Affidamento in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA Uninominale di determinati servizi di trasporto automobilistico, urbano ed extraurbano e di servizi di trasporto ferroviario ex art. 8 D. Lgs. n. 422/1997. Approvazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e del relativo schema di contratto di concessione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-               il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

-               la Direttiva (UE) n. 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

-               la Direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

-               la Direttiva (UE) n. 2014/25 del Parlamento europeo sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

-               il D.Lgs. n. 422/1997, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt.18 e 19;

-               la Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152, recante “Norme per il trasporto pubblico locale”, con la quale la Regione Abruzzo ha dato attuazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 422/1997; 

-               la Legge Regionale 15 ottobre 2008, n. 13, recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio”;

-               la Legge n. 102/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", in particolare l’art. 4 bis;

-               il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-               la Legge 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-               il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

-               il D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. che definisce  i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L.135/2012;

-               il Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;

-               la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 632 e 633;

-               il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in particolare l’art.16 “Società in house”;

-               D.L. n. 179/2012, convertito in legge coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

-               D.L. n. 138/2001 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito nella Legge n. 148/2011, in particolare l’art. 3 bis recante “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;

-               il D.L. n.201/2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

-               il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

-               lo Statuto Regionale;

-               la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011);

-               la Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (all’art. 28 bis inserito dall’art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 20);

-               la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 47, recante “Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale”;  

-               la Legge Regionale 21 dicembre 2016, n. 40, “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (Numero 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni finanziarie”

-               la Legge Regionale 4 agosto 2017, n. 43, recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico  locale”;

-               la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14/3/2017 è stato approvato il “Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo” nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e nazionale in materia;

-               la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

-               la Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.  49/2015 “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;

-               la Delibera   dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.  48/2017, “Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del Decreto Legge numero 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1 del Decreto Legge numero 1/2012”;

 

VISTO l’art. 27 del Decreto Legge n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, nel definire i criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Nazionale Trasporti, prevede un meccanismo di decurtazione dei trasferimenti delle risorse del fondo per le Regioni nelle quali, al 31 dicembre di ogni anno, risultino affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale non aggiudicati con procedure di gara. Tale decurtazione, tuttavia, non si applica per i contratti affidati entro il 30 settembre 2017, in conformità al Reg. CE n. 1370/2007;

VISTO il medesimo art. 27 del Decreto Legge n. 50/2017, il quale dispone che le Regioni debbano provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio e alla contestuale riprogrammazione dei servizi, entro e non oltre 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione di un decreto del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (MEF), previa intesa da raggiungersi in Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che dovrà individuare i criteri per tale determinazione ad opera delle Regioni, secondo le procedure previste dal Regolamento CE 1370/2007;

 

VISTO l’art. 48 del citato D.L. 50/2017, il quale:

-               al comma 1, dispone che le Regioni debbano individuare i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed i relativi enti di governo, sentite le città metropolitane, gli enti di area vasta ed i comuni capoluogo, nell’ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda e che tengano conto di specifici fattori indicati dalla disposizione. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti, ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane;

-               al comma 4, precisa che ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente,  i bacini di mobilità sono articolati in più lotti oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alle specificità territoriale; tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

-               al quinto comma, in ultimo, espressamente prevede e precisa che la mancata individuazione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo non costituisca motivo perché gli enti competenti non procedano all’affidamento dei servizi di trasporto attualmente in scadenza, permanendo al contrario nei loro confronti l’obbligo di provvedere anche “nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo”;

 

CONSIDERATO che il sistema di individuazione dei bacini di traffico e dei servizi minimi, per come disciplinato agli artt. 12-16 della L.R. 152/1998 non è più coerente con le recenti norme previste  del D.L. 50/2017 che, contrariamente a quanto disposto nella legislazione regionale, dispongono una necessaria suddivisione dei bacini di mobilità in più lotti ed impongono altresì determinate dimensioni minime dei bacini di mobilità;

 

VISTO, pertanto, l’art. 1 della L.R. n. 43 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BURAT Speciale n. 85 del 9/8/2017, recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, con la quale, la Regione Abruzzo, al fine di adeguare la normativa regionale alle previsioni di cui  all’art. 48 del D.L. 50/17, convertito con modificazione con la L. n. 96/2017,  ha stabilito che:

“ 1.    Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti di cui all’articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della relativa riprogrammazione dei servizi di cui all’articolo 27, comma 6, del D.L. 50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2.     La Regione esercita, d’intesa con gli enti locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all’articolo 3 bis del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico locale.

3.    I provvedimenti che hanno ad oggetto esclusivamente i servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, sono adottati mediante intesa che garantisca comunque la partecipazione degli enti locali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.

4.       In caso di inerzia degli enti locali rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011”;

 

VISTO l’articolo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale, in combinato con l’art. 8, disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto nel caso in cui il contratto aggiudicato assuma la forma di una concessione di servizi - come definita nelle direttive 23/24/25 del 2014 - ed il relativo regime transitorio;

 

VISTO l’articolo 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale consente alle autorità competenti di procedere all’adozione di provvedimenti di emergenza in caso di interruzione dei servizi o di pericolo imminente di interruzione, e prevede che tali provvedimenti possano assumere la forma di un’aggiudicazione diretta, di una proroga ovvero di una imposizione dell’obbligo di prestare determinati servizi;

 

VISTO l’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale dispone testualmente “A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”;

 

VISTO l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che al par. 2 prevede che le autorità competenti si adeguino alle disposizioni di cui al citato art. 5 “a decorrere dal 3 dicembre 2019”;

 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea recante gli “orientamenti interpretativi” al Regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha precisato che l’adeguamento di cui si parla è riferito soltanto al paragrafo 3 dell’art. 5, “ben potendo le autorità competenti ricorrere alle altre forme di affidamento ivi previste (parr. 2, 4, 5 e 6), sin da subito”;

 

VISTO l’art. 61 della Legge 23/07/2009, n. 99, il quale dispone che le autorità competenti “possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007”;

 

DATO ATTO che:

-               l’art. 3-bis del decreto legge 13/08/2011, n. 138, ha introdotto una disciplina unitaria per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e dispone che “le regioni (…) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”;

-               il comma 1-bis del medesimo articolo ha previsto, altresì, che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

-               spetta agli enti di governo, inoltre, di effettuare “la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, nella quale i medesimi danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

-               attualmente, il servizio di trasporto pubblico automobilistico del bacino unico regionale produce complessivamente circa 45,5 milioni di chilometri, di cui 11,4 di servizio di trasporto urbano di concessione comunale, e 34,1 di servizio di trasporto extraurbano, oggetto di concessioni regionali, a cui si aggiungono i servizi di trasporto ferroviario, ex art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/1997, pari a complessivi 6,5 milioni di chilometri, di cui circa 1, 4 di servizio sostitutivo gomma, come si evince dalla tabella allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento;

-               tale offerta è composta da servizi di trasporto regionale e comunale:

a.              individuati a conclusione delle procedure previste nella legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) e successive modifiche ed integrazioni, con specifici provvedimenti amministrativi;

b.             affidati con atti di concessione e contratti di servizio in proroga fino al 31 dicembre 2017 in applicazione della L.R. 26 dicembre 2016, n. 40;

c.              finanziati attraverso il sistema di contribuzione, collegato ai titoli concessori, oppure attraverso il sistema dei corrispettivi contrattuali o dei trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti, di cui all’art. 28 bis della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, come inserito dall’art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 20;

 

CONSIDERATO che:

-               i servizi di trasporto nella Regione Abruzzo sono caratterizzati da una preponderanza di servizi di linea che collegano località, territori ed aree interne, soggette ad un intenso fenomeno di spopolamento, per i quali i servizi di trasporto rappresentano l’unico accesso a tutti quei servizi essenziali che anche a causa di detto spopolamento sono stati via via delocalizzati nei centri maggiori;

-               il Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne, allegato alla DGR 14 aprile 2015, n. 290 -  evidenzia che su 305 Comuni ben 216 ricadono in aree interne e 99 vengono definiti periferici e ultraperiferici;

-               l’attuale offerta di trasporto di linea in Abruzzo, per natura e caratteristiche del territorio e della realtà economica sociale dello stesso, costituisce una risorsa primaria ed è funzionale a soddisfare: 1) la salvaguardia del pendolarismo scolastico; 2) i servizi a domanda debole; 3) la tutela delle zone montane e interne, maggiormente disagiate;

 

CONSIDERATO altresi’ che:

-               con L.R. n. 40 del 21/12/2016 è stato disposto che “la Regione e gli Enti Locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di TPL su gomma e ferro in scadenza al 31/12/2016 provvedono a garantire la continuità del servizio (…) fino all’affidamento dei servizi  e comunque per una durata non superiore ad un anno del 31/12/2017”;

-               ad oggi, le concessioni prorogate sono tutte prossime alla scadenza;

-               pur avendo la Giunta Regionale, nel corso del tempo, avviato le attività di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico, queste ultime non risultano concluse anche in conseguenza dell’annullamento della DGR 522/2016 da parte del TAR Abruzzo – Pescara con sentenze nn. 138 e 220 del 2017;

-               pertanto, attualmente sono erogati quali servizi di trasporto pubblico regionale e locale quelli storicamente eserciti dagli operatori concessionari in conformità alla L.R. n. 1/2011, L.R. n. 40/2016 e conseguenti provvedimenti amministrativi;

-               con determinazione Direttoriale DPE/18 del 22/5/2017 è stato nominato un gruppo di lavoro    che dovrà definire la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico, con il compito di concludere il procedimento, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 422/1997, dalla L.R. n. 13/2016 e nel rispetto delle indicazioni dell’emanando decreto ministeriale di cui all’art. 27, comma 6 del D.L. 50/2017;

 

DATO ATTO che:

-        il rinnovato quadro normativo nazionale di cui ai già richiamati artt. 27 e 48 del D.L. 50/2017, impone agli enti competenti, anche nelle more dell’attività di pianificazione che dovrà essere esercitata in forza delle nuove disposizioni, di provvedere comunque ad affidare i servizi di trasporto pubblico nel rispetto della vigente normativa;

-        il citato art. 27 del D.L. 50/2017, ai fini dello svolgimento dell’attività di riprogrammazione dei servizi prevede la definizione dei livelli adeguati di servizio, sulla scorta di un Decreto Ministeriale non ancora pubblicato, talché nelle condizioni attuali, pur restando fermo l’obbligo di provvedere all’affidamento, l’attività di riprogrammazione non potrebbe concludersi;

-        l’onere di provvedere all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto della vigente normativa, è altresì ulteriormente reso improcrastinabile dal medesimo art. 27 del D.L. 50/2017, il quale ha previsto la già richiamata decurtazione delle risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Trasporti, laddove l’affidamento in conformità con il regolamento europeo, con modalità diverse dalla gara, non avvenisse entro il 30 settembre;

 

ACCERTATO che:

-        la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Uninominale, costituitasi a seguito del processo di aggregazione industriale realizzatosi con la fusione nella società ARPA S.p.A. delle società regionali GTM S.p.A. (Gestione Trasporti Metropolitani) e FAS S.p.A. (Ferrovia Adriatico Sangritana), giusta Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 47 recante “Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale  (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 30 - 12 - 2014, n. 147 ) e del relativo piano strategico 2014 – 2019, è attualmente affidataria, in forza di proroghe - adottate in conformità alla disposizioni richiamate:

a.              di servizi di trasporto extraurbano precedentemente affidati alle società ARPA Spa e F.A.S. Spa;

b.             dei servizi di trasporto urbano dei Comuni di Altino, Ateleta, Gissi, Sant’Eusanio del Sangro e San Vito Chietino già gestiti da F.A.S. Spa nonché dei servizi urbani e suburbani di Pescara, Penne e Francavilla al Mare, già gestiti dalla G.T.M. Spa;

c.              dei servizi di trasporto ferroviario e della gestione della relativa rete ferroviaria, precedentemente affidati alla società FAS Spa;

-        la TUA S.p.A., è in possesso delle abilitazioni inerenti le diverse modalità di trasporto che svolge, come da documentazione agli atti dell’Ufficio;

 

ACCERTATO altresì che la Società TUA S.p.A. Uninominale:

-               ai sensi del D.Lgs. 175/2016, art. 16, comma 1, è una società in house a intera partecipazione pubblica (socio unico Regione Abruzzo), soggetta a controllo analogo, che può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dall’amministrazione controllante anche ai sensi dell’articolo 31 del vigente Statuto societario;

-               nell’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria del 31/7/2017, ha deliberato – tra l’altro - la modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alla recente normativa in materia di controllo analogo, come previsto dal D.Lgs. 175/2016 e dalla D.G.R. n. 109 del 14/3/2017, recante il Disciplinare per il controllo analogo sulle Società in house providing della Regione Abruzzo;

-               con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/8/2017 – ratificata dall’Assemblea del 12/9/2017 -  e successivamente condivisa con le OO.SS., ai sensi dell’art. art. 47 della Legge n. 428/1990 , giusto verbale agli atti dell’Ufficio,  ha autorizzato la cessione in affitto a Sangritana S.p.A., sua partecipata al 100%, del ramo d’azienda corrispondente alle attività commerciali,  ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile;

-               realizza la parte più importante della propria attività, sia in termini quantitativi che qualitativi, con un fatturato superiore all’80% con la Regione Abruzzo, ente affidante che esercita il controllo analogo;

 

RILEVATO che:

-        il Direttore del DPE Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica ha proceduto alla redazione della “Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 per l’affidamento dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario ex art.8 D.Lgs. 422/1997 alla Società TUA S.p.A.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che deve intendersi integralmente richiamata (All.1); 

-        nella relazione vengono illustrate le ragioni poste a base della scelta per la modalità di affidamento in house providing, con espresso riferimento alle peculiarità socio demografiche e morfologiche del territorio servito, delle esigenze di collegamento e di unitarietà gestionale tra diverse aree della Regione, della complessiva preferenza per una gestione integrata sotto il profilo della modalità di trasporto (ferro/gomma), nonché la compatibilità della stessa rispetto alla normativa applicabile e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

-        nella citata relazione, inoltre, si dà atto della piena riconduzione e conformità dell’onere a carico della Regione Abruzzo, all’interno dei parametri di costo standard di cui all’art. 1, comma 84, L. 147/2013, per come attualmente rinvenibili a seguito della costituzione dell’apposito Gruppo di Lavoro di cui alla Delibera della Conferenza Unificata n. 128 del 16 ottobre 2014 e dello Schema di Decreto del MIT, redatto a cura del predetto Gruppo di Lavoro e trasmesso alla Conferenza Unificata in data 30 luglio 2015;

-        il corrispettivo previsto dal contratto in house providing per il periodo 2019-2027, nonché la contribuzione riconosciuta a regime di proroga per il 2018 (v. art.5, par. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007), risultano inferiori, e in progressiva riduzione, al costo dei servizi finora erogati dalla TUA Spa, come si evince dai dati dell’ultimo triennio:

·                2014 - € 96.451.593,94

·                2015 - € 96.257.950,92

·                2016 - € 85.639.854,71

-               nella relazione vengono altresì definiti i contenuti specifici  degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicate le compensazioni economiche, sulla scorta del Piano Economico Finanziario predisposto in aderenza alle disposizioni vigenti;

-               come emerge dal Piano Economico Finanziario predisposto, il calcolo delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico è stato determinato in conformità ai criteri di cui all’Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007, nonché al Prospetto n. 4 della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 e, ai fini dell’esclusione di possibili vantaggi economici che possano configurare aiuti di stato, nel rispetto dei considerata nn. 33, 34 e 35 del Regolamento citato, in quanto l’affidamento è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-280/00 “Altmark” e  non ricorre la fattispecie degli aiuti di stato per cui  non è necessario l’obbligo di notifica di cui all’art. 108.3 del TFUE;

-               in base a quanto previsto nella citata L.R. 43/2017, in data 22 agosto 2017 è stata raggiunta l’intesa con gli Enti locali del territorio regionale sui servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011;

-               contestualmente, sono stati illustrati agli enti locali competenti, ai fini dell’adozione dell’intesa di cui alla L.R. 4 agosto 2017, n. 43, le motivazioni della scelta di affidamento in house providing e i contenuti economici della stessa, oggetto della Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 e del Piano Economico Finanziario a questa allegata;

-               il Piano Economico Finanziario (PEF)  è stato asseverato dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 28 settembre 2017;

 

CONSIDERATO che:

-               lo statuto della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale all’art. 2 - tra l’altro - prevede che la stessa è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività per conto dell’Ente socio per oltre l’ 80% del fatturato;

-               l’affidamento diretto in house providing, senza previa gara, avviene ad un soggetto giuridico che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi, e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante, in termini di fatturato, della sua attività con l'ente che la controlla;

-               in coerenza con il controllo analogo,  quale condizione per procedere all’affidamento in house di servizi di trasporto pubblico locale, come disciplinato dal Regolamento (CE) 1370/2007 – ed in analogia con le corrispondenti previsioni del D.Lgs. 50/2016 - e disciplinato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 109/2017, la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale possiede tutti i requisiti di cui all’art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 (e rientra, pertanto, nella nozione di “operatore interno”), nonché dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ;

 

CONSIDERATO, pertanto, di poter procedere all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario, secondo le prescrizioni di cui allo Schema di contratto allegato sotto il n. 2 alla presente deliberazione, per l’annualità 2018 (T1) in forma di proroga,  ai sensi dell’art. 5, par.5 del Regolamento n. 1370/2007, stante l’evidente pericolo di interruzione del servizio pubblico essenziale a far data dal 1 Gennaio 2018, nonché, per il periodo 1 Gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 (T2), ai sensi dell’art. 5, par. 2, del citato regolamento in regime di in house providing;

DATO ATTO che a partire dal 1/1/2018 i servizi di linea automobilistici, attualmente oggetto di concessione sulla direttrice verso Roma, sono esclusi dalla contribuzione a carico del Fondo Regionale Trasporti e sottoposti a regime autorizzatorio di cui alla L. R. 29/5/2007, n. 11, in  un’ottica di razionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di servizio pubblico, in relazione al predisponendo piano dei servizi minimi e in considerazione delle sentenze del TAR- Pescara nn. 138 e 220 del 2017;

 

PRECISATO che, al fine di rendere la decisione sulla scelta della modalità di affidamento coerente ed efficace, anche rispetto alle attività che dovranno essere svolte dall’Ente, si rende necessario porre in essere un procedimento istruttorio, da realizzarsi durante il primo anno di affidamento (T1) e comunque entro la data del 31 dicembre 2018, finalizzato alla verifica:

a.              della permanenza delle condizioni assunte in termini di parametri economici, ai fini del calcolo della contribuzione, alla luce del redigendo decreto ministeriale di cui all’art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato  dall’art. 27, comma 8 ter, lettera a) del D.L. n. 50/2017;

b.             adeguare il contratto di servizio, i programmi di esercizio e il piano economico finanziario, al nuovo quadro pianificatorio e programmatorio nelle more eventualmente intervenuto e in ogni caso entro i limiti di capienza del Fondo Unico Regionale per il trasporto Pubblico Locale;

 

DATO ATTO che il contratto di servizio dovrà prevedere lungo tutta la sua durata un costante sistema di monitoraggio in grado di verificare ed accertare:

a.              il progressivo efficientamento nella gestione, da misurarsi sui principali indicatori economico trasportistici - numero di passeggeri trasportati, coefficienti di riempimento, rapporto costo/ricavi, recupero dell’evasione tariffaria - rispetto alla situazione di partenza per come individuata nel contratto di servizio e successivamente a cadenza annuale, anche in continuità e in attuazione degli obiettivi del piano industriale redatto a seguito della fusione sopra richiamata;

b.             le risultanze del sistema di monitoraggio in tema di corretta compensazione degli obblighi di servizio pubblico lungo la durata dell’affidamento, nel rispetto  delle metodologie e dei criteri indicati nel Prospetto n. 4 della deliberazione ART n. 49/2015;

 

DATO ATTO, altresì, che l’onere di preinformativa di cui all’art. 7, par.2 del Regolamento (CE) 1370/2007, in combinato con la necessità di procedere all’affidamento di contratti entro il 30 settembre 2017, impone all’autorità competente di dover assumere le conseguenti determinazioni, modulando la decorrenza del relativo contratto in virtù delle medesime;

 

RITENUTO pertanto necessario:

-        approvare la Relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, ai fini dell’affidamento per il 2018, in proroga ai sensi dell’art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, e per gli anni 2019-2027 in regime di in house providing, del servizio di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, come meglio descritti ed individuati negli allegati al presente atto;

-        per l’anno 2018,  affidare alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale, in regime di proroga ex art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, la concessione del servizio di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e del servizio di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997,  con  un corrispettivo onnicomprensivo, non superiore a € 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00), oltre l’IVA dovuta per i contratti di servizio in essere a valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del bilancio di previsione anno 2018;

-        per il periodo 2019-2027, di affidare direttamente in house providing,  alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale, ex art. 5, parr. 2 e 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e dell’art. 61 L. 99/2009, con un corrispettivo pari a € 82.263.827,00 (ottantaduemilioniduecentosessantatreottocentoventisette/00) a partire dall’annualità 2019 al netto di Iva e indicizzazione dal 2020, a valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del relativo bilancio annuale e pluriennale, sulla base dell’allegato  PEF (Piano Economico Finanziario) asseverato;

-        di stabilire che i servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati producono 28.724.146 vetture*Km annui per i servizi automobilistici e 1.254.585 treni*Km annui per i servizi ferroviari;

-        di stabilire che, con successivi provvedimenti, in base a quanto previsto dalla Legge n.102/2009, si procederà a porre in essere gli atti necessari per mettere a gara una quota non inferiore al 10% dei servizi di trasporto su gomma, ricadenti nel bacino unico regionale di programmazione, fermo restando la possibilità di avvalersi delle modalità di affidamento di cui all’art. 5, par.4 del Regolamento (CE) 1370/2007, previa verifica dei presupposti di cui alla misura 6 della Delibera ART n. 48/2017, nonché della proroga delle concessioni in essere per il periodo necessario per l’espletamento delle gare e comunque non oltre il termine di cui all’art. 8, par.2 del regolamento (CE) 1370/2007 (3/12/2019);

 

RITENUTO, quindi di dover precedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 7, par. 2 del Regolamento (CE) n.1370/2007, con le informazioni relative all’aggiudicazione diretta del contratto di servizio pubblico da stipulare, secondo lo schema allegato 2;

 

PRECISATO che la forma di affidamento prescelta è conforme all’ordinamento comunitario, perché espressamente contemplata all’art. 5, parr. 2 e 5, del Regolamento (CE) citato, giacché con riferimento alla prima fase del periodo di affidamento (T1), il medesimo risulta:

a.              pienamente ricadente nel periodo transitorio previsto dal Regolamento all’art. 8, par. 2, a tenore del quale “l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019” ed espressamente richiamato all’art. 61 L. 99/2009, che autorizza le autorità competenti ad assumere provvedimenti di aggiudicazione anche ai sensi dell’art. 8, par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 oltre che nel rispetto dell’art. 4 bis della Legge 102/2009;

b.             in linea con l’art. 5, par. 5, del medesimo Regolamento, che consente alle autorità competenti di procedere ad aggiudicazioni dirette in caso di “interruzione dei servizi” ovvero di “pericolo imminente di interruzione”, facoltà anch’essa espressamente ripresa all’art. 61 della L. 99/2009;

 

DATO ATTO che la posizione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica è vacante;

 

VISTA la D.G.R. 31 marzo 2015 n. 246 avente ad oggetto: “Integrazione DGR 864 del 23.12.2014 “Disposizioni per atti urgenti e indifferibili dei Dipartimenti della Giunta regionale e Strutture autonome temporaneamente privi di titolari di incarico – reggenza del Direttore della Direzione Generale della Regione”;

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 268 del 22 maggio 2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale regionale;

 

PRESO ATTO che il Direttore ad interim del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e il Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione dei Trasporti, Piano Regionale Sicurezza Stradale hanno attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 

1.       di procedere all’affidamento della concessione per l’annualità 2018 (T1) in regime di proroga ex art. 5, par. 5 Reg. CE n. 1370/2007, e per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 (T2) in regime di in house providing, dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, in favore della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale, con sede legale a Chieti, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, articolo 5, parr.2 e 5 e dell’art. 61 L. 99/2009;

2.       di approvare la Relazione allegata alla presente deliberazione (All.1), redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012, per l’affidamento per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 (T2) in regime di in house providing, dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, descritti negli allegati alla Relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.       di approvare lo schema di contratto (All. 2), relativo ai servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e ai servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.       di stabilire che per l’annualità 2018 (T1) i servizi oggetto della proroga saranno compensati con l’attuale sistema contributivo per un importo onnicomprensivo e non superiore a € 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00) oltre Iva dovuta per i contratti di servizio in essere, a valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del bilancio di previsione anno 2018;

5.       di stabilire che il contratto oggetto di affidamento in house providing (T2) avrà una durata di nove anni, con decorrenza dal 1/1/2019 fino al 31/12/2027, con un corrispettivo  pari  a €  82.263.827,00 (ottantaduemilioniduecentosessantatreottocentoventisette/00) a partire dall’annualità 2019, al netto di Iva e indicizzazione a partire dal 2020, a valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

6.       di prendere atto che a partire dal 1/1/2018 i servizi di linea automobilistici, attualmente oggetto di concessione sulla direttrice verso Roma, sono esclusi dalla contribuzione a carico del Fondo Regionale Trasporti e sottoposti a regime autorizzatorio di cui alla L. R. 29/5/2007, n. 11, in un’ottica di razionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di servizio pubblico, in relazione al predisponendo piano dei servizi minimi e in considerazione delle sentenze del TAR- Pescara nn. 138 e 220 del 2017;

7.       di stabilire che i servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati producono 28.724.146 vetture*Km annui per i servizi automobilistici e 1.254.585 treni*Km annui per i servizi ferroviari;

8.       di stabilire che al termine del periodo di proroga (T1),  ai fini della prosecuzione in regime di in house providing della concessione di servizi, si  dovrà preliminarmente:

a.              accertare la permanenza delle condizioni assunte in termini di parametri economici, ai fini del calcolo della contribuzione, alla luce del redigendo decreto ministeriale di cui all’art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato  dall’art. 27, comma 8 ter, lettera a) del D.L. n. 50/2017;

b.             adeguare il contratto di servizio, i programmi di esercizio e il piano economico finanziario, al nuovo quadro pianificatorio e programmatorio nelle more eventualmente intervenuto e in ogni caso entro i limiti di capienza del Fondo Unico Regionale per il trasporto Pubblico Locale;

9.       di stabilire che il contratto preveda:

a.              un sistema di monitoraggio, per tutta la sua durata, al fine di assicurare che la compensazione erogata sia compatibile con il Regolamento (CE) n. 1370/2007;

b.             l’individuazione  – ex ante – delle cause di revisione e di aggiornamento del PEF, anche al fine di adeguarlo all’attività di pianificazione e riprogrammazione dei servizi che interverranno nonché alla disponibilità del Fondo Unico Regionale per il TPL;

c.              il raggiungimento e il progressivo miglioramento degli obiettivi di efficacia e di efficienza previsti;

10.     di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà, in base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n.102/2009, con gli atti inerenti la procedura per mettere a gara una quota non inferiore al 10% dei servizi di trasporto su gomma, ricadenti nel bacino unico regionale di programmazione, fermo restando la possibilità di avvalersi delle modalità di affidamento di cui all’art. 5, par.4 del Regolamento (CE) 1370/2007, previa verifica dei presupposti di cui alla Misura 6 della Delibera ART n. 48/2017, nonché della proroga delle concessioni in essere per il periodo necessario per l’espletamento delle gare e comunque non oltre il termine di cui all’art. 8, par.2 del regolamento (CE) 1370/2007 (3/12/2019);

11.     di demandare al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica tutti gli atti connessi e conseguenti all’affidamento in concessione in house providing dei servizi di trasporto pubblico di cui ai punti precedenti, secondo la decorrenza ivi prevista (T2), inclusa la pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del Regolamento n. 1370/2007;

12.     di demandare al Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione dei Trasporti, Piano Regionale Sicurezza Stradale (DPE002) la definizione della rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, sulla base di quanto predisposto dal gruppo di lavoro istituito con la Determinazione  Direttoriale DPE/18 del 22/5/2017 e  in base a quanto previsto dal D.Lgs. 422/1997 e dalla L.R. n. 13/2016, prima della conclusione del periodo transitorio, in conformità al diritto dell’Unione Europea e nazionale, come previsto dal D.L. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017;

13.     di stabilire che il contratto (All.2) potrà essere oggetto di adeguamento all’esito della definizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

14.     di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo e nel BURAT nonché la trasmissione all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

 

 

Segue Allegato