Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d’Abruzzo.

 

 

Art. 1

(Istituzione)

 

1.       La Regione Abruzzo, data la capacità del comparto audiovisivo di generare importanti ricadute economiche e di immagine per il territorio che ne ospita i processi produttivi, individua all’interno del Dipartimento regionale competente in materia di turismo e cultura, Servizio Beni e Attività culturali, specifica funzione denominata "Film Commission d’Abruzzo".

2.       Scopo della "Film Commission d’Abruzzo" è di valorizzare il territorio regionale attraverso il sostegno alla realizzazione di opere audiovisive, film, fiction televisive, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità del territorio e della cultura regionali, anche con produzioni e coproduzioni regionali.

3.       Ulteriore scopo della "Film Commission d’Abruzzo" è di promuovere l’organizzazione di eventi e iniziative di spettacolo, come ad esempio festival cinematografici, musicali, teatrali o letterari, che possano promuovere il territorio, anche attraverso la valorizzazione delle personalità abruzzesi, ed esaltarne le potenzialità ricettive e turistiche.

4.       La "Film Commission d’Abruzzo" ha altresì lo scopo di promuovere anche attraverso la valorizzazione di altre risorse del territorio regionale – quali ad esempio l’ambiente, l’energia, la cultura, l’agricoltura, i trasporti, il turismo, l’istruzione e l’innovazione – la nascita di un sistema economico, sociale ed infrastrutturale adeguato rispetto alle esigenze del comparto audiovisivo.

5.       Per il perseguimento degli scopi per i quali è istituita, la "Film Commission d’Abruzzo" può anche accedere ai Fondi Comunitari e al Fondo di Sviluppo e Coesione.

 

Art. 2

(Competenze)

 

1.       La "Film Commission d’Abruzzo" ha il compito di:

a)       promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, culturale, turistico, rurale dell’Abruzzo, nonché le risorse professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Abruzzo le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

b)      promuovere e sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione da soggetti o enti operanti stabilmente all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di premi e concorsi, oltre che mediante la diffusione delle opere stesse nelle sale cinematografiche presenti sul territorio;

c)       istituire un registro dei soggetti giuridici e degli enti operanti nel comparto audiovisivo all'interno del territorio regionale;

d)      promuovere e sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che pubblicizzino e diffondano l'immagine e la conoscenza della regione stessa in ambito nazionale e internazionale;

e)       individuare i luoghi regionali più adeguati rispetto alle esigenze e alle necessità delle produzioni cinematografiche, descrivendo in modo dettagliato le caratteristiche naturali e ambientali di essi, oltre che la qualità dei servizi ricettivi e di accoglienza, e partecipare agli eventi di promozione dei luoghi organizzati in Italia e nel Mondo;

f)       realizzare interventi legati alla filiera dell'audiovisivo, finanziati anche attraverso i Fondi Comunitari ed il Fondo di Sviluppo e Coesione;

g)      sostenere e promuovere, in qualità di committente, l'utilizzo dello strumento audiovisivo, per le attività di comunicazione previste nell'ambito dei progetti, finanziati attraverso i Fondi Comunitari ed il Fondo di Sviluppo e Coesione nei diversi settori economici regionali;

h)      incentivare la presenza nel territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali, attraverso l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione durante il processo produttivo;

i)       istituire un registro delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti nei settori collegati alla filiera audiovisiva - come ad esempio: attrezzisti, falegnami, fonici, assistenti di produzione - al fine di fornire agli operatori non appartenenti al territorio regionale un collegamento diretto con il tessuto produttivo di beni e servizi abruzzese;

j)       coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico e audiovisivo;

k)      promuovere l'istallazione di strutture del comparto cinematografico al fine di favorire l'imprenditoria e l'occupazione;

l)       gestire il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo;

m)     valorizzare il patrimonio audiovisivo esistente nella regione sia pubblico sia privato;

n)      promuovere attività di internazionalizzazione, anche attraverso il coordinamento con altre film commission italiane e/o con istituzioni straniere preposte alla promozione e allo sviluppo del comparto audiovisivo;

o)      realizzare eventi formativi rivolti a studenti di materie attinenti al comparto audiovisivo provenienti da tutto il mondo, anche al fine di promuovere il territorio regionale permettendone l'osservazione a possibili futuri professionisti del settore.

 

Art. 3

(Fini di promozione turistica)

 

1.       A fini di promozione turistica, la "Film Commission d’Abruzzo" individua, cataloga e promuove luoghi del territorio regionale dotati di caratteristiche naturali, rurali, culturali, infrastrutturali o architettoniche tali da costituire patrimonio del comparto turistico abruzzese.

2.       La "Film Commission d’Abruzzo" promuove e favorisce la diffusione e la circolazione di informazioni, fra gli operatori di settore, sui più importanti eventi cinematografici e sulle più rilevanti iniziative di formazione di esperti nella promozione del territorio, oltre che nella valorizzazione dei servizi funzionali allo sviluppo del turismo.

 

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.       Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Attuazione)

 

1.       Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida operative per la sua attuazione.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20 Novembre 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso