Art.
1
(Azienda
per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21
della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche
ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Azienda
per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, come da Bilancio di
previsione allegato alla presente legge (All. 1).
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in
attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), nel Bilancio regionale
2017-2019 è iscritto nell’ambito della missione 04, programma 4 del titolo I,
uno stanziamento complessivo pari ad euro 4.300.000,00 da destinare all’Azienda
per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, all’Azienda per il Diritto
agli Studi Universitari di L’Aquila e all’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti adotta i provvedimenti di variazione del bilancio di
previsione al fine di adeguarlo alla delibera della Giunta regionale con cui è
ripartito tra le Aziende lo stanziamento di cui al comma 2.
4. In caso di inadempimento, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente per materia,
nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art.
2
(Norma
finanziaria)
1. La copertura finanziaria dello
stanziamento di cui all’articolo 1, da destinare all’Azienda per il Diritto
agli Studi Universitari di Chieti a titolo di concorso nelle spese di
funzionamento, è assicurata da quota parte dei fondi iscritti nella missione
04, programma 04 del titolo I dello stato di previsione della spesa del Bilancio
regionale 2017-2019.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 Novembre 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso