Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi.

 

Art. 1

(Finalità e definizioni)

 

1.       La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, riconosce, valorizza e promuove i cammini, costituiti dagli itinerari escursionistici pedonali, o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, presenti nel territorio, per implementare l'offerta culturale e turistica regionale.

2.       Ai fini della presente legge sono considerati e definiti cammini gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribili a piedi o con forme di altre mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali e culturali dei territori interessati. I cammini collegano fra loro luoghi accomunati da significativi documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate e comprovate, organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, religioso o naturalistico - ambientale.

 

Art. 2

(Riconoscimento dei cammini)

 

1.       I cammini sono riconosciuti con deliberazione di Giunta regionale a seguito di valutazione dell'istanza presentata dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento.

2.       L'istanza di cui al comma 1 deve contenere la "carta d'identità del cammino" nella quale sono riportati i seguenti dati:

a)       la tipologia d’interesse del cammino: storico, culturale, religioso o naturalistico-ambientale;

b)      il tracciato cartografato e georeferenziato del cammino di cui si chiede l'istituzione;

c)       l'ente pubblico, privato o associativo che gestisce e promuove il percorso;

d)      le informazioni necessarie ad evidenziare il legame e le peculiarità dei luoghi interessati dall'itinerario.

3.       La Giunta regionale valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi della commissione tecnica regionale dei cammini di cui dall'articolo 5.

 

Art. 3

(Atlante dei cammini abruzzesi)

 

1.       È tenuto, presso la Giunta regionale, l’atlante dei cammini abruzzesi nel quale sono iscritti tutti i percorsi che hanno avuto il riconoscimento regionale.

2.       La Giunta regionale, avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui all’articolo 5, aggiorna l'atlante dopo la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.

3.       L’atlante è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

 

Art. 4

(Promozione dei cammini)

 

1.       Nell’ambito di attività di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per l’Abruzzo.

2.       La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e valorizzazione dei cammini, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento ai periodici aggiornamenti della catalogazione e mappatura dei cammini stessi.

3.       La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:

a)       favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici;

b)      implementa azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali;

c)       promuove e pubblicizza sul sito istituzionale del Turismo, l’atlante dei cammini abruzzesi;

d)      promuove intese con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

e)       promuove e coordina iniziative e azioni dirette all’inserimento dei cammini che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa.

Art. 5

(Commissione Tecnica Regionale CTR)

 

1.       Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituita la Commissione Tecnica Regionale (CTR) dei cammini, composta da:

a)       il competente dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato,  che esercita le funzioni di presidente;

b)      il funzionario competente per materia del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;

c)       un componente tecnico, esperto in materia, designato dall’Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI Abruzzo);

d)      un esperto di cammini scelto tra professionisti del settore (accompagnatori di media montagna o guide escursionistiche);

e)       il Presidente regionale del CAI o suo delegato;

f)       il Presidente UNPLI Abruzzo o suo delegato;

g)      un componente delegato dalle Destination management company (DMC).

2.       Ai fini della migliore istruttoria delle istanze da esaminare, con comunicazione del Presidente della CTR, d’intesa con la Commissione stessa, può essere richiesta l’audizione, a titolo gratuito, di figure professionali ritenute necessarie per la disamina di specifiche casistiche.

3.       La Commissione è nominata con determinazione del direttore del Dipartimento preposto all’area Turismo, dura in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

 

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

 

1.       Con regolamento, approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano:

a)       le modalità per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 2 e i criteri per la costituzione dei cammini;

b)      i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e dell’accoglienza;

c)       gli elementi utili a garantirne la pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della presente legge.

 

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

 

1.       Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.       Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

 

Art.8

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20 Novembre 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso