IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per
la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2014 per uso di
vigneto “a favore del Sig. RECCHIONE Domenico nato a Arielli (CH) il 15.01.1947
e residente a Ortona (CH) in C/so Garibaldi 108, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq. 1.860 circa delle zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Poggiofiorito (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 25, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 33,88;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dell’Ufficio Autorizzazioni licenze e
accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0263317/17 del 13.10.2017, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’Ufficio
Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n.
RA/0263317/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo