Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Gestione "in house providing" della FI.R.A. S.p.A.)

 

1.       La presente legge disciplina la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell’economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese).

2.       Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, all’acquisizione di quote di capitale sociale della FI.R.A. S.p.A., fino al raggiungimento dell’intero capitale sociale e a porre in essere ogni altra attività necessaria a rendere la medesima quale società in house.

3.       La Regione Abruzzo, in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attività della società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dallo Statuto della società.

4.       I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 1 della L.R. 87/1987)

 

1.       Il terzo comma dell’articolo 1 della L.R. 87/1987 è abrogato.

 

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 della L.R. 87/1987)

 

1.       Al comma 2 dell’articolo 2 della L.R. 87/1987, dopo le parole "il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni".

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 2 della L.R. 87/1987)

 

1.       Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 87/1987 dopo la parola "imprenditoriali" sono aggiunte le seguenti "nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura".

2.       Al comma 2 dell’articolo 2 della L.R. 87/1987, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera:

"f bis)     anticipare l’erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).".

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 2 della L.R. 87/1987)

 

1.       Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della L.R. 87/1987 è inserito il seguente:

"3bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell’esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.".

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 5 della L.R. 87/1987)

 

1.       Il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 5 della L.R. 87/1987 sono abrogati.

Art. 7

(Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 87/1987)

 

1.       L’articolo 6 della L.R. 87/1987 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo della società)

 

1.       La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.

2.       I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall’articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.

3.       I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall’articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.".

 

Art. 8

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

 

1.       Entro novanta giorni dall’acquisizione di quote di cui al comma 2 dell’articolo 1, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, la Regione, in qualità di socio unico, adegua lo statuto della FI.R.A. S.p.A. alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 175/2016.

2.       Entro novanta giorni dall’adeguamento dello Statuto della società, la Regione, in qualità di socio unico, provvede alla ricostituzione degli organi sociali.

3.       Gli organi sociali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi.

4.       Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale vigente in materia.

 

Art. 9

(Abrogazioni)

 

1.       A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 1987, n. 87: "Costituzione della FI.R.A. S.p.A. ").

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

1.       Per gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017 la spesa nel limite massimo di euro 1.200.000,00 a cui si fa fronte con parte delle refluenze Fira a seguito delle economie dalla chiusura della L.R. 25/2001.

2.       Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017:

a)       nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, Tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 1.200.000,00;

b)      nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2017 è iscritta alla Missione 14, Programma 05, Titolo 3 la somma di euro 1.200.000,00 per l’acquisizione di quote di capitale sociale della F.I.R.A. S.p.A.

3.       Le spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.             La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 novembre 2017

 

 

PER IL SIG. PRESIDENTE

ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI

IL VICE PRESIDENTE

Giovanni Lolli