Art. 1
(Agenzia Sanitaria Regionale)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo
21 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione
pluriennale 2016-2018), dell’articolo 47 della legge regionale di contabilità
25 marzo 2002, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato l'allegato bilancio di
previsione 2016-2018 dell’Agenzia Sanitaria Regionale - ARS Abruzzo.
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2016-2018 - Titolo I, Missione 13, Programma 01, è iscritta la somma
di euro 1.400.000,00 da destinare all’Agenzia Sanitaria Regionale ARS Abruzzo,
a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relativamente agli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 27 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso