Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni) e ulteriori disposizioni.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Copertura finanziaria della L.R. 44/2016)

 

1.       Al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all’aiuto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni), per l’esercizio 2017, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 cui si fa fronte con le maggiori entrate allocate sul capitolo 32107, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03 - parte Entrata - del bilancio regionale.

 

Art. 2

(Lavori rete idrica Comune di Montazzoli - CH)

 

1.       Al fine di garantire l’approvvigionamento idrico in seguito al dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio comunale, è concesso un contributo di euro 150.000,00 al Comune di Montazzoli (CH) per assicurare la fornitura di acqua idrica potabile alla popolazione.

2.       Il contributo è concesso per la realizzazione di interventi, anche integrativi rispetto ad altri, per ovviare al deterioramento del sistema di captazione presso le aree di frana, per il raggiungimento del serbatoio idrico e per l’adduzione dell’acqua idrica potabile.

 

Art. 3

(Norma finanziaria articoli 1 e 2)

 

1.       Ai fini della copertura della spesa di cui agli articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2017 – 2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:

a)       in aumento parte Spesa: Titolo 01 del Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", per euro 200.000,00;

b)      in aumento parte Spesa: Titolo 01 del Programma 04 "Servizio Idrico Integrato", all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente", per euro 150.000,00;

c)       in aumento parte Entrata, per euro 350.000,00, capitolo 32107 "Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico" Titolo 3, Tipologia 100, Cat. 03.

2.       Le maggiori spese di cui alla presente legge sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 1.

 

Art. 4

(Interventi per l’attuazione Piano neve e per la messa in sicurezza viaria)

 

1.       Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del "Piano neve 2017/2018" con un contributo per l'anno 2017 pari ad euro 400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.

2.       Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali dei comprensori sciistici, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2017 pari ad euro 110.000,00, come di seguito ripartito:

a)       euro 60.000,00 da suddividere equamente tra le Province di Chieti e Pescara per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Passolanciano;

b)      euro 25.000,00 a favore della Provincia di L'Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella stessa Provincia ed euro 10.000,00 a favore della medesima Provincia per la viabilità che conduce al Passo del Diavolo SS 83 e SP 17;

c)       euro 15.000,00 a favore della Provincia di Teramo per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Prati di Tivo.

3.       Al fine di rendere operativa una viabilità di emergenza per la chiusura per fenomeni valanghivi della S.S. 17 dal bivio per il Vasto a quello di Vallefredda, è concesso un contributo al Comune di L’Aquila per l’anno 2017 pari ad euro 40.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza e riqualificazione della strada di collegamento tra il progetto C.A.S.E. di Assergi e il Piazzale di Fonte Cerreto.

4.       Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2017 in complessivi euro 550.000,00, si fa fronte per euro 510.000,00 con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1, e per euro 40.000,00 con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Lavori di riqualificazione della strada di collegamento tra il progetto C.A.S.E. di Assergi e il Piazzale di Fonte Cerreto" nell’ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

5.       La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2017 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a)       nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 510.000,00;

b)      nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 40.000,00;

c)       nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35060, denominato "Refluenze Fira per trasferimento somme residue L.R. 55/1998" la maggiore somma di euro 97.927,30;

d)      nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 100, cat. 03, capitolo 32107, denominato "Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/1998”, la maggiore somma di euro 294.841,59;

e)       nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo di nuova istituzione denominato "Refluenze Fira economie L.R. 25/2001" la maggiore somma di euro 157.231,11.

6.       Le maggiori spese di cui al presente articolo, sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui allo stesso.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 novembre 2017

 

PER IL SIG. PRESIDENTE

ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI

IL VICE PRESIDENTE

Giovanni Lolli