Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti - Bilancio di previsione 2017 – 2019.

 

 

Art. 1

(Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti)

 

1.       Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, come da Bilancio di previsione allegato alla presente legge (All. 1).

2.       Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), nel Bilancio regionale 2017-2019 è iscritto nell’ambito della missione 04, programma 4 del titolo I, uno stanziamento complessivo pari ad euro 4.300.000,00 da destinare all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila e all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti.

3.       Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti adotta i provvedimenti di variazione del bilancio di previsione al fine di adeguarlo alla delibera della Giunta regionale con cui è ripartito tra le Aziende lo stanziamento di cui al comma 2.

4.       In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.       La copertura finanziaria dello stanziamento di cui all’articolo 1, da destinare all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, è assicurata da quota parte dei fondi iscritti nella missione 04, programma 04 del titolo I dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2017-2019.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 21 Novembre 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

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