Art. 1
(Agenzia
Sanitaria Regionale ASR Abruzzo)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2017,
n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019) e del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, come da
Bilancio di previsione allegato alla presente legge (All.
1).
Art. 2
(Norma
finanziaria)
1. La
copertura finanziaria degli stanziamenti di cui all’articolo 1, da destinare
all’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo a titolo di concorso nelle spese di
funzionamento, pari ad euro 1.400.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018
e 2019 è assicurata dai fondi iscritti nella missione 13, programma 01 del
titolo I dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale
2017-2019.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 Novembre 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso