Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

 

1.      Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l’Allegato 1 della presente legge.

2.      Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di salvaguardia del diritto alla giustizia)

 

1.      La Regione Abruzzo, nell’intento di salvaguardare il diritto alla giustizia, promuove la garanzia dell’amministrazione della giustizia nell’ambito di tutto il suo territorio.

2.      A tal fine intende attivare una Commissione paritetica con il Governo per definire un Piano di interventi congiunto teso alla permanenza dei Tribunali regionali delle sedi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano e delle relative sedi della Procura della Repubblica in revisione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

3.      La Commissione sarà coordinata dal Presidente della Regione e regolata con successivo atto della Giunta regionale ai fini di un rapporto convenzionale con il Ministero della Giustizia.

4.      Per gli oneri derivanti dall’istituzione della Commissione paritetica di cui al presente articolo, fissati in euro 50.000,00 annui per la programmazione 2017/2019, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 02.

 

Art. 3

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)

 

1.      A decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno" costituente l’Allegato 2 della presente legge.

 

 

Art. 4

(Modifica all’articolo 23 della L.R. 1/2012)

 

1.      Il comma 4 dell’articolo 23 (Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) è sostituito dal seguente:

"4. Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel Titolo 3, Tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata per l’anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Missione 11, Programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d’Abruzzo.".

 

Art. 5

(Programmazione dei Fondi comunitari)

 

1.      Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all’articolo 3 della legge di bilancio 2017-2019.

2.      La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 – 2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all’articolo 3 della legge di bilancio 2017-2019.

 

Art. 6

(Norme in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni)

 

1.      La Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative, garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto all’Amministrazione regionale e di quanto previsto dalle norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese che vivono e operano sul territorio abruzzese.

2.      La Regione provvede alle attività previste dal comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

 

Art. 7

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

1.      L’articolo 1 (Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.

2.      Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.

3.      Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.

4.      Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5.      La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

6.      Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.

7.      Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

8.      Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.

9.      Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.

10.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.

11.    Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.

12.    In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

13.    Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

14.    Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.

15.    Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.

16.    Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

17.    Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.

18.    Il fermo del veicolo non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

19.    Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.

20.    La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.

21.    I soggetti di cui all’articolo 8 della legge 449/1997, all’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.

22.    Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

23.    Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all’attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.

24.    Il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.

25.    Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati al servizio di estinzione degli incendi.

26.    Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.".

 

Art. 8

(Disposizioni in materia di riscossione e recupero)

 

1.      L’articolo 2 (Attività concernenti la gestione delle tasse automobilistiche regionali) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

 

 

 

"Art. 2

(Disposizioni in materia di riscossione e recupero)

 

1.      La tassa automobilistica regionale è tributo erariale a gestione regionale.

2.      La Regione Abruzzo cura la riscossione della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralità di strumenti e soggetti.

3.      Ai fini della più agevole riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso l’istituto dell’avvalimento, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

4.      La Regione Abruzzo, per quanto previsto dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.) nell’espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali.

5.      La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l’Automobil Club d’Italia per le attività indicate al comma precedente.

6.      La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del citato decreto e, per i versamenti automatizzati, a Poste Italiane Spa.

7.      La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le garanzie da prestare a tutela dell’Amministrazione regionale, le modalità di erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

8.      L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

9.      La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali per la lotta all’evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale.

10.    Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facoltà di estensione dell’attività di recupero coattivo anche ad altri tributi ed entrate regionali.".

 

Art. 9

(Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)

 

1.      L’articolo 3 (Competenze della Giunta regionale) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)

 

1.      La Regione Abruzzo, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili, può rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale.

2.      La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito, dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d’impresa, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3.      La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso di cui all’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4.      Sino all’individuazione, nella deliberazione di cui al comma 2, dei motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione, in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5.      La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a)      per importi inferiori ad euro 100,00;

b)      qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;

c)      qualora il debitore sia decaduto, ai sensi del comma 4, da una precedente rateizzazione;

d)      qualora il debitore abbia in essere contenziosi con l’Amministrazione regionale.

6.      Per i crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. medesimo.".

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      L’articolo 4 (Disposizioni finanziarie) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      Le somme destinate al finanziamento dell’attività di riscossione, controllo, lotta all’evasione e recupero dei tributi regionali hanno natura di spesa obbligatoria.".

 

Art. 11

(Norme sulle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo)

 

1.      La Regione Abruzzo, nell’ambito delle politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare, riconosce e favorisce il ricorso ai contratti di sponsorizzazione, allorché essi siano utilizzati dall’Amministrazione regionale quali strumenti per lo svolgimento di iniziative pubbliche o modello di partenariato pubblico-privato per il reperimento di risorse finanziarie necessarie od utili per la realizzazione, valorizzazione, rifunzionalizzazione di immobili ed infrastrutture destinati a finalità di pubblico interesse, o per la erogazione di prestazioni (attraverso servizi e forniture), destinate a favorire - conseguendo, nel contempo, risparmi di spesa - l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a garantire la migliore qualità dei servizi prestati.

2.      Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa proposta del Servizio denominato "Gestione e Patrimonio Immobiliare", presenta al Consiglio regionale un progetto di regolamento per la disciplina dei procedimenti per la stipula dei contratti di sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo.

3.      Il Regolamento deve contenere la disciplina per la sponsorizzazione di cui all’articolo 43 della legge 449/1997, nonché, nel rispetto del decreto 19 dicembre 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali  (Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate), quella relativa alla specifica ipotesi di sponsorizzazione di cui all’articolo 120 del D.lgs 42/2004.

4.      In particolare con il Regolamento si determinano, per ognuna delle due tipologie di sponsorizzazioni individuate, le diverse forme a cui si intende ricorrere, provvedendo a disciplinare i relativi procedimenti, soprattutto con riferimento alla programmazione ed alle modalità di scelta del contraente.

5.      Il Regolamento, inoltre, può contenere norme che autorizzano la Giunta regionale ad emanare atti amministrativi per la disciplina di aspetti tecnici o tecnico-giuridici relativi a particolari ipotesi di sponsorizzazione, ovvero per la definizione di particolari schemi contrattuali; in tal caso la Giunta regionale nella emanazione degli atti è tenuta ad operare nel rispetto di quanto previsto in via generale dal medesimo regolamento e dalle richiamate disposizioni statali, provvedendo, successivamente all’adozione, ad inviarne copia alla competente commissione consiliare.

 

Art. 12

(Interventi finanziari in favore della Società Abruzzese gestione Aeroporto)

 

1.      La Giunta regionale è autorizzata per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica competente per materia, all'acquisizione delle azioni del capitale sociale della SAGA Spa che a seguito dell’attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)), risultano ancora di proprietà di soggetti terzi, al fine di raggiungere una partecipazione totalitaria da parte della Regione Abruzzo al capitale sociale medesimo, nell’ottica del consolidamento dell’attività e produttività dell’Aeroporto d’Abruzzo a tutela dell’interesse nazionale e regionale.

2.      Agli oneri per la transazione di cui al presente articolo, valutati in euro 15,48 (valore nominale) si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della Missione 10, Programma 04, Titolo 3 del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2017.

 

Art. 13

(Disciplina dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per funzioni conferite)

 

1.      In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.lgs. 118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell’esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

2.      Per il triennio 2017-2019 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute nel quadro generale riassuntivo "Risorse regionali vincolate" allegato al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.

 

Art. 14

(Pareggio di Bilancio)

 

1.      Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l’assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell’obiettivo.

 

Art. 15

(Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)

 

1.      La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell’articolo 62, comma 6 del D.lgs. 118/2011, è destinata unicamente per l’assunzione di mutui pregressi autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese d’investimento e non contratti entro il 31 dicembre 2015.

2.      La Giunta regionale è autorizzata, previo rispetto delle previsioni normative di cui all’articolo 62, comma 2 del D.lgs. 118/2011, all’assunzione del mutuo pregresso per le finalità di cui al comma 1, entro l’importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

 

Art. 16

(Politiche di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi)

 

1.      Nell’ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 60% delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di sostegno delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli strumenti di Artigiancassa (L. 949/52 e Fondo di Garanzia ex L. 1068) e l’assegnazione a patrimonio dei Confidi i fondi del finanziamento comunitario FESR concessi come Fondo Rotativo in modo da rafforzarne significativamente le capacità di concedere garanzie a favore delle imprese.

2.      La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

 

Art. 17

(Sostegno al progetto "Family Friendly")

 

1.      Nell’ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 50% delle risorse ivi iscritte a sostegno del progetto "Family Friendly", per favorire la promozione e l’aumento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le pari opportunità degli ordini professionali, prevedendo tre linee di intervento: "Piano WelFlex di innovazione Organizzativa e Welfare aziendale"; "Supporto alla maternità"; "Conciliazione", quest’ultimo espressamente dedicato agli ordini e alle associazioni datoriali e professionali per la realizzazione di progetti legati alla flessibilità dell’orario di lavoro, al coworking, al telelavoro e altri interventi che possano promuovere forme di organizzazione del lavoro family friendly.

2.      La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

 

Art. 18

(Norma Finanziaria)

 

1.      Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2017-2019.

 

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

27 GENNAIO 2017, N. 10

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

 

Art. 23

(Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo)

 

1.      Il Centro funzionale d'Abruzzo, nell'ambito dell'attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.

2.      La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l'elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.

3.      Il tariffario è aggiornato annualmente in relazione al costo di gestione previsto per ogni apparecchiatura.

4.      Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel titolo 3, tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata per l’anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d’Abruzzo.

5.      Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 19

(Dilazione del pagamento)

 

1.      L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44]

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a)      accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b)      solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2.      [COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31]

3.      In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

a)      il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b)      l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c)      il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

4.      Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133]

 

Art. 21

(Interessi per dilazione del pagamento)

 

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

 

Il testo degli articoli 82 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 82

(Destinazione ed uso dei veicoli)

 

1.      Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2.      Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3.      I veicoli possono essere adibiti a uso proprio a uso di terzi.

4.      Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5.      L'uso di terzi comprende:

a)      locazione senza conducente;

b)      servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c)      servizio di linea per trasporto di persone;

d)      servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e)      servizio di linea per trasporto di cose;

f)       servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6.      Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7.      Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8.      Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

9.      Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.

10.    Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

 

Art. 94

(Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)

 

1.      In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2.      L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.

3.      Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558.

4.      Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 ad euro 1.778.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

5.      La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6.      Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7.      Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8.      In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

 

Il testo degli articoli 13 e 114-septies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 13

(Albo)

 

1.      Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2.      Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

 

Art. 114-septies

(Albo degli istituti di pagamento)

 

1.      La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2.      Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

3.      [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141]

 

Il testo dell' articolo 8, del comma 10 dell'articolo 17 e dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

 

1.      All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".

2.      Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3.      Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4.      Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5.      Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6.      Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7.      Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

 

 

 

Art. 17

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)

 

(OMISSIS)

10.    A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(OMISSIS)

 

Art. 43

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

 

1.      Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2.      Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3.      Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4.      Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6.      Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".

7.      Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

 

Il testo dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 50

(Agevolazioni per i disabili)

 

1.      Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".

2.      Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3.      All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".

4.      Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5.      Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

 

Il testo dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 30

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

 

1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";

b)      all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:

"27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";

c)      all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2.      Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".

3.      All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".

4.      L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita sino al 31 dicembre 2006; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 85 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. (61)

5.      Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna. (62)

6.      Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7.      Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

8.      Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

 

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

 

1.      Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a)      accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b)      razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c)      realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2.      Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3.      Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

Il testo dell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Articolo 120

(Sponsorizzazione di beni culturali)

 

1.      E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

2.      La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3.      Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

 

Il testo degli articoli 38 e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

 

1.      Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2.      Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

 

 

Art. 62

(Mutui e altre forme di indebitamento)

 

1.      Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2.      Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3.      L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4.      Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5.      Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6.      Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7.      In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8.      La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9.      Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

 

Il testo degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

 

1.      L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2.      Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

 

Art. 151

(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1.      La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2.      L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3.      Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

 

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 1

(Interventi in favore della SAGA Spa)

 

1.      La Regione Abruzzo riconosce la necessità di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a consolidare la produttività dell'Aeroporto d'Abruzzo, individuato quale aeroporto di interesse nazionale.

2.      Nelle more dell'adozione del regime quadro nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree è riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo è concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale.

3.      Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo".

4.      Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:

a)      lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" è incrementato di 7 milioni di euro;

b)        lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770, denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie" è incrementato di 7 milioni di euro