Art. 1
(Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari di Chieti)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo
21 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione
pluriennale 2016-2018), dell’articolo 47 della legge regionale di contabilità
25 marzo 2002, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive
modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione 2016-2018
dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, come da Bilancio
Assestato allegato alla presente legge (ALL. 1).
Art. 2
(Norma
finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli
stanziamenti di cui all’articolo 1 della presente legge, da destinare
all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti a titolo di
concorso nelle spese di funzionamento, pari ad euro 2.170.491,96 per
l’esercizio finanziario 2016 e ad euro 2.271.445,07 per l’esercizio finanziario
2017 è assicurata dai fondi iscritti nella Missione 01, Programma 12 del Titolo
I dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.
2. Lo stanziamento per l’esercizio finanziario
2018 è determinato ed iscritto con la legge di bilancio 2017/2019.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso