LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 11

Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Stato di previsione delle Entrate)

 

1.      Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro 6.268.276.720,29 per l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio finanziario 2019.

2.      E' approvato in euro 7.301.468.952,02 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2017, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 156.387.654,33 stimata al 1° gennaio 2017.

 

Art. 2

(Stato di previsione delle Spese)

 

1.      Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro 6.268.276.720,29 per l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio finanziario 2019.

2.      E' approvato in euro 6.386.983.757,29 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

 

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019)

 

1.      Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019, si compone dei seguenti prospetti:

a)      prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b)      prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c)      prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;

d)      prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;

e)      prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2017-2019;

f)       quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g)      prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h)      prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i)       prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l)       prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m)     prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n)      prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

o)      elenco concernente le spese obbligatorie;

p)      nota integrativa.

2.      Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019:

a)      la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)) e del principio contabile applicato alla programmazione di cui al punto 1.11.5 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011;

b)      l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;

c)      il Prospetto di raffronto tra le entrate dell'Unione europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto la parte delle entrate regionali vincolate.

3.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)      il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b)      il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

 

Art. 4

(Residui attivi)

 

1.      Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro 2.133.668.316,30.

 

Art. 5

(Residui passivi)

 

1.      Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro 1.916.901.441,55.

 

Art. 6

(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

 

Art. 7

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

Art. 8

(Risultato di amministrazione presunto)

 

1.      E' iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2017-2018-2019), così determinata:

a)      euro 48.715.388,49 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011 (annualità 2017, 2018 e 2019);

b)      euro 2.409.550,00 quale accantonamento presunto a titolo prudenziale della quota del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità calcolata al primo gennaio 2015 (annualità 2017, 2018 e 2019), in applicazione dell'articolo 3, comma 15 del decreto legislativo 118/2011 ed in attesa della definizione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso decreto legislativo;

c)      euro 100.000.000,00 quale accantonamento del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto nei precedenti esercizi (annualità 2017).

2.      Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la omma di euro 196.764.376,12 - di cui euro 166.764.376,12, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati, oltre alla quota di euro 30.000.000,00 destinata alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 03, per la riassegnazione delle economie vincolate e per la riassegnazione di residui perenti vincolati.

 

Art. 9

(Residui passivi perenti)

 

1.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nella Missione 20, programma 03, dello stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 per un importo in competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.

 

Art. 10

(Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2017, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, dello stanziamento denominato Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui per un importo di competenza di euro 5.000.000,00.

2.      I prelevamenti dal Fondo di riassegnazione di risorse perenti vincolate sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 11

(Economie con vincolo di destinazione)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa, è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2017 nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del fondo per la riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro 25.000.000,00.

2.      Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

Art. 12

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 2.207.161,29 nell'esercizio finanziario 2017, di euro 2.213.040,18 per l' esercizio finanziario 2018 e di euro 2.220.490,17 per l' esercizio finanziario 2019.

2.      Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

 

Art. 13

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo di euro 50.000,00 per ciascuna annualità.

2.      I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 14

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2017 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2.      I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

 

Art. 15

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari a euro 5.004.030,00 per l'esercizio finanziario 2017, ad euro 4.970.232,00 per l'esercizio finanziario 2018 e ad euro 4.916.542,00 per l'esercizio finanziario 2019.

 

Art. 16

(Fondo per perdite degli organismi partecipati)

 

1.      In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, nel programma 03, della missione 20, del titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.630.000,00 per l'anno 2017.

 

Art. 17

(Anticipazioni di Tesoreria)

 

1.      Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l'importo annuo di euro 100.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella missione 60, programma 01, di pari ammontare.

 

Art. 18

(Autonomia del Consiglio regionale)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno stanziamento di euro 24.600.000,00 per l'annualità 2017, di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018 e di euro 24.000.000,00 per l'annualità 2019.

 

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

 

1.      Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011.

2.      Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3.      Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del servizio bilancio.

4.      Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 20

(Annullamento dei diritti di credito)

1.      La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2.      Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

 

Art. 21

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

 

1.      Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) i bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge regionale.

 

Art. 22

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 


 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 


 


 


 


TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE

27 GENNAIO 2017, N. 11

"Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019"

(in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

 

Art. 3

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

 

(OMISSIS)

8.      Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

(OMISSIS)

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

 

(OMISSIS)

7.      Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a)      nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b)      nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c)      nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d)      nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e)      nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8.      L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9.      Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10.    La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11.    Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12.    L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13.    Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14.    Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15.    Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

(OMISSIS)

 

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

 

1.      Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A)          Entrate:

a)      finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b)      finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c)      finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d)      finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B)          Spesa:

a)      spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b)      spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c)      spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d)      spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2.      Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a)      accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b)      accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3.      Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

 

Art. 39

(Il sistema di bilancio delle regioni)

 

1.      Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2.      Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3.      Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

a)      agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b)      agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4.      A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5.      Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a        l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b        l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d        l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6.      Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7.      Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a)      in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b)      nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c)      in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d)      in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8.      Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a)      la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b)      la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9.      Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10.    Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11.    Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a)      l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b)      l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12.    Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13.    Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14.    In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15.    Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16.    Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

 

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

 

1.      Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2.      In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3.      I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4.      I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5.      Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a)      nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b)      derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c)      derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d)      derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6.      La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)      per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b)      per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c)      per il finanziamento di spese di investimento;

d)      per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e)      per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7.      Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8.      Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9.      Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10.    Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11.    Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12.    L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13.    La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14.    L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15.    A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

 

Art. 46

(Fondo crediti di dubbia esigiblità)

 

1.      Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2.      Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3.      È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

 

Art. 48

(Fondi di riserva)

 

1.      Nel bilancio regionale sono iscritti:

a)      nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonchè quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b)      nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c)      il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2.      L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3.      Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonchè dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

 

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

 

1.      Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2.      Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a)      l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b)      variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c)      variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d)      variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e)      variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f)       le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g)      le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3.      L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4.      Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5.      Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6.      Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a)      l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b)      l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c)      le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d)      le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e)      i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f)       le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g)      le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h)      le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7.      I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8.      Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9.      Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a)      le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b)      le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10.    Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Art. 60

(Gestione dei residui)

 

(OMISSIS)

3.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

(OMISSIS)

 

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

 

1.      Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2.      Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3.      La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

Art. 69

(Servizio di tesoreria della regione)

 

1.      Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2.      Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3.      Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4.      Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.

5.      La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.

6.      Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7.      Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

8.      Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

9.      Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

9-bis.  Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

10.    Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11.    La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

 

 

 

 

Art. 1

 

(OMISSIS)

550.  Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552.  Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a)      l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b)      l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

(OMISSIS)

 

DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

 

Art. 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

 

(OMISSIS)

5.      In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

(OMISSIS)

 

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

 

Art. 47

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

 

1.      I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.      I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.

3.      L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.

4.      Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.

5.      Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.

 

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