E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Gestione "in house
providing" della FI.R.A. S.p.A.)
1. La presente legge disciplina la gestione
secondo il modello "in house providing"
della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell’economia abruzzese,
denominata FI.R.A. S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge
regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A.
(Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo
10, all’acquisizione di quote di capitale sociale della FI.R.A. S.p.A., fino al
raggiungimento dell’intero capitale sociale e a porre in essere ogni altra
attività necessaria a rendere la medesima quale società in house.
3. La Regione Abruzzo, in qualità di socio
unico della FI.R.A. S.p.A., esercita sulla stessa un controllo analogo a quello
esercitato sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione,
coordinamento, controllo e supervisione delle attività della società, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della
legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dallo
Statuto della società.
4. I contratti di servizio che disciplinano
i rapporti tra la Regione e la società in house sono
stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta
regionale.
Art.
2
(Modifiche
all’articolo 1 della L.R. 87/1987)
1. Il terzo comma dell’articolo 1 della L.R.
87/1987 è abrogato.
Art.
3
(Modifiche
all’articolo 2 della L.R. 87/1987)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della L.R.
87/1987, dopo le parole "il cui capitale potrà anche essere riservato per
la maggioranza a soggetti di diritto privato" sono inserite le seguenti:
"nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo
e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed
integrazioni".
Art.
4
(Modifiche
all’articolo 2 della L.R. 87/1987)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R.
87/1987 dopo la parola "imprenditoriali" sono aggiunte le seguenti
"nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura".
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della L.R.
87/1987, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera:
"f bis) anticipare l’erogazione dei contributi
regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi
dell’articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della
direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela
della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione
diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale
2013).".
Art.
5
(Modifiche
all’articolo 2 della L.R. 87/1987)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
L.R. 87/1987 è inserito il seguente:
"3bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell’esercizio delle proprie funzioni, in sede di
assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato.".
Art.
6
(Modifiche
all’articolo 5 della L.R. 87/1987)
1. Il secondo, terzo e quarto comma
dell’articolo 5 della L.R. 87/1987 sono abrogati.
Art.
7
(Sostituzione
dell’articolo 6 della L.R. 87/1987)
1. L’articolo 6 della L.R. 87/1987 è
sostituito dal seguente:
"Art.
6
(Organi
di amministrazione e controllo della società)
1. La società è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale
della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una
società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello
Statuto della società.
2. I componenti del Consiglio di
amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in
qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo
Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati
dall’articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e
le attività espletate dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo
Statuto della società.
3. I compensi spettanti agli organi di
amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della
società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall’articolo 11
del D.Lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente
in materia.".
Art.
8
(Disposizioni
transitorie e di rinvio)
1. Entro novanta giorni dall’acquisizione di
quote di cui al comma 2 dell’articolo 1, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 10, la Regione, in qualità di socio unico, adegua lo statuto della
FI.R.A. S.p.A. alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché alle
prescrizioni imposte dal D.Lgs. 175/2016.
2. Entro novanta giorni dall’adeguamento
dello Statuto della società, la Regione, in qualità di socio unico, provvede
alla ricostituzione degli organi sociali.
3. Gli organi sociali in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei
nuovi.
4. Per quanto non disciplinato dalla
presente legge si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla
normativa speciale vigente in materia.
Art.
9
(Abrogazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge sono abrogati gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 22
gennaio 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 1987, n.
87: "Costituzione della FI.R.A. S.p.A. ").
Art.
10
(Disposizioni
finanziarie)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo
1, comma 2 della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017 la spesa nel
limite massimo di euro 1.200.000,00 a cui si fa fronte con parte delle refluenze Fira a seguito delle
economie dalla chiusura della L.R. 25/2001.
2. Ai fini della copertura della spesa di
cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa
allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale
2017-2019, esercizio 2017:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, Tipologia 500, Cat.
99 la maggiore somma di euro 1.200.000,00;
b) nello stato di previsione delle spese
dell’esercizio 2017 è iscritta alla Missione 14, Programma 05, Titolo 3 la
somma di euro 1.200.000,00 per l’acquisizione di quote di capitale sociale
della F.I.R.A. S.p.A.
3. Le spese di cui al presente articolo sono
autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta
riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.
Art.
11
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 novembre 2017
PER IL SIG.
PRESIDENTE
ASSENTE PER
MOTIVI ISTITUZIONALI
IL VICE
PRESIDENTE
Giovanni
Lolli