Art. 1
(Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo
21 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione
pluriennale 2016-2018), dell’articolo 47 della legge regionale di contabilità
25 marzo 2002, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed
integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia
Regionale per l'Informatica e la Telematica, come da Bilancio Assestato
allegato alla presente legge (ALL. 1).
Art. 2
(Norma
finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli
stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, da destinare
all'Agenzia per l'Informatica e la Telematica a titolo di concorso nelle spese
di funzionamento, pari ad euro 1.100.000,00 per gli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018 è assicurata dai fondi iscritti nella Missione 01, Programma 08 del
Titolo I dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
2016-2018.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso