DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/188

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.:  06325371216. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A” -  Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATE:

-              la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-              la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

-              la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale  è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone  “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2  le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”     

 

PRESO ATTO:

-              che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-              che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-              che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

           

PRESO ATTO

-              che la Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale IncontrI” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.:  06325371216, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170559/17/DPF014 in data 16.06.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;

-              che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:

a)      la copia dell’atto Costitutivo e  Statuto è carente di alcuni fogli nelle prime pagine;

b)      l’ assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;

c)      l’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;

d)      le caratteristiche professionali dell’organico devono essere rispondenti ai servizi previsti dalla L. 383/91 Art. 1, lettera a) che prevede la sola ”gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”;

e)      la relazione delle attività riporta la gestione di comunità e centri, ma  La sezione a)  art. 1della L. 381/91 prevede la “gestione dei servizi…..” e non la gestione di strutture;

f)       nell’oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;

-              che con nota prot. RA/208961/17/DPF014 del 04.08.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;    

 

DATO ATTO che ad oggi la   cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

    

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.:  06325371216, alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;     

 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo; 

           

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

 

1.      prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale INCONTRI” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.:  06325371216, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170559/17/DPF014 del 16.06.2017, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

2.      formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”  dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.:  06325371216, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

a)      la copia dell’atto Costitutivo e  Statuto è carente di alcuni fogli nelle prime pagine;

b)      l’ assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;

c)      l’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;

d)      le caratteristiche professionali dell’organico devono essere rispondenti ai servizi previsti dalla L. 383/91 Art. 1, lettera a) che prevede la sola ”gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”;

e)      la relazione delle attività riporta la gestione di comunità e centri, ma  La sezione a)  art. 1della L. 381/91 prevede la “gestione dei servizi…..” e non la gestione di strutture;

f)       nell’oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;

3.      precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-        Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-        Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

-        Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4.      pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5.      disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6.      trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    

7.      disporre, altresì, la pubblicazione  della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini