Art.
1
(Istituzione)
1. La Regione Abruzzo, data la capacità del
comparto audiovisivo di generare importanti ricadute economiche e di immagine
per il territorio che ne ospita i processi produttivi, individua all’interno
del Dipartimento regionale competente in materia di turismo e cultura, Servizio
Beni e Attività culturali, specifica funzione denominata "Film Commission d’Abruzzo".
2. Scopo della "Film Commission d’Abruzzo" è di valorizzare il territorio
regionale attraverso il sostegno alla realizzazione di opere audiovisive, film,
fiction televisive, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di
produzione audiovisiva che incrementi la visibilità del territorio e della
cultura regionali, anche con produzioni e coproduzioni regionali.
3. Ulteriore scopo della "Film Commission d’Abruzzo" è di promuovere l’organizzazione
di eventi e iniziative di spettacolo, come ad esempio festival cinematografici,
musicali, teatrali o letterari, che possano promuovere il territorio, anche
attraverso la valorizzazione delle personalità abruzzesi, ed esaltarne le
potenzialità ricettive e turistiche.
4. La "Film Commission
d’Abruzzo" ha altresì lo scopo di promuovere anche attraverso la
valorizzazione di altre risorse del territorio regionale – quali ad esempio
l’ambiente, l’energia, la cultura, l’agricoltura, i trasporti, il turismo,
l’istruzione e l’innovazione – la nascita di un sistema economico, sociale ed
infrastrutturale adeguato rispetto alle esigenze del comparto audiovisivo.
5. Per il perseguimento degli scopi per i
quali è istituita, la "Film Commission
d’Abruzzo" può anche accedere ai Fondi Comunitari e al Fondo di Sviluppo e
Coesione.
Art.
2
(Competenze)
1. La "Film Commission
d’Abruzzo" ha il compito di:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale, culturale, turistico, rurale dell’Abruzzo, nonché le
risorse professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale,
creando le condizioni per attrarre in Abruzzo le produzioni cinematografiche,
televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
b) promuovere e sostenere la produzione e la
circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione
da soggetti o enti operanti stabilmente all'interno del territorio regionale,
anche attraverso l'istituzione di premi e concorsi, oltre che mediante la
diffusione delle opere stesse nelle sale cinematografiche presenti sul
territorio;
c) istituire un registro dei soggetti
giuridici e degli enti operanti nel comparto audiovisivo all'interno del
territorio regionale;
d) promuovere e sostenere la produzione e la
circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che pubblicizzino e diffondano l'immagine e la conoscenza della
regione stessa in ambito nazionale e internazionale;
e) individuare i luoghi regionali più adeguati
rispetto alle esigenze e alle necessità delle produzioni cinematografiche,
descrivendo in modo dettagliato le caratteristiche naturali e ambientali di
essi, oltre che la qualità dei servizi ricettivi e di accoglienza, e
partecipare agli eventi di promozione dei luoghi organizzati in Italia e nel
Mondo;
f) realizzare interventi legati alla filiera
dell'audiovisivo, finanziati anche attraverso i Fondi Comunitari ed il Fondo di
Sviluppo e Coesione;
g) sostenere e promuovere, in qualità di
committente, l'utilizzo dello strumento audiovisivo, per le attività di
comunicazione previste nell'ambito dei progetti, finanziati attraverso i Fondi
Comunitari ed il Fondo di Sviluppo e Coesione nei diversi settori economici
regionali;
h) incentivare la presenza nel territorio
regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed
internazionali, attraverso l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni
logistiche e organizzative di sostegno economico e di collaborazione alla
realizzazione durante il processo produttivo;
i) istituire un registro delle imprese o dei
lavoratori autonomi operanti nei settori collegati alla filiera audiovisiva -
come ad esempio: attrezzisti, falegnami, fonici, assistenti di produzione - al
fine di fornire agli operatori non appartenenti al territorio regionale un
collegamento diretto con il tessuto produttivo di beni e servizi abruzzese;
j) coordinare le iniziative inerenti il
settore cinematografico e audiovisivo;
k) promuovere l'istallazione di strutture del
comparto cinematografico al fine di favorire l'imprenditoria e l'occupazione;
l) gestire il fondo regionale per il cinema
e l'audiovisivo;
m) valorizzare il patrimonio audiovisivo
esistente nella regione sia pubblico sia privato;
n) promuovere attività di
internazionalizzazione, anche attraverso il coordinamento con altre film commission italiane e/o con istituzioni straniere preposte
alla promozione e allo sviluppo del comparto audiovisivo;
o) realizzare eventi formativi rivolti a
studenti di materie attinenti al comparto audiovisivo provenienti da tutto il
mondo, anche al fine di promuovere il territorio regionale permettendone
l'osservazione a possibili futuri professionisti del settore.
Art.
3
(Fini
di promozione turistica)
1. A fini di promozione turistica, la
"Film Commission d’Abruzzo" individua,
cataloga e promuove luoghi del territorio regionale dotati di caratteristiche
naturali, rurali, culturali, infrastrutturali o architettoniche tali da
costituire patrimonio del comparto turistico abruzzese.
2. La "Film Commission
d’Abruzzo" promuove e favorisce la diffusione e la circolazione di
informazioni, fra gli operatori di settore, sui più importanti eventi
cinematografici e sulle più rilevanti iniziative di formazione di esperti nella
promozione del territorio, oltre che nella valorizzazione dei servizi
funzionali allo sviluppo del turismo.
Art.
4
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri
diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.
Art.
5
(Attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida
operative per la sua attuazione.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Novembre 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso