse
perenti vincolate eliminate dal conto dei residui per un importo di competenza
di euro 5.000.000,00.
2. I prelevamenti dal Fondo di riassegnazione
di risorse perenti vincolate sono disposti mediante deliberazione della Giunta
regionale.
Art.
11
(Economie
con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa, è autorizzata
l'iscrizione nell'anno 2017 nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del
fondo per la riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro
25.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è
autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria
determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme
occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa.
Art.
12
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I
della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata
l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari
ad euro 2.207.161,29 nell'esercizio finanziario 2017, di euro 2.213.040,18 per
l' esercizio finanziario 2018 e di euro 2.220.490,17 per l' esercizio
finanziario 2019.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con
propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi
nello specifico elenco.
Art.
13
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett.
b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I
della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata
l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo di
euro 50.000,00 per ciascuna annualità.
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le
spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art.
14
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett.
c), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione della spesa del
Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno
2017 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro
150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono
disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011,
con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.
Art.
15
(Fondo
crediti di dubbia esigibilità)
1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed
applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e
4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della
spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità -
parte corrente - per un importo pari a euro 5.004.030,00 per l'esercizio
finanziario 2017, ad euro 4.970.232,00 per l'esercizio finanziario 2018 e ad
euro 4.916.542,00 per l'esercizio finanziario 2019.
Art.
16
(Fondo
per perdite degli organismi partecipati)
1. In applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come
modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, nel
programma 03, della missione 20, del titolo I dello stato di previsione della spesa,
è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati,
con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.630.000,00 per l'anno 2017.
Art.
17
(Anticipazioni
di Tesoreria)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio è autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di
cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l'importo annuo di euro 100.000.000,00;
parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del
rimborso delle anticipazioni di cassa nella missione 60, programma 01, di pari
ammontare.
Art.
18
(Autonomia
del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto
legislativo 118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno
stanziamento di euro 24.600.000,00 per l'annualità 2017, di euro 24.400.000,00
per l'annualità 2018 e di euro 24.000.000,00 per l'annualità 2019.
Art.
19
(Variazioni
al bilancio)
1. Il bilancio di previsione può essere oggetto
di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 118/2011.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento
di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del
decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta
regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di
bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento
di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del
decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del servizio
bilancio.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali
sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
20
(Annullamento
dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata,
individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei
diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di
ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito
annullabile è fissato in euro 30,00.
Art.
21
(Bilanci
degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto
nell'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo) i bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri
Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge
regionale.
Art.
22
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2017.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 gennaio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso
Segue Allegato
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CITATE DALLA LEGGE REGIONALE
27 GENNAIO 2017,
N. 11
"Bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019"
(in
questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il
portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso
gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
22 DICEMBRE 2008, N. 203
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009).
Art.
3
(Ulteriori
norme in tema di tutela della finanza pubblica)
(OMISSIS)
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al
bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che
evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e
sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
(OMISSIS)
DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118
Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art.
3
(Principi
contabili generali e applicati)
(OMISSIS)
7. Al fine di adeguare i residui attivi e
passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui
attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute
alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui
passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali
l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun
residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente
perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo
pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di
previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto
con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di
cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa
degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione
dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle
spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in
cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate
riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale
vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di
quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale
vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente
o è negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al
comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento
straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma
7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo
pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di
cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso
di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1°
gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti
locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art.
141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei
residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o
di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le
reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione
dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato
successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di
tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione
2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7,
esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria
di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza
finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che
nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11,
comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato
di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato
in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo
tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi
reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i
quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in
disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato
in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale
differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni
reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale
vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un
accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale
vincolato.
15. Le modalità e i tempi di copertura
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del
risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio
2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di
stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla
data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal
riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i
disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei
rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno
2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono
acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015
e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso
l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi
e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di
copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in
considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette
informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo
periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui
al primo periodo.
(OMISSIS)
Art.
20
(Trasparenza
dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali)
1. Nell'ambito del bilancio regionale le
regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di
consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie
iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione
delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle
ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella
sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente
quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione
delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di
aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi
fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura
dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo,
ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto
ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito
sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per
l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di
disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito
sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.
2. Per garantire effettività al finanziamento
dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario
corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o
finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui
attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti
derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del
Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale
nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter. La quota
dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata
obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi
della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è
iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei
tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore
importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico
e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La
regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa
autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In
relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di
verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla
valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si
verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo
effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto
all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è
contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina
come cancellazione di residui attivi.
3. Per la parte in conto capitale riferita
all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso
dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento
ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.
Art.
39
(Il
sistema di bilancio delle regioni)
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno,
con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro
delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad
un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento
delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in
vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed
è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità
previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.
4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il
primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi
riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti
successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della
necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli
stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con
riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni
giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario
indica, per ciascuna unità di voto:
a l'ammontare presunto dei residui attivi
o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b l'ammontare delle previsioni di
competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il
bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede
di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il
bilancio si riferisce;
d l'ammontare delle entrate che si prevede
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza
sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o
interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad
obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio
di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario,
prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in
c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli
importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi
individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del
risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il
bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere
iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste
dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto
dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di
spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
a) la quota che è già stata impegnata negli
esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza
costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli
impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio
con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è
possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento
si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale
vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui
il fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione
del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per
ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della legge
di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle
unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione
costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento
contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del
documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con
il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a
ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito
dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono
raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
11. Alla legge concernente il bilancio di previsione
finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le
spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere
finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48,
comma 1, lettera b).
12. Al documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11
comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al
comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di
cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate
dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel
bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le
entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le
spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della
regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal comma 6,
le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il
controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione
e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle
conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di
fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della
regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione
finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio
finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato,
il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale
assestato.
Art.
42
(Il
risultato di amministrazione)
1. Il risultato di amministrazione, distinto
in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi
vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione
dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse
accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa
del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare,
secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità,
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività
potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono
costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale
che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati
al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito
e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli
investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie
di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi
contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione
dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti
contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a
favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate
straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la
regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli
esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di
tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato
di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può
essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento
di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori
bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente,
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di
investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti
a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata
per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere
immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo
esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al
bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro
il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo
alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al
bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota
vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle
necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono
destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del
risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di
cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione
accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al
netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è
applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso
di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione,
applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può
anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione,
in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione
di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo
nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.
Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale
con riferimento a squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene
l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale
disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016,
è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione
presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito
dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo
del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle
eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un
disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal
comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla
tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la
gestione provvisoria del bilancio.
Art.
46
(Fondo
crediti di dubbia esigiblità)
1. Nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia
esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo
degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione
è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è
determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in
considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non
può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare
nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma
"Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le
relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del
risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto
previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non
può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è
liberata dal vincolo.
Art.
48
(Fondi
di riserva)
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese
obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni
ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui,
nonchè quelle così identificative per espressa disposizione normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e
che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al
comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di
spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con
decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono
disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in
rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo
modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore
ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli
altri programmi di spesa, nonchè dei relativi capitoli del bilancio di cassa,
sono disposti con decreto dirigenziale.
Art.
51
(Variazioni
del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio gestionale)
1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di
previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di
bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste
siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento
di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni
di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo
pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del
fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo
della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui
perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale
disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio
gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile
finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle
Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa
o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono
effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste
dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli
stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni
di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste
dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di
bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti
riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni
di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità
della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con
riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto
livello del piano dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di
somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere
approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce,
fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di
cui al comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei
casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le
spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le
spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di
cui al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti
riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che
dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal
presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di
accompagnamento o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo
e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli
stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto
amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione
sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4,
allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del
loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate
le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014,
fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento
straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
Art.
60
(Gestione
dei residui)
(OMISSIS)
3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle
scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto
dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione
dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste
di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto
all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità
dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti.
(OMISSIS)
Art.
67
(Autonomia
contabile del consiglio regionale)
1. Le regioni, sulla base delle norme dei
rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai
principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo
sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi
ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale
sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento
interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative
risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare
approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art.
69
(Servizio
di tesoreria della regione)
1. Il servizio di tesoreria delle regioni è
affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente
competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Il servizio è aggiudicato secondo le
modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di
apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi
della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla
rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o
a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio
patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque
costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.
5. La regione può avvalersi dei conti correnti
postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari
servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita
reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.
6. Le modalità per l'espletamento del servizio
di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica
di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e
relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere
gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di
pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui
evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni
unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un
importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate
di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni
possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti
correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di
tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità
previste dalla convenzione.
11. La regione registra le operazioni di
anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.
LEGGE
27 DICEMBRE 2013, N. 147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014).
Art.
1
(OMISSIS)
550. Le disposizioni del presente comma e dei commi
da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate
dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in
apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del
codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale
alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la
perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia
posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in
tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo
accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si
applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli
anni 2015, 2016 e 2017:
a) l'ente partecipante di soggetti che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in
proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per
il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia
peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è
operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante di soggetti che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per
cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017
del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
(OMISSIS)
DECRETO-LEGGE
19 GIUGNO 2015, N. 78
Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti
e di emissioni industriali.
Art.
9
(Disposizioni
concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)
(OMISSIS)
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il
disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e
non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote
costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio
dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene
l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale
disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente
della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo
stato di attuazione del piano di rientro.
(OMISSIS)
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art.
47
(Bilanci
degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle
aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma
costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione
competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa
con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20
ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della
legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle
aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in
conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo
le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo
di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa
all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione
delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui
bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione
presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle
more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta
regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci
esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio
regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla
Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 12.
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