IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione
sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia
di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004
concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è
aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da
parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale
di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art.
2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative
sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte,
limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal
competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini
previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme
parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R.
15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad
operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma
2 le cooperative sociali di cui alle
lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991
possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo
regionale…”
PRESO
ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del
citato allegato “A”, è inclusa la Commissione
per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO
ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “EDU.CARE PER CESCERE Società Cooperativa
Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo (TE) – C.F.: 01905630671, con nota acquisita al protocollo
del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/48288/DPF014 in data 27.02.2017, ha presentato istanza,
corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A”
dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
a) l’oggetto sociale (Art.10), di cui allo
statuto prodotto,
presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione
a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative
Sociali”;
-
che
con nota prot. RA/153382/17/DPF014 del 07.06.2017, il
competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO
ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso
la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;
RITENUTO
pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni
normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della
Cooperativa Sociale denominata “Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel
Comune di Teramo (TE) – C.F.:
01905630671, alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia;
DATO
ATTO che la responsabile del
procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed
integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa
che di seguito si intendono richiamate e trascritte ,
di:
1. prendere
atto
dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “EDU.CARE PER
CESCERE Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo (TE)
– C.F.: 01905630671, con nota acquisita
al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la
programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/48288/DPF014 del 27.02.2017,
finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle
cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo della Regione Abruzzo della
Cooperativa denominata “Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel
Comune di Teramo (TE) – C.F.:
01905630671, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così
come rilevati dal competente ufficio:
a) l’oggetto sociale (Art.10), di cui allo
statuto prodotto,
presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione
a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative
Sociali”;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione
della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art.
3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini