IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione
precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2017 per uso di seminativo,
piazzale e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso brecciato “a favore
dei Sig.ri CHIAVARO Nicoletta Maria, Claudio, Concetta, Anna, RIZZI Andrea e
Simona nati rispettivamente il 08.11.1948, 17.12.1923, 07.07.1975, 02.01.1943,
16.03.1945, 20.05.1974 e 19.12.1976 e residenti a Castel San Pietro Terme (BO)
in Via San Giovanni 772/B, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 474 circa della zone del
Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 172 e 174, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ;
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 129,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0276319/17 del 30.10.2017,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD
di Chieti n. RA/0276319/17 del 30.10.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale ;
8.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo