Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente - Bilancio di previsione 2016 – 2018

 

Art. 1

(Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)

 

1.      Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018), dell’articolo 47 della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 dell’Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente, come da Bilancio Assestato allegato alla presente legge (ALL. 1).

 

Art. 2

(Norma Finanziaria)

 

1.      La copertura finanziaria degli stanziamenti di cui all’articolo 1 della presente legge, da destinare all'Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, pari ad euro 750.000,00 per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 è assicurata dai fondi iscritti nella Missione 09, Programma 02 del Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 


 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 gennaio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso