IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2017 per uso di colture erbacee,
utilizzo non esclusivo all’utilizzo della strada e recinzione “a favore della
Sig.ra COLETTA Anita nata a Rosciano (PE) il 20.03.1952 ed ivi residente in
C/da Tratturo 32, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 165 circa della zona del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 55/a, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta
ad euro € . 127,52;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0267571/17 del
19.10.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede
della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo EST
di Teramo n. RA/0267571/17 del 19.10.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di
Paolo