IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis -
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della
normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17
della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione,
da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo
regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto
dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti
in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni
delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma
2 le cooperative sociali di cui alle
lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991
possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo
regionale…”
PRESO
ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del
citato allegato “A”, è inclusa la Commissione
per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO
ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “Società Cooperativa Sociale ESCULAPIO” con
sede legale nel Comune di Quagliano (NA) – C.F.: 07062211219, con nota acquisita al protocollo
del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/267857/DPF014 in data
23.10.2015, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per
l’iscrizione all’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
a) assenza sull’istanza di iscrizione della
scelta della Sezione;
b) commistione di attività riconducibili sia
alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle
Cooperative Sociali”;
-
che
con nota prot . RA/155504/17/DPF014 dell’08.06.2017,
il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO
ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso
la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;
RITENUTO
pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni
normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della
Cooperativa Sociale denominata “Società Cooperativa Sociale Esculapio” con sede
legale nel Comune di Quagliano (NA) – C.F.:
07062211219, all’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO
ATTO che la responsabile del
procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed
integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa
che di seguito si intendono richiamate e trascritte ,
di:
1. prendere
atto
dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “Società
Cooperativa Sociale ESCULAPIO” con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) –
C.F.: 07062211219, con nota acquisita al
protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la
programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/267857/DPF014 del 23.10.2015, finalizzata ad ottenere l’iscrizione all’Albo
regionale delle cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione all’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa
denominata “Società Cooperativa Sociale Esculapio” con sede legale nel Comune
di Quagliano (NA) – C.F.: 07062211219, permanendo
i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente
ufficio:
a) assenza sull’istanza di iscrizione della
scelta della Sezione;
b) commistione di attività riconducibili sia
alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle
Cooperative Sociali”;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione
della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art.
3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini