Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 49/2017)

 

1.       L'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1.       A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa per l'importo massimo di euro 804.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato “Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016”, nell'ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017.”.

 

Art. 2

(Rifinanziamento della L.R. 40/1994)

 

1.       La legge regionale 6 luglio 1994, n. 40 (Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio) è rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro 60.000,00.

2.       Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del capitolo 71631 del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017.

3.       La copertura finanziaria è assicurata mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 60.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio regionale da imputare alle economie registrate sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato ''Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione'', del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2017.

4.       Ai conseguenti adempimenti provvedono le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

 

Art. 3

(Rifinanziamento della L.R. 71/1999)

 

1.       La legge regionale 14 settembre 1999, n. 71 (Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra) è rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro 10.000,00.

2.       Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del capitolo 71633 del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017.

3.       La copertura finanziaria è assicurata mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 10.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio Regionale da imputare alle economie registrate sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato ''Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione'', del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2017.

4.       Ai conseguenti adempimenti provvedono le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

 

Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

 

1.       La Regione Abruzzo intende garantire analoghe forme di sostegno al pendolarismo studentesco ai sensi della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale) anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall’applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante ''Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale'') e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).

2.       Per le finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio agli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, che per ragioni logistiche percorrono più di venti chilometri per singola tratta e sono residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche attraverso l’utilizzo dei parametri della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

3.       Gli interessati possono presentare domanda finalizzata all'ottenimento del contributo nel rispetto delle procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allegando copia dei titoli di viaggio e dichiarazione attestante la residenza in uno dei comuni di cui al comma 2 nonché lo status di studente pendolare.

4.       Le domande sono presentate con cadenza trimestrale con riferimento alle spese di trasporto sostenute nel trimestre ai competenti uffici entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

5.       Il contributo è concesso sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, per ciascun trimestre, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

6.       Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio del Consiglio regionale, sono quantificati, per ciascun esercizio del triennio 2017/2019, nell'importo massimo di euro 100.000,00 e gravano sulla Missione 1, Programma 1, Capitolo 4111.6 denominato ''Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli'' che ha uno stanziamento di euro 300.000,00, iscritto, per gli stanziamenti massimi riferibili a ciascun esercizio, e per gli esercizi 2018 e 2019 al fondo pluriennale vincolato riferito al medesimo capitolo.

 

Art. 5

(Promozione del progetto “Universitaly wolf tour”)

 

1.       Al fine di promuovere in Italia la cultura Abruzzese in generale e quella “pastorale” in particolare, è concesso per l’anno 2017 un contributo all’Università degli Studi di Teramo finalizzato al sostegno delle attività e iniziative dirette e indirette ricomprese nel progetto “Universitaly wolf tour” per euro 20.000,00.

2.       La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019, esercizio 2017, in termini di competenza e cassa:

a)       in aumento parte entrata Capitolo 32107, Titolo III, Tipologia 100, Categoria 03, per euro 20.000,00;

b)      in aumento parte spesa Capitolo di nuova istituzione denominato “Valorizzazione e diffusione della cultura abruzzese”, Titolo I, Missione 5, Programma 02, per euro 20.000,00.

3.       Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate solo ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 2.

 

Art. 6

(Disposizioni urgenti per l’Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di cui alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni ed integrazioni)

 

1.       In attesa di una revisione organica delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di cui alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con le leggi regionali 7 luglio 1982, n. 37, 14 dicembre 1987, n. 91 e 14 dicembre 1998, n. 142, il finanziamento dell'attività ordinaria e delle spese correnti dell'Istituto è assicurato:

a)       con contributo regionale definito annualmente in sede di bilancio;

b)      con le quote associative ed eventuali conferimenti volontari di terzi;

c)       con i proventi delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, e dell'articolo 4 della L.R. 27/1977 e successive modificazioni.

2.       Le modalità di impiego delle risorse annualmente disponibili sono definite dal Comitato Direttivo nell’ambito del piano di attività approvato con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Modifiche, integrazioni o specificazioni del piano di attività sono disposte con deliberazione del Comitato Direttivo ovvero con comunicazione del Presidente se espressamente delegato in tal senso dal Comitato.

3.       Sono istituiti specifici capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio del Consiglio regionale per la gestione amministrativa contabile delle risorse di cui al comma 1 che è assicurata dalla tecnostruttura del Consiglio regionale, secondo le ordinarie regole di contabilità pubblica e sulla base delle scelte definite annualmente dal Comitato Direttivo, attraverso il servizio in cui è incardinata l’attività di supporto all’Istituto (centro di responsabilità) e il servizio finanziario.

4.       Sono disapplicate le disposizioni di cui alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni nonché le norme statutarie incompatibili con quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 7

(Modifiche all’art. 4 della L.R. 47/1992)

 

1.       Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) è sostituito dal seguente:

“Presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente composizione:

a)       il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;

b)      un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale;

c)       il dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato);

d)      il dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);

e)       un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;

f)       due rappresentanti del Servizio meteomont dell’Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale;

g)      un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;

h)      due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;

i)       un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.”.

 

Art. 8

(Modifiche alla tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno)

 

1.             Nell’Allegato 2 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)" - "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno" le tabelle riferite alla L.R. 49/1995 “Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi, per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti" e alla L.R. 30/1990 "Provvidenze per la sezione Provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30" sono sostituite dalle seguenti:

 

 

 

 


L.R

ANNO

Oggetto

Missione

Programma

Importo in €

2017

2018

2019

49

1995

Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi, per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti

12

02

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30

1990

Provvidenze per la sezione Provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo – L.R. 3 aprile 1990, n. 30.

12

02

60.000,00

60.000,00

60.000,00


 

 

2.       La copertura finanziaria derivante della presente modifica è assicurata dalla riduzione della spesa nell’ambito della Missione 12 Programma 02.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 novembre 2017

 

PER IL SIG. PRESIDENTE

ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI

IL VICE PRESIDENTE

Giovanni Lolli