IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000, n.
383, “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione
sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO
che, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO
ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), istanza d’iscrizione, e All. B), dichiarazione
del legale rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
-
l’istanza,
acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al prot. RA/67568/17/DPF014 del 15.3.17 e prot. RA/89000/17/DPF014 del 4.4.17 presentata dall’Associazione di
Promozione Sociale denominata “Mamme per
L’Aquila” di L’Aquila, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
la
documentazione integrativa all’istanza del 18/07/2017, acquisita agli atti del
Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al prot. n.
RA/190629/17/DPF014 del 18.07.2017;
DATO
ATTO che il competente Ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Mamme per L’Aquila” di
L’Aquila , alla Sezione prima, Articolazione
c)ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero,
turismo sociale;
DATO
ATTO che la Responsabile del
procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a) di
prendere atto che, con
nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/67568/DPF014 del
15.03.2017 e Prot. RA/89000/17/DPF014 del 4.4.2017, integrata con la
documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale
e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n.
RA/190629/17/DPF014 del 18.07.2017 l’Associazione denominata “Mamme per
L’Aquila” di L’Aquila , in Via
Francesco Savini, n. 27, - C.F. 93082970661, ha presentato istanza di
iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b) di
dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate
norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua
alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
c) di
iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Mamme per
L’Aquila” di L’Aquila , in Via Francesco Savini,
n. 27, - C.F. 93082970661, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
d) di
pubblicare, il presente atto
nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
e) di
disporre, la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
f) di
trasmettere, copia del presente atto
al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali;
g) di
disporre, ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini