E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Rifinanziamento
di leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è
autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi
regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei
rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l’Allegato 1 della
presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte
da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art.
2
(Disposizioni
in materia di salvaguardia del diritto alla giustizia)
1. La Regione Abruzzo, nell’intento di
salvaguardare il diritto alla giustizia, promuove la garanzia
dell’amministrazione della giustizia nell’ambito di tutto il suo territorio.
2. A tal fine intende attivare una
Commissione paritetica con il Governo per definire un Piano di interventi
congiunto teso alla permanenza dei Tribunali regionali delle sedi di Avezzano,
Sulmona, Vasto e Lanciano e delle relative sedi della Procura della Repubblica
in revisione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148).
3. La Commissione sarà coordinata dal
Presidente della Regione e regolata con successivo atto della Giunta regionale
ai fini di un rapporto convenzionale con il Ministero della Giustizia.
4. Per gli oneri derivanti dall’istituzione
della Commissione paritetica di cui al presente articolo, fissati in euro
50.000,00 annui per la programmazione 2017/2019, si fa fronte con gli
stanziamenti di bilancio, parte spesa di cui al Titolo 1, Programma 01,
Missione 02.
Art.
3
(Modifica
degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario
2017 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti
d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d’impegno" costituente l’Allegato 2 della presente
legge.
Art.
4
(Modifica
all’articolo 23 della L.R. 1/2012)
1. Il comma 4 dell’articolo 23 (Prestazioni
onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012,
n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012))
è sostituito dal seguente:
"4. Gli
introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel Titolo 3,
Tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata
per l’anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello
stato di previsione della spesa della Missione 11, Programma 01 per il
finanziamento del Centro Funzionale d’Abruzzo.".
Art.
5
(Programmazione
dei Fondi comunitari)
1. Le quote di compartecipazione a carico
della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo
2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato
di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come da
prospetti delle entrate vincolate in allegato all’articolo 3 della legge di
bilancio 2017-2019.
2. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 –
2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16,
Programma 03, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato
all’articolo 3 della legge di bilancio 2017-2019.
Art.
6
(Norme
in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche
Amministrazioni)
1. La Regione come ente esponenziale della
collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative,
garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto
all’Amministrazione regionale e di quanto previsto dalle norme di legge, di
regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico
impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire elevati
standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese che vivono
e operano sul territorio abruzzese.
2. La Regione provvede alle attività previste
dal comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a
normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.
Art.
7
(Disposizioni
generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. L’articolo 1 (Riscossione e controllo
delle tasse automobilistiche regionali) della legge regionale 11 febbraio 1999,
n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal
seguente:
"Art.
1
(Disposizioni
generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla
riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle
sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse
automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Ai fini del presente articolo, per
Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con
riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con
riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche
regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il
pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.
4. Ai fini dell'applicazione delle tasse
automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero
estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato
nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle
disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto
salvo quanto previsto al comma 5.
5. La perdita del possesso è annotata nei
Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La
dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e
l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal
periodo di imposta successivo a tale data.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai
soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che
perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri,
ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell’articolo 46 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive
modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il
periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento
si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo
d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
7. Il rimborso è riconosciuto in misura
proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è
verificato l’evento interruttivo del possesso.
8. Non è dovuto il pagamento della tassa
automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti
presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di
iscrizione ai Registri.
9. Non è riconosciuto il rimborso della tassa
automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti
presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di
iscrizione ai Registri.
10. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei
commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con
apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1,
Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri
di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.
12. In caso di mancata trascrizione o
annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti
di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche
regionali.
13. Con riferimento agli atti di data certa, per
i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è
consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.
14. Gli uffici competenti procedono
all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte,
sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.
15. Non costituiscono titolo per la sospensione
dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna
dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione
della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta
presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al
pubblico registro automobilistico.
16. Ai fini della sospensione dell'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o
abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla
trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.
L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a
decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di
validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene
la rivendita.
17. Ai fini della sospensione dell'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al
commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza
conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di
presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei
veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e
successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.
18. Il fermo del veicolo non rientra tra le
fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa
automobilistica.
19. Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere
dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla
base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto
medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica
regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore
è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della
tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la
durata del relativo contratto.
20. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di
residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
21. I soggetti di cui all’articolo 8 della legge
449/1997, all’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale) e all’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)) hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita
istanza alla competente struttura regionale. L’esenzione decorre dal periodo
tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza, non ha
efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà
del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa
nuova istanza alla Regione.
22. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione
dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta
la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono
fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore
della presente legge.
23. Le strutture regionali competenti in materia
di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita
modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l’accertamento dell’handicap
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata
all’attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme
di cui al comma 21.
24. Il diritto all’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.
25. Sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso"
e quelli destinati al servizio di estinzione degli incendi.
26. Le variazioni di dati tecnici apportati
sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono state annotate.".
Art.
8
(Disposizioni
in materia di riscossione e recupero)
1. L’articolo 2 (Attività concernenti la
gestione delle tasse automobilistiche regionali) della L.R. 6/1999 è sostituito
dal seguente:
"Art.
2
(Disposizioni
in materia di riscossione e recupero)
1. La tassa automobilistica regionale è
tributo erariale a gestione regionale.
2. La Regione Abruzzo cura la riscossione
della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralità di strumenti
e soggetti.
3. Ai fini della più agevole riscossione e
gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede ad
affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso
l’istituto dell’avvalimento, l’attività di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche.
4. La Regione Abruzzo, per quanto previsto
dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.) nell’espletamento di tutte
o parte delle attività concernenti la riscossione, l’accertamento, il recupero,
i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche
regionali.
5. La Giunta regionale è autorizzata alla
stipula di apposita convenzione con l’Automobil Club
d’Italia per le attività indicate al comma precedente.
6. La riscossione delle tasse
automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa
statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria,
iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli
istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del citato decreto e, per i versamenti
automatizzati, a Poste Italiane Spa.
7. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio
di riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le
garanzie da prestare a tutela dell’Amministrazione regionale, le modalità di
erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento delle somme
riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
8. L'istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche
regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da
specifica convenzione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare convenzioni con l’Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali
per la lotta all’evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista
regionale.
10. Le convenzioni di cui al comma 9 devono
prevedere la facoltà di estensione dell’attività di recupero coattivo anche ad
altri tributi ed entrate regionali.".
Art.
9
(Rateizzazione
crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)
1. L’articolo 3 (Competenze della Giunta
regionale) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.
3
(Rateizzazione
crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)
1. La Regione Abruzzo, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e
documentabili, può rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo
della tassa automobilistica regionale.
2. La rateizzazione è concessa fino ad un
massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito,
dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito
imponibile d’impresa, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta
regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed
i termini per la presentazione della richiesta.
3. La rateizzazione comporta il computo degli
interessi calcolati al tasso di cui all’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In
ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
4. Sino all’individuazione, nella
deliberazione di cui al comma 2, dei motivi di decadenza dal beneficio della
rateizzazione, in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore
decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito
residuo in un'unica soluzione.
5. La rateizzazione non è concessa nei
seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;
b) qualora al debitore siano state concesse
più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;
c) qualora il debitore sia decaduto, ai sensi
del comma 4, da una precedente rateizzazione;
d) qualora il debitore abbia in essere
contenziosi con l’Amministrazione regionale.
6. Per i crediti da recupero coattivo della
tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del
D.P.R. 602/1973, la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con
le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. medesimo.".
Art.
10
(Disposizioni
finanziarie)
1. L’articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.
4
(Disposizioni
finanziarie)
1. Le somme destinate al finanziamento
dell’attività di riscossione, controllo, lotta all’evasione e recupero dei
tributi regionali hanno natura di spesa obbligatoria.".
Art.
11
(Norme
sulle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio
immobiliare della Regione Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito delle
politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare, riconosce e favorisce
il ricorso ai contratti di sponsorizzazione, allorché essi siano utilizzati
dall’Amministrazione regionale quali strumenti per lo svolgimento di iniziative
pubbliche o modello di partenariato pubblico-privato per il reperimento di
risorse finanziarie necessarie od utili per la realizzazione, valorizzazione, rifunzionalizzazione di immobili ed infrastrutture
destinati a finalità di pubblico interesse, o per la erogazione di prestazioni
(attraverso servizi e forniture), destinate a favorire - conseguendo, nel
contempo, risparmi di spesa - l'innovazione dell'organizzazione amministrativa
e a garantire la migliore qualità dei servizi prestati.
2. Per le finalità di cui al presente
articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture) e dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, previa proposta del Servizio denominato
"Gestione e Patrimonio Immobiliare", presenta al Consiglio regionale
un progetto di regolamento per la disciplina dei procedimenti per la stipula
dei contratti di sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul
patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo.
3. Il Regolamento deve contenere la
disciplina per la sponsorizzazione di cui all’articolo 43 della legge 449/1997,
nonché, nel rispetto del decreto 19 dicembre 2012 del Ministero per i beni e le
attività culturali (Approvazione delle
norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e
di fattispecie analoghe o collegate), quella relativa alla specifica ipotesi di
sponsorizzazione di cui all’articolo 120 del D.lgs
42/2004.
4. In particolare con il Regolamento si
determinano, per ognuna delle due tipologie di sponsorizzazioni individuate, le
diverse forme a cui si intende ricorrere, provvedendo a disciplinare i relativi
procedimenti, soprattutto con riferimento alla programmazione ed alle modalità
di scelta del contraente.
5. Il Regolamento, inoltre, può contenere
norme che autorizzano la Giunta regionale ad emanare atti amministrativi per la
disciplina di aspetti tecnici o tecnico-giuridici relativi a particolari
ipotesi di sponsorizzazione, ovvero per la definizione di particolari schemi
contrattuali; in tal caso la Giunta regionale nella emanazione degli atti è
tenuta ad operare nel rispetto di quanto previsto in via generale dal medesimo
regolamento e dalle richiamate disposizioni statali, provvedendo,
successivamente all’adozione, ad inviarne copia alla competente commissione
consiliare.
Art.
12
(Interventi
finanziari in favore della Società Abruzzese gestione Aeroporto)
1. La Giunta regionale è autorizzata per il
tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
competente per materia, all'acquisizione delle azioni del capitale sociale
della SAGA Spa che a seguito dell’attuazione delle previsioni contenute
nell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in
favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)), risultano ancora
di proprietà di soggetti terzi, al fine di raggiungere una partecipazione
totalitaria da parte della Regione Abruzzo al capitale sociale medesimo,
nell’ottica del consolidamento dell’attività e produttività dell’Aeroporto
d’Abruzzo a tutela dell’interesse nazionale e regionale.
2. Agli oneri per la transazione di cui al
presente articolo, valutati in euro 15,48 (valore nominale) si provvede
mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della Missione 10, Programma 04,
Titolo 3 del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2017.
Art.
13
(Disciplina
dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per
funzioni conferite)
1. In linea con il processo di riordino e
armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.lgs. 118/2011 e nell’ambito
del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di
destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti
alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine
dell’esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del
risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2017-2019 le voci di
entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute nel quadro
generale riassuntivo "Risorse regionali vincolate" allegato al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e costituiscono la quota parte
delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle
correlate voci di spesa.
Art.
14
(Pareggio
di Bilancio)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali
previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale
definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la
possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e
Organizzazione ad interrompere l’assunzione e la registrazione degli impegni
qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che
facciano presupporre il mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Art.
15
(Assunzione
mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)
1. La capacità di indebitamento regionale,
determinata ai sensi dell’articolo 62, comma 6 del D.lgs. 118/2011, è destinata
unicamente per l’assunzione di mutui pregressi autorizzati dalle leggi di
bilancio dei precedenti esercizi per spese d’investimento e non contratti entro
il 31 dicembre 2015.
2. La Giunta regionale è autorizzata, previo
rispetto delle previsioni normative di cui all’articolo 62, comma 2 del D.lgs.
118/2011, all’assunzione del mutuo pregresso per le finalità di cui al comma 1,
entro l’importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di
spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30
anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di
clausole di estinzione anticipata del prestito.
Art.
16
(Politiche
di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi)
1. Nell’ambito degli interventi previsti per
le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio
finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al
60% delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di sostegno
delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l’accesso al
credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli strumenti
di Artigiancassa (L. 949/52 e Fondo di Garanzia ex L.
1068) e l’assegnazione a patrimonio dei Confidi i fondi del finanziamento
comunitario FESR concessi come Fondo Rotativo in modo da rafforzarne
significativamente le capacità di concedere garanzie a favore delle imprese.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1
viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione
sopra indicata.
Art.
17
(Sostegno
al progetto "Family Friendly")
1. Nell’ambito degli interventi previsti per
le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio
finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al
50% delle risorse ivi iscritte a sostegno del progetto "Family Friendly", per favorire la promozione e l’aumento
della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le pari
opportunità degli ordini professionali, prevedendo tre linee di intervento:
"Piano WelFlex di innovazione Organizzativa e
Welfare aziendale"; "Supporto alla maternità";
"Conciliazione", quest’ultimo espressamente dedicato agli ordini e
alle associazioni datoriali e professionali per la realizzazione di progetti
legati alla flessibilità dell’orario di lavoro, al coworking,
al telelavoro e altri interventi che possano promuovere forme di organizzazione
del lavoro family friendly.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1
viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione
sopra indicata.
Art.
18
(Norma
Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con
la legge di bilancio 2017-2019.
Art.
19
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2017.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 gennaio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso
**************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
27 GENNAIO 2017,
N. 10
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019
della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art.
23
(Prestazioni
onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo)
1. Il Centro funzionale d'Abruzzo, nell'ambito
dell'attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne
fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e
idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli
oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di
telerilevamento.
2. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico
tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli
oneri da rimborsare per l'elaborazione delle tabelle dati richieste dai
soggetti pubblici e privati.
3. Il tariffario è aggiornato annualmente in
relazione al costo di gestione previsto per ogni apparecchiatura.
4. Gli
introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel titolo 3,
tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata
per l’anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello
stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01 per il
finanziamento del Centro Funzionale d’Abruzzo.
5. Le risorse di cui al comma 4 possono
essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.
****************
Riferimenti
normativi
Il testo degli articoli 19 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), vigente alla data della presente pubblicazione,
è il seguente:
Art.
19
(Dilazione
del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta
del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate
mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a
60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
1-bis. In caso
di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione
concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a
settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE
2012, N. 44]
1-ter. Il
debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis
preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere
l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del
comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data
di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi
dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non
possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della
stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata
determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto
con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La
rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni
estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a
centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione,
si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il
contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano
di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.
248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31]
3. In caso di mancato pagamento, nel corso
del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora
dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato
se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa
data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può
essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.
3-bis. In caso
di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale
della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto
della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle
stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione,
il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo,
comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione,
nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro
numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è
stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo
pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis. [COMMA
ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
6 AGOSTO 2008, N. 133]
Art.
21
(Interessi
per dilazione del pagamento)
Sulle
somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
L'ammontare
degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene
accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
I
privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi
a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche
gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
Il testo degli articoli 82 e 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
82
(Destinazione
ed uso dei veicoli)
1. Per destinazione del veicolo s'intende la
sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua
utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio
a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si
intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e
servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di
persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto
terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose
per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di
persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di
noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale
secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli
usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi
speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al
comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto
di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 422 ad euro 1.697.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Art.
94
(Formalità
per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e
per il trasferimento di residenza dell'intestatario)
1. In caso di trasferimento di proprietà
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il
competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al
rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di
residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al
periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 712 ad euro 3.558.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il
quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di
proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 356 ad euro 1.778.
4-bis. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da
quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è
inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di
pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro
automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti,
è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la
inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata
l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici
di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
Il testo degli articoli 13 e 114-septies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art.
13
(Albo)
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti
vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle
banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Art.
114-septies
(Albo
degli istituti di pagamento)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito
albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato
periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con
indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i
relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento
comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N.
141]
Il testo dell' articolo 8, del comma 10 dell'articolo 17 e
dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
(Disposizioni
a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo
e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla
guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui
al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni
di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800
centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per
la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni
rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi
effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di
circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta
di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio
di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a
favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del
nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie
locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità
a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore
degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica
erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli
autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Art.
17
(Disposizioni
tributarie in materia di veicoli)
(OMISSIS)
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la
riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle
sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche
non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con
le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo
schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione
delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(OMISSIS)
Art.
43
(Contratti
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti
pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività)
1. Al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto
notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono
essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme
di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si
considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al
primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera
tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree
urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione
e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio,
anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al
secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio
dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La
tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in
materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e
giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo
sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini
pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria
fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello
Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad
incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio;
una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della
amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma
costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei
casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a
finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa
ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in
tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni
dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o
privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i
costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le
disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono
definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali,
per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del
contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal
Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30
per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare
le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità
che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario
1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono
obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed
accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali
delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa,
aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli
importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate,
nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare
le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione
di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo
che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del
personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima
amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità
previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento),
nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali
NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi
internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità
"Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di
cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla
retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme
accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Il testo dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 (Misure in materia fiscale), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
50
(Agevolazioni
per i disabili)
1. Il numero 31) della tabella A, parte II,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per
invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri
mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso
decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e
a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie,
adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,
ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico,
nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non
nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per
l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di
cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore
a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti
non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico;".
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.
3. All'articolo 17 del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;".
4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri
cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a
2.800 centimetri cubici se con motore diesel".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni,
necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Il testo dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
30
(Disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, relativo alle operazioni
esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative
all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n.
342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n.
315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla
raccolta delle giocate";
b) all'articolo 10, relativo alle operazioni
esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
"27-sexies) le importazioni nei
porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione,
ma prima di qualsiasi consegna";
c) all'articolo 74, è abrogato il settimo
comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed
ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta
unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del
CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi
all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle
cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate
ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre
2001".
4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
stabilita sino al 31 dicembre 2006; tuttavia limitatamente all'acquisto,
all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al
85 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna. (61)
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali
l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a
norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 15 per cento ovvero per
il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non
a combustione interna. (62)
6. Il regime speciale previsto, per i
rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha
trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,
a prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al
maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
(Finalità
ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore,
le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Il testo dell'articolo 120 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Articolo
120
(Sponsorizzazione
di beni culturali)
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o
l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono
essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di
persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti
privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di
dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in
conformità alle disposizioni del presente codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene
attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o
del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il
carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono
altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa
cui il contributo si riferisce.
Il testo degli articoli 38 e 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
38
(Leggi
regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)
1. Le leggi regionali che prevedono spese a
carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la
quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.
La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Art.
62
(Mutui
e altre forme di indebitamento)
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel
rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare
riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli
articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non può essere autorizzata la contrazione
di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il
rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il
nuovo indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento,
concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione
del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di
debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle
relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli
esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento.
Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei
prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento,
distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di
previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono
minori entrate rispetto alle previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito
solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e
interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio
considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate
riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per
cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della
tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che
gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di
previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente,
sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla
regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui
al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31
dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite
non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il
ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli
oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne
determina le condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti
dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti
atti dell'Amministrazione dello Stato.
Il testo degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
19
(Contratti
di sponsorizzazione)
1. L'affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a
quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende
nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica
l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,
purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra
gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto
dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare
i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese,
resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli
esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non
trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante
impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione
delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Art.
151
(Sponsorizzazioni
e forme speciali di partenariato)
1. La disciplina di cui all'articolo 19 del
presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi
o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai
contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei
luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei
beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo
degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio
culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata
alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può
attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con
soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la
manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di
individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle
previste dal comma 1.
Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio
2015, n. 19 (Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto
(SAGA Spa)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
(Interventi
in favore della SAGA Spa)
1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità
di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a
consolidare la produttività dell'Aeroporto d'Abruzzo, individuato quale
aeroporto di interesse nazionale.
2. Nelle more dell'adozione del regime quadro
nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree è
riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa
gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo è concesso, quale aiuto al
funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione
dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA Spa
del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a
dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche
tendenziale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422,
denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto
d'Abruzzo".
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per la sola annualità 2015:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa
06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo" è incrementato di 7 milioni di euro;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata
01.01.003 - 11770, denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale
destinata alle funzioni proprie" è incrementato di 7 milioni di euro