E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Approvazione bilancio ARTA)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21
della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche
ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Agenzia
Regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA), come da Bilancio di previsione
allegato (All. 1).
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli
stanziamenti di cui all’articolo 1, da destinare all’ARTA a titolo di concorso
nelle spese di funzionamento, pari ad euro 750.000,00 per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019, è assicurata dai fondi iscritti nella missione 09, programma
02 del titolo I dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale
2017-2019.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 21 Novembre 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso