E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Sostituzione
dell'articolo 5 della L.R. 49/2017)
1. L'articolo 5 della legge regionale 30
agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei
territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) è
sostituito dal seguente:
“Art.
5
(Disposizioni
finanziarie)
1. A copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa
per l'importo massimo di euro 804.000,00, cui si fa fronte con le risorse già
allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato “Sostegno alle
popolazioni colpite dal sisma del 2016”, nell'ambito della Missione 11 “Soccorso
civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1
“Spese correnti”, del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio
finanziario 2017.”.
Art.
2
(Rifinanziamento
della L.R. 40/1994)
1. La legge regionale 6 luglio 1994, n. 40
(Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione nazionale
mutilati ed invalidi per servizio) è rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro
60.000,00.
2. Agli oneri finanziari si provvede con lo
stanziamento del capitolo 71631 del bilancio triennale della Regione 2017/2019,
esercizio 2017.
3. La copertura finanziaria è assicurata
mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 60.000,00 a valere
sul bilancio del Consiglio regionale da imputare alle economie registrate sulla
Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato ''Trattamento economico
del personale in comando da altra amministrazione'', del bilancio del Consiglio
regionale per l'esercizio 2017.
4. Ai conseguenti adempimenti provvedono le
competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
Art.
3
(Rifinanziamento
della L.R. 71/1999)
1. La legge regionale 14 settembre 1999, n.
71 (Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali
dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra) è rifinanziata per
l'esercizio 2017 per euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari si provvede con lo
stanziamento del capitolo 71633 del bilancio triennale della Regione 2017/2019,
esercizio 2017.
3. La copertura finanziaria è assicurata
mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 10.000,00 a valere
sul bilancio del Consiglio Regionale da imputare alle economie registrate sulla
Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato ''Trattamento economico
del personale in comando da altra amministrazione'', del bilancio del Consiglio
regionale per l'esercizio 2017.
4. Ai conseguenti adempimenti provvedono le
competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
Art.
4
(Sostegno
al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)
1. La Regione Abruzzo intende garantire
analoghe forme di sostegno al pendolarismo studentesco ai sensi della legge
regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto
pubblico locale) anche nei comuni montani delle aree interne del territorio
regionale esclusi dall’applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14
aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale
nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da
inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo),
25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico
locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n.
26 recante ''Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale'') e
26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della
Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
concesso un contributo pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio
agli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, che per
ragioni logistiche percorrono più di venti chilometri per singola tratta e sono
residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli
elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1,
individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, anche attraverso l’utilizzo dei parametri della legge 25 luglio
1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).
3. Gli interessati possono presentare
domanda finalizzata all'ottenimento del contributo nel rispetto delle procedure
stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allegando copia
dei titoli di viaggio e dichiarazione attestante la residenza in uno dei comuni
di cui al comma 2 nonché lo status di studente pendolare.
4. Le domande sono presentate con cadenza
trimestrale con riferimento alle spese di trasporto sostenute nel trimestre ai
competenti uffici entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.
5. Il contributo è concesso sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, per ciascun trimestre, fino a
concorrenza delle risorse stanziate.
6. Gli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio del
Consiglio regionale, sono quantificati, per ciascun esercizio del triennio
2017/2019, nell'importo massimo di euro 100.000,00 e gravano sulla Missione 1,
Programma 1, Capitolo 4111.6 denominato ''Interventi regionali a favore di
categorie sociali più deboli'' che ha uno stanziamento di euro 300.000,00,
iscritto, per gli stanziamenti massimi riferibili a ciascun esercizio, e per
gli esercizi 2018 e 2019 al fondo pluriennale vincolato riferito al medesimo
capitolo.
Art.
5
(Promozione
del progetto “Universitaly wolf
tour”)
1. Al fine di promuovere in Italia la
cultura Abruzzese in generale e quella “pastorale” in particolare, è concesso
per l’anno 2017 un contributo all’Università degli Studi di Teramo finalizzato
al sostegno delle attività e iniziative dirette e indirette ricomprese nel
progetto “Universitaly wolf
tour” per euro 20.000,00.
2. La copertura degli oneri di cui al comma
1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
pluriennale 2017 – 2019, esercizio 2017, in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte entrata Capitolo 32107,
Titolo III, Tipologia 100, Categoria 03, per euro 20.000,00;
b) in aumento parte spesa Capitolo di nuova
istituzione denominato “Valorizzazione e diffusione della cultura abruzzese”,
Titolo I, Missione 5, Programma 02, per euro 20.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente
articolo sono autorizzate solo ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate
di cui al comma 2.
Art.
6
(Disposizioni
urgenti per l’Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e
dell’Italia contemporanea di cui alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni
ed integrazioni)
1. In attesa di una revisione organica delle
disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto
Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e dell’Italia contemporanea
di cui alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con le leggi
regionali 7 luglio 1982, n. 37, 14 dicembre 1987, n. 91 e 14 dicembre 1998, n.
142, il finanziamento dell'attività ordinaria e delle spese correnti
dell'Istituto è assicurato:
a) con contributo regionale definito
annualmente in sede di bilancio;
b) con le quote associative ed eventuali
conferimenti volontari di terzi;
c) con i proventi delle attività di cui
all'articolo 3, secondo comma, e dell'articolo 4 della L.R. 27/1977 e
successive modificazioni.
2. Le modalità di impiego delle risorse
annualmente disponibili sono definite dal Comitato Direttivo nell’ambito del
piano di attività approvato con propria deliberazione entro il 31 dicembre
dell’anno precedente. Modifiche, integrazioni o specificazioni del piano di
attività sono disposte con deliberazione del Comitato Direttivo ovvero con
comunicazione del Presidente se espressamente delegato in tal senso dal
Comitato.
3. Sono istituiti specifici capitoli di
entrata e di spesa nel Bilancio del Consiglio regionale per la gestione
amministrativa contabile delle risorse di cui al comma 1 che è assicurata dalla
tecnostruttura del Consiglio regionale, secondo le ordinarie regole di
contabilità pubblica e sulla base delle scelte definite annualmente dal
Comitato Direttivo, attraverso il servizio in cui è incardinata l’attività di
supporto all’Istituto (centro di responsabilità) e il servizio finanziario.
4. Sono disapplicate le disposizioni di cui
alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni nonché le norme statutarie
incompatibili con quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
Art.
7
(Modifiche
all’art. 4 della L.R. 47/1992)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei
rischi da valanga) è sostituito dal seguente:
“Presso il Dipartimento regionale
competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico
regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente
composizione:
a) il dirigente del Servizio prevenzione dei
rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del
Comitato;
b) un rappresentante tecnico della Protezione
civile regionale;
c) il dirigente del Servizio regionale
difesa del suolo (o suo delegato);
d) il dirigente del Servizio regionale genio
civile competente per territorio (o suo delegato);
e) un rappresentante tecnico del Servizio
impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;
f) due rappresentanti del Servizio meteomont dell’Arma dei carabinieri forestali, previa
intesa con la competente autorità statale;
g) un rappresentante tecnico del Corpo
nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in
valanghe, operante nella Regione Abruzzo;
h) due tecnici professionisti con acclarata e
documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle
relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al
quale afferisce la materia di protezione civile;
i) un rappresentante designato dal Collegio
regionale delle guide alpine.”.
Art.
8
(Modifiche
alla tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno)
1.
Nell’Allegato
2 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019
della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)" - "Tabella
degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno" le tabelle
riferite alla L.R. 49/1995 “Contributo al Consiglio regionale dell’Unione
Italiana Ciechi, per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici
ed elettronici in favore dei non vedenti" e alla L.R. 30/1990
"Provvidenze per la sezione Provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di
Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30" sono sostituite dalle seguenti:
L.R |
ANNO |
Oggetto |
Missione |
Programma |
Importo in € |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
49 |
1995 |
Contributo al Consiglio regionale dell’Unione
Italiana Ciechi, per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici
ed elettronici in favore dei non vedenti |
12 |
02 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30 |
1990 |
Provvidenze per la sezione Provinciale
dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo – L.R. 3 aprile 1990, n. 30. |
12 |
02 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
2. La copertura finanziaria derivante della
presente modifica è assicurata dalla riduzione della spesa nell’ambito della
Missione 12 Programma 02.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 novembre 2017
PER IL SIG.
PRESIDENTE
ASSENTE PER
MOTIVI ISTITUZIONALI
IL VICE
PRESIDENTE
Giovanni
Lolli