Art.
1
(Finalità
e definizioni)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della
normativa statale e dell’Unione europea, riconosce, valorizza e promuove i
cammini, costituiti dagli itinerari escursionistici pedonali, o comunque
fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, presenti nel
territorio, per implementare l'offerta culturale e turistica regionale.
2. Ai fini della presente legge sono
considerati e definiti cammini gli itinerari culturali di particolare rilievo
europeo o nazionale, percorribili a piedi o con forme di altre mobilità dolce
sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio
naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli
attrattori naturali e culturali dei territori interessati. I cammini collegano
fra loro luoghi accomunati da significativi documentati fatti storici o da
tradizioni storicamente consolidate e comprovate, organizzati intorno a temi di
interesse storico, culturale, religioso o naturalistico - ambientale.
Art.
2
(Riconoscimento
dei cammini)
1. I cammini sono riconosciuti con
deliberazione di Giunta regionale a seguito di valutazione dell'istanza
presentata dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è
chiesto il riconoscimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere
la "carta d'identità del cammino" nella quale sono riportati i
seguenti dati:
a) la tipologia d’interesse del cammino:
storico, culturale, religioso o naturalistico-ambientale;
b) il tracciato cartografato e georeferenziato del cammino di cui si chiede l'istituzione;
c) l'ente pubblico, privato o associativo
che gestisce e promuove il percorso;
d) le informazioni necessarie ad evidenziare
il legame e le peculiarità dei luoghi interessati dall'itinerario.
3. La Giunta regionale valuta l'istanza di
riconoscimento avvalendosi della commissione tecnica regionale dei cammini di
cui dall'articolo 5.
Art.
3
(Atlante
dei cammini abruzzesi)
1. È tenuto, presso la Giunta regionale,
l’atlante dei cammini abruzzesi nel quale sono iscritti tutti i percorsi che
hanno avuto il riconoscimento regionale.
2. La Giunta regionale, avvalendosi del
parere della commissione tecnica di cui all’articolo 5, aggiorna l'atlante dopo
la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. L’atlante è pubblicato sul sito internet istituzionale
della Regione.
Art.
4
(Promozione
dei cammini)
1. Nell’ambito di attività di promozione
turistica regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il
sistema di Governance turistica regionale) la Regione
realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge
quali strumenti di attrazione turistica per l’Abruzzo.
2. La Regione, per le finalità di cui
all’articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui
all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della
organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di
intervento diretti alla promozione e valorizzazione dei cammini, secondo i
principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con
le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento
ai periodici aggiornamenti della catalogazione e mappatura dei cammini stessi.
3. La Regione Abruzzo, al fine di
ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:
a) favorisce progetti strategici per il
miglioramento della qualità dei servizi turistici;
b) implementa azioni volte a garantire la più
ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività
agricole, artigianali e turistico-culturali;
c) promuove e pubblicizza sul sito
istituzionale del Turismo, l’atlante dei cammini abruzzesi;
d) promuove intese con altre regioni e
accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e
privati;
e) promuove e coordina iniziative e azioni
dirette all’inserimento dei cammini che interessano almeno in parte il
territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio
d’Europa.
Art.
5
(Commissione
Tecnica Regionale CTR)
1. Al fine di dare attuazione alla presente
legge è costituita la Commissione Tecnica Regionale (CTR) dei cammini, composta
da:
a) il competente dirigente del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato,
che esercita le funzioni di presidente;
b) il funzionario competente per materia del
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
c) un componente tecnico, esperto in
materia, designato dall’Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI Abruzzo);
d) un esperto di cammini scelto tra
professionisti del settore (accompagnatori di media montagna o guide
escursionistiche);
e) il Presidente regionale del CAI o suo
delegato;
f) il Presidente UNPLI Abruzzo o suo
delegato;
g) un componente delegato dalle Destination management company (DMC).
2. Ai fini della migliore istruttoria delle
istanze da esaminare, con comunicazione del Presidente della CTR, d’intesa con
la Commissione stessa, può essere richiesta l’audizione, a titolo gratuito, di
figure professionali ritenute necessarie per la disamina di specifiche
casistiche.
3. La Commissione è nominata con
determinazione del direttore del Dipartimento preposto all’area Turismo, dura
in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.
Art.
6
(Regolamento
di attuazione)
1. Con regolamento, approvato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano:
a) le modalità per la presentazione
dell’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 2 e i criteri per la costituzione
dei cammini;
b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti
qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e dell’accoglienza;
c) gli elementi utili a garantirne la
pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della presente legge.
Art.
7
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente
legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste
a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
Art.8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Novembre 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso