LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
il
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
-
la
Direttiva (UE) n. 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
-
la
Direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
-
la
Direttiva (UE) n. 2014/25 del Parlamento europeo sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
-
il
D.Lgs. n. 422/1997, recante “Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, in particolare gli artt.18 e 19;
-
la
Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152, recante “Norme per il trasporto
pubblico locale”, con la quale la Regione Abruzzo ha dato attuazione alle
disposizioni del D. Lgs. n. 422/1997;
-
la
Legge Regionale 15 ottobre 2008, n. 13, recante “Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio”;
-
la
Legge n. 102/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali", in particolare l’art. 4 bis;
-
il
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-
la
Legge 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-
il
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7
agosto 2012 n. 135, modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, che
istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale;
-
il
D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. che definisce i criteri e le modalità di riparto del
suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e
della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art.
16-bis della L.135/2012;
-
il
Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
-
la
Legge 23 dicembre 2014 n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, articolo 1, commi
629, lettere b) e c), 632 e 633;
-
il
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, in particolare l’art.16 “Società in house”;
-
D.L.
n. 179/2012, convertito in legge coordinato con la legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
-
D.L.
n. 138/2001 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo”, convertito nella Legge n. 148/2011, in particolare l’art. 3 bis
recante “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei
servizi pubblici locali”;
-
il
D.L. n.201/2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214;
-
il
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
-
lo
Statuto Regionale;
-
la
Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011);
-
la
Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (all’art. 28 bis inserito dall’art. 3,
comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 20);
-
la
Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 47, recante “Riordino delle partecipazioni
societarie nel settore del trasporto pubblico locale”;
-
la
Legge Regionale 21 dicembre 2016, n. 40, “Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011
(Numero 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni finanziarie”
-
la
Legge Regionale 4 agosto 2017, n. 43, recante “Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale”;
-
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14/3/2017 è stato approvato il
“Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house
della Regione Abruzzo” nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e
nazionale in materia;
-
la
Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed
integrazioni;
-
la
Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 “Misure regolatorie
per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per
l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri
e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e
avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per
l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più
efficienti di finanziamento”;
-
la
Delibera dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti n. 48/2017, “Atto di
regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli
ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento,
ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del Decreto Legge numero
201/2011 e dell’articolo 37, comma 1 del Decreto Legge numero 1/2012”;
VISTO l’art. 27 del
Decreto Legge n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, nel definire i
criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Nazionale Trasporti, prevede un
meccanismo di decurtazione dei trasferimenti delle risorse del fondo per le
Regioni nelle quali, al 31 dicembre di ogni anno, risultino affidamenti di
servizi di trasporto pubblico locale non aggiudicati con procedure di gara.
Tale decurtazione, tuttavia, non si applica per i contratti affidati entro il
30 settembre 2017, in conformità al Reg. CE n. 1370/2007;
VISTO il medesimo art.
27 del Decreto Legge n. 50/2017, il quale dispone che le Regioni debbano
provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio e alla
contestuale riprogrammazione dei servizi, entro e non oltre 120 giorni
dall’avvenuta pubblicazione di un decreto del Ministro per le Infrastrutture e
Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (MEF),
previa intesa da raggiungersi in Conferenza Unificata e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che dovrà individuare i criteri per tale
determinazione ad opera delle Regioni, secondo le procedure previste dal
Regolamento CE 1370/2007;
VISTO l’art. 48 del
citato D.L. 50/2017, il quale:
-
al
comma 1, dispone che le Regioni debbano individuare i bacini di mobilità per i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed i relativi enti di governo,
sentite le città metropolitane, gli enti di area vasta ed i comuni capoluogo,
nell’ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale,
sulla base di analisi della domanda e che tengano conto di specifici fattori
indicati dalla disposizione. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza
minima di 350.000 abitanti, ovvero inferiore solo se coincidenti con il
territorio di enti di area vasta o di città metropolitane;
-
al
comma 4, precisa che ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del
contraente, i bacini di mobilità sono
articolati in più lotti oggetto di procedure di gara e di contratti di
servizio, salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna
modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alle
specificità territoriale; tali eccezioni sono disciplinate con delibera
dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
-
al
quinto comma, in ultimo, espressamente prevede e precisa che la mancata
individuazione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo non
costituisca motivo perché gli enti competenti non procedano all’affidamento dei
servizi di trasporto attualmente in scadenza, permanendo al contrario nei loro confronti
l’obbligo di provvedere anche “nelle more della definizione dei bacini di
mobilità e dei relativi enti di governo”;
CONSIDERATO che il sistema
di individuazione dei bacini di traffico e dei servizi minimi, per come
disciplinato agli artt. 12-16 della L.R. 152/1998 non è più coerente con le
recenti norme previste del D.L. 50/2017
che, contrariamente a quanto disposto nella legislazione regionale, dispongono
una necessaria suddivisione dei bacini di mobilità in più lotti ed impongono
altresì determinate dimensioni minime dei bacini di mobilità;
VISTO, pertanto,
l’art. 1 della L.R. n. 43 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BURAT Speciale n.
85 del 9/8/2017, recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale”, con la quale, la Regione Abruzzo, al fine di adeguare la normativa
regionale alle previsioni di cui
all’art. 48 del D.L. 50/17, convertito con modificazione con la L. n.
96/2017, ha stabilito che:
“ 1. Nelle more della definizione dei bacini di
mobilità e dei lotti di cui all’articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della
relativa riprogrammazione dei servizi di cui all’articolo 27, comma 6, del D.L.
50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di
trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 3
bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La Regione esercita, d’intesa con gli enti
locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all’articolo 3 bis
del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso
la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico
locale.
3. I provvedimenti che hanno ad oggetto
esclusivamente i servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione
della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, sono
adottati mediante intesa che garantisca comunque la partecipazione degli enti
locali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.
4. In caso di inerzia degli enti locali
rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero di mancato
raggiungimento dell’intesa di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta
regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal
comma 1 bis dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011”;
VISTO l’articolo 5,
del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale, in combinato con l’art. 8,
disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto nel
caso in cui il contratto aggiudicato assuma la forma di una concessione di
servizi - come definita nelle direttive 23/24/25 del 2014 - ed il relativo
regime transitorio;
VISTO l’articolo 5,
par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale consente alle autorità
competenti di procedere all’adozione di provvedimenti di emergenza in caso di
interruzione dei servizi o di pericolo imminente di interruzione, e prevede che
tali provvedimenti possano assumere la forma di un’aggiudicazione diretta, di
una proroga ovvero di una imposizione dell’obbligo di prestare determinati
servizi;
VISTO l’articolo 5,
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale dispone testualmente “A
meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a
livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o di un gruppo di
autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri,
hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di
passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio
pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a
livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse,
esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”;
VISTO l’articolo 8
del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che al par. 2 prevede che le autorità
competenti si adeguino alle disposizioni di cui al citato art. 5 “a decorrere
dal 3 dicembre 2019”;
VISTA la
comunicazione della Commissione Europea recante gli “orientamenti
interpretativi” al Regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha precisato che
l’adeguamento di cui si parla è riferito soltanto al paragrafo 3 dell’art. 5,
“ben potendo le autorità competenti ricorrere alle altre forme di affidamento
ivi previste (parr. 2, 4, 5 e 6), sin da subito”;
VISTO l’art. 61 della
Legge 23/07/2009, n. 99, il quale dispone che le autorità competenti “possono
avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e
all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007”;
DATO ATTO che:
-
l’art.
3-bis del decreto legge 13/08/2011, n. 138, ha introdotto una disciplina
unitaria per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e dispone
che “le regioni (…) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno
2012”;
-
il
comma 1-bis del medesimo articolo ha previsto, altresì, che “Le funzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;
-
spetta
agli enti di governo, inoltre, di effettuare “la relazione prescritta
dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, nella
quale i medesimi danno conto della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
-
attualmente,
il servizio di trasporto pubblico automobilistico del bacino unico regionale
produce complessivamente circa 45,5 milioni di chilometri, di cui 11,4 di
servizio di trasporto urbano di concessione comunale, e 34,1 di servizio di
trasporto extraurbano, oggetto di concessioni regionali, a cui si aggiungono i
servizi di trasporto ferroviario, ex art. 8 e 9 del D. Lgs.
n. 422/1997, pari a complessivi 6,5 milioni di chilometri, di cui circa 1, 4 di
servizio sostitutivo gomma, come si evince dalla tabella allegata sotto la
lettera A) al presente provvedimento;
-
tale
offerta è composta da servizi di trasporto regionale e comunale:
a.
individuati
a conclusione delle procedure previste nella legge regionale 10 gennaio 2011,
n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) e successive modifiche ed integrazioni,
con specifici provvedimenti amministrativi;
b.
affidati
con atti di concessione e contratti di servizio in proroga fino al 31 dicembre
2017 in applicazione della L.R. 26 dicembre 2016, n. 40;
c.
finanziati
attraverso il sistema di contribuzione, collegato ai titoli concessori, oppure
attraverso il sistema dei corrispettivi contrattuali o dei trasferimenti a
carico del Fondo Regionale Trasporti, di cui all’art. 28 bis della L.R. 10
gennaio 2013, n. 2, come inserito dall’art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n.
20;
CONSIDERATO che:
-
i
servizi di trasporto nella Regione Abruzzo sono caratterizzati da una
preponderanza di servizi di linea che collegano località, territori ed aree
interne, soggette ad un intenso fenomeno di spopolamento, per i quali i servizi
di trasporto rappresentano l’unico accesso a tutti quei servizi essenziali che
anche a causa di detto spopolamento sono stati via via delocalizzati nei centri
maggiori;
-
il
Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne, allegato alla DGR
14 aprile 2015, n. 290 - evidenzia che
su 305 Comuni ben 216 ricadono in aree interne e 99 vengono definiti periferici
e ultraperiferici;
-
l’attuale
offerta di trasporto di linea in Abruzzo, per natura e caratteristiche del
territorio e della realtà economica sociale dello stesso, costituisce una
risorsa primaria ed è funzionale a soddisfare: 1) la salvaguardia del
pendolarismo scolastico; 2) i servizi a domanda debole; 3) la tutela delle zone
montane e interne, maggiormente disagiate;
CONSIDERATO altresi’ che:
-
con
L.R. n. 40 del 21/12/2016 è stato disposto che “la Regione e gli Enti Locali
titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di TPL su gomma e ferro
in scadenza al 31/12/2016 provvedono a garantire la continuità del servizio (…)
fino all’affidamento dei servizi e
comunque per una durata non superiore ad un anno del 31/12/2017”;
-
ad
oggi, le concessioni prorogate sono tutte prossime alla scadenza;
-
pur
avendo la Giunta Regionale, nel corso del tempo, avviato le attività di
pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico, queste
ultime non risultano concluse anche in conseguenza dell’annullamento della DGR
522/2016 da parte del TAR Abruzzo – Pescara con sentenze nn.
138 e 220 del 2017;
-
pertanto,
attualmente sono erogati quali servizi di trasporto pubblico regionale e locale
quelli storicamente eserciti dagli operatori concessionari in conformità alla
L.R. n. 1/2011, L.R. n. 40/2016 e conseguenti provvedimenti amministrativi;
-
con
determinazione Direttoriale DPE/18 del 22/5/2017 è stato nominato un gruppo di
lavoro che dovrà definire la rete dei
servizi minimi di trasporto pubblico, con il compito di concludere il
procedimento, in base a quanto previsto dal D. Lgs.
422/1997, dalla L.R. n. 13/2016 e nel rispetto delle indicazioni dell’emanando decreto ministeriale di cui all’art. 27,
comma 6 del D.L. 50/2017;
DATO ATTO che:
- il rinnovato quadro normativo nazionale
di cui ai già richiamati artt. 27 e 48 del D.L. 50/2017, impone agli enti
competenti, anche nelle more dell’attività di pianificazione che dovrà essere
esercitata in forza delle nuove disposizioni, di provvedere comunque ad
affidare i servizi di trasporto pubblico nel rispetto della vigente normativa;
- il citato art. 27 del D.L. 50/2017, ai
fini dello svolgimento dell’attività di riprogrammazione dei servizi prevede la
definizione dei livelli adeguati di servizio, sulla scorta di un Decreto
Ministeriale non ancora pubblicato, talché nelle condizioni attuali, pur restando
fermo l’obbligo di provvedere all’affidamento, l’attività di riprogrammazione
non potrebbe concludersi;
- l’onere di provvedere all’affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto della vigente normativa,
è altresì ulteriormente reso improcrastinabile dal medesimo art. 27 del D.L.
50/2017, il quale ha previsto la già richiamata decurtazione delle risorse
derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Trasporti, laddove l’affidamento in
conformità con il regolamento europeo, con modalità diverse dalla gara, non
avvenisse entro il 30 settembre;
ACCERTATO che:
- la Società Unica Abruzzese di Trasporto
(TUA) S.p.A. Uninominale, costituitasi a seguito del processo di aggregazione
industriale realizzatosi con la fusione nella società ARPA S.p.A. delle società
regionali GTM S.p.A. (Gestione Trasporti Metropolitani) e FAS S.p.A. (Ferrovia
Adriatico Sangritana), giusta Legge Regionale 23
dicembre 2014, n. 47 recante “Riordino delle partecipazioni societarie nel
settore del trasporto pubblico locale
(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo
Speciale 30 - 12 - 2014, n. 147 ) e del relativo piano strategico 2014 – 2019,
è attualmente affidataria, in forza di proroghe - adottate in conformità alla
disposizioni richiamate:
a.
di
servizi di trasporto extraurbano precedentemente affidati alle società ARPA Spa
e F.A.S. Spa;
b.
dei
servizi di trasporto urbano dei Comuni di Altino, Ateleta, Gissi, Sant’Eusanio
del Sangro e San Vito Chietino già gestiti da F.A.S. Spa nonché dei servizi urbani
e suburbani di Pescara, Penne e Francavilla al Mare, già gestiti dalla G.T.M.
Spa;
c.
dei
servizi di trasporto ferroviario e della gestione della relativa rete
ferroviaria, precedentemente affidati alla società FAS Spa;
- la TUA S.p.A., è in possesso delle
abilitazioni inerenti le diverse modalità di trasporto che svolge, come da
documentazione agli atti dell’Ufficio;
ACCERTATO altresì che la
Società TUA S.p.A. Uninominale:
-
ai
sensi del D.Lgs. 175/2016, art. 16, comma 1, è una
società in house a intera partecipazione pubblica
(socio unico Regione Abruzzo), soggetta a controllo analogo, che può ricevere
affidamenti diretti di contratti pubblici dall’amministrazione controllante
anche ai sensi dell’articolo 31 del vigente Statuto societario;
-
nell’Assemblea,
Ordinaria e Straordinaria del 31/7/2017, ha deliberato – tra l’altro - la
modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alla recente normativa in materia
di controllo analogo, come previsto dal D.Lgs.
175/2016 e dalla D.G.R. n. 109 del 14/3/2017, recante il Disciplinare per il
controllo analogo sulle Società in house providing della Regione Abruzzo;
-
con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/8/2017 – ratificata
dall’Assemblea del 12/9/2017 - e
successivamente condivisa con le OO.SS., ai sensi dell’art. art. 47 della Legge
n. 428/1990 , giusto verbale agli atti dell’Ufficio, ha autorizzato la cessione in affitto a Sangritana S.p.A., sua partecipata al 100%, del ramo
d’azienda corrispondente alle attività commerciali, ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile;
-
realizza
la parte più importante della propria attività, sia in termini quantitativi che
qualitativi, con un fatturato superiore all’80% con la Regione Abruzzo, ente
affidante che esercita il controllo analogo;
RILEVATO che:
- il Direttore del DPE Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica ha proceduto alla
redazione della “Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 per
l’affidamento dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e
dei servizi di trasporto ferroviario ex art.8 D.Lgs.
422/1997 alla Società TUA S.p.A.”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, che deve intendersi integralmente richiamata
(All.1);
- nella relazione vengono illustrate le ragioni
poste a base della scelta per la modalità di affidamento in house
providing, con espresso riferimento alle peculiarità
socio demografiche e morfologiche del territorio servito, delle esigenze di
collegamento e di unitarietà gestionale tra diverse aree della Regione, della
complessiva preferenza per una gestione integrata sotto il profilo della
modalità di trasporto (ferro/gomma), nonché la compatibilità della stessa
rispetto alla normativa applicabile e la sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- nella citata relazione, inoltre, si dà
atto della piena riconduzione e conformità dell’onere a carico della Regione
Abruzzo, all’interno dei parametri di costo standard di cui all’art. 1, comma
84, L. 147/2013, per come attualmente rinvenibili a seguito della costituzione
dell’apposito Gruppo di Lavoro di cui alla Delibera della Conferenza Unificata
n. 128 del 16 ottobre 2014 e dello Schema di Decreto del MIT, redatto a cura
del predetto Gruppo di Lavoro e trasmesso alla Conferenza Unificata in data 30
luglio 2015;
- il corrispettivo previsto dal contratto
in house providing per il
periodo 2019-2027, nonché la contribuzione riconosciuta a regime di proroga per
il 2018 (v. art.5, par. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007), risultano
inferiori, e in progressiva riduzione, al costo dei servizi finora erogati
dalla TUA Spa, come si evince dai dati dell’ultimo triennio:
·
2014
- € 96.451.593,94
·
2015
- € 96.257.950,92
·
2016
- € 85.639.854,71
-
nella
relazione vengono altresì definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di
servizio universale, indicate le compensazioni economiche, sulla scorta del
Piano Economico Finanziario predisposto in aderenza alle disposizioni vigenti;
-
come
emerge dal Piano Economico Finanziario predisposto, il calcolo delle
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico è stato determinato in
conformità ai criteri di cui all’Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007,
nonché al Prospetto n. 4 della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti n. 49/2015 e, ai fini dell’esclusione di possibili vantaggi economici
che possano configurare aiuti di stato, nel rispetto dei considerata nn. 33, 34 e 35 del Regolamento citato, in quanto
l’affidamento è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla sentenza
della Corte di Giustizia Europea C-280/00 “Altmark”
e non ricorre la fattispecie degli aiuti
di stato per cui non è necessario
l’obbligo di notifica di cui all’art. 108.3 del TFUE;
-
in
base a quanto previsto nella citata L.R. 43/2017, in data 22 agosto 2017 è
stata raggiunta l’intesa con gli Enti locali del territorio regionale sui
servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione della modalità di
finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011;
-
contestualmente,
sono stati illustrati agli enti locali competenti, ai fini dell’adozione
dell’intesa di cui alla L.R. 4 agosto 2017, n. 43, le motivazioni della scelta
di affidamento in house providing
e i contenuti economici della stessa, oggetto della Relazione ex art. 34, comma
20, D.L. 179/2012 e del Piano Economico Finanziario a questa allegata;
-
il
Piano Economico Finanziario (PEF) è
stato asseverato dalla Società PricewaterhouseCoopers
S.p.A. in data 28 settembre 2017;
CONSIDERATO che:
-
lo
statuto della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale
all’art. 2 - tra l’altro - prevede che la stessa è tenuta a realizzare e
gestire i servizi e le attività per conto dell’Ente socio per oltre l’ 80% del
fatturato;
-
l’affidamento
diretto in house providing,
senza previa gara, avviene ad un soggetto giuridico che solo formalmente è
diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento
operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale
partecipazione pubblica, del controllo analogo a quello che l'Ente affidante
esercita sui propri servizi, e della realizzazione, da parte della società
affidataria, della parte più importante, in termini di fatturato, della sua
attività con l'ente che la controlla;
-
in
coerenza con il controllo analogo, quale
condizione per procedere all’affidamento in house di
servizi di trasporto pubblico locale, come disciplinato dal Regolamento (CE)
1370/2007 – ed in analogia con le corrispondenti previsioni del D.Lgs. 50/2016 - e disciplinato dalla Regione Abruzzo con
DGR n. 109/2017, la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A.
Unipersonale possiede tutti i requisiti di cui all’art. 5, par. 2, del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 (e rientra, pertanto, nella nozione di “operatore
interno”), nonché dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016
;
CONSIDERATO, pertanto, di
poter procedere all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
automobilistico e ferroviario, secondo le prescrizioni di cui allo Schema di
contratto allegato sotto il n. 2 alla presente deliberazione, per l’annualità
2018 (T1) in forma di proroga, ai sensi
dell’art. 5, par.5 del Regolamento n. 1370/2007, stante l’evidente pericolo di
interruzione del servizio pubblico essenziale a far data dal 1 Gennaio 2018,
nonché, per il periodo 1 Gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 (T2), ai sensi
dell’art. 5, par. 2, del citato regolamento in regime di in house
providing;
DATO ATTO che a partire
dal 1/1/2018 i servizi di linea automobilistici, attualmente oggetto di
concessione sulla direttrice verso Roma, sono esclusi dalla contribuzione a
carico del Fondo Regionale Trasporti e sottoposti a regime autorizzatorio
di cui alla L. R. 29/5/2007, n. 11, in
un’ottica di razionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di
servizio pubblico, in relazione al predisponendo piano dei servizi minimi e in
considerazione delle sentenze del TAR- Pescara nn.
138 e 220 del 2017;
PRECISATO che, al fine di
rendere la decisione sulla scelta della modalità di affidamento coerente ed
efficace, anche rispetto alle attività che dovranno essere svolte dall’Ente, si
rende necessario porre in essere un procedimento istruttorio, da realizzarsi
durante il primo anno di affidamento (T1) e comunque entro la data del 31
dicembre 2018, finalizzato alla verifica:
a.
della
permanenza delle condizioni assunte in termini di parametri economici, ai fini
del calcolo della contribuzione, alla luce del redigendo decreto ministeriale
di cui all’art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 422/1997,
come modificato dall’art. 27, comma 8
ter, lettera a) del D.L. n. 50/2017;
b.
adeguare
il contratto di servizio, i programmi di esercizio e il piano economico
finanziario, al nuovo quadro pianificatorio e
programmatorio nelle more eventualmente intervenuto e in ogni caso entro i
limiti di capienza del Fondo Unico Regionale per il trasporto Pubblico Locale;
DATO ATTO che il
contratto di servizio dovrà prevedere lungo tutta la sua durata un costante
sistema di monitoraggio in grado di verificare ed accertare:
a.
il
progressivo efficientamento nella gestione, da misurarsi
sui principali indicatori economico trasportistici - numero di passeggeri
trasportati, coefficienti di riempimento, rapporto costo/ricavi, recupero
dell’evasione tariffaria - rispetto alla situazione di partenza per come
individuata nel contratto di servizio e successivamente a cadenza annuale,
anche in continuità e in attuazione degli obiettivi del piano industriale
redatto a seguito della fusione sopra richiamata;
b.
le
risultanze del sistema di monitoraggio in tema di corretta compensazione degli obblighi
di servizio pubblico lungo la durata dell’affidamento, nel rispetto delle metodologie e dei criteri indicati nel
Prospetto n. 4 della deliberazione ART n. 49/2015;
DATO ATTO, altresì, che
l’onere di preinformativa di cui all’art. 7, par.2
del Regolamento (CE) 1370/2007, in combinato con la necessità di procedere
all’affidamento di contratti entro il 30 settembre 2017, impone all’autorità
competente di dover assumere le conseguenti determinazioni, modulando la
decorrenza del relativo contratto in virtù delle medesime;
RITENUTO pertanto
necessario:
- approvare la Relazione di cui all’art.
34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, ai fini dell’affidamento per il 2018, in
proroga ai sensi dell’art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, e per gli
anni 2019-2027 in regime di in house providing, del servizio di trasporto automobilistico urbano
ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai
sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, come
meglio descritti ed individuati negli allegati al presente atto;
- per l’anno 2018, affidare alla Società Unica Abruzzese di
Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale, in regime di proroga ex art. 5, par. 5
del Regolamento (CE) 1370/2007, la concessione del servizio di trasporto automobilistico
urbano ed extraurbano e del servizio di trasporto ferroviario del bacino
regionale, ai sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n.
422/1997, con un corrispettivo onnicomprensivo, non
superiore a € 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00),
oltre l’IVA dovuta per i contratti di servizio in essere a valere sul Fondo
Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del bilancio di previsione
anno 2018;
- per il periodo 2019-2027, di affidare
direttamente in house providing, alla Società Unica Abruzzese di Trasporto
(T.U.A.) S.P.A. Unipersonale, ex art. 5, parr. 2 e 5
del Regolamento (CE) 1370/2007 e dell’art. 61 L. 99/2009, con un corrispettivo
pari a € 82.263.827,00 (ottantaduemilioniduecentosessantatreottocentoventisette/00)
a partire dall’annualità 2019 al netto di Iva e indicizzazione dal 2020, a
valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del relativo
bilancio annuale e pluriennale, sulla base dell’allegato PEF (Piano Economico Finanziario) asseverato;
- di stabilire che i servizi di Trasporto Pubblico
Locale affidati producono 28.724.146 vetture*Km annui per i servizi
automobilistici e 1.254.585 treni*Km annui per i servizi ferroviari;
- di stabilire che, con successivi
provvedimenti, in base a quanto previsto dalla Legge n.102/2009, si procederà a
porre in essere gli atti necessari per mettere a gara una quota non inferiore
al 10% dei servizi di trasporto su gomma, ricadenti nel bacino unico regionale
di programmazione, fermo restando la possibilità di avvalersi delle modalità di
affidamento di cui all’art. 5, par.4 del Regolamento (CE) 1370/2007, previa
verifica dei presupposti di cui alla misura 6 della Delibera ART n. 48/2017,
nonché della proroga delle concessioni in essere per il periodo necessario per
l’espletamento delle gare e comunque non oltre il termine di cui all’art. 8,
par.2 del regolamento (CE) 1370/2007 (3/12/2019);
RITENUTO, quindi di
dover precedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 7, par. 2 del
Regolamento (CE) n.1370/2007, con le informazioni relative all’aggiudicazione
diretta del contratto di servizio pubblico da stipulare, secondo lo schema
allegato 2;
PRECISATO che la forma di
affidamento prescelta è conforme all’ordinamento comunitario, perché
espressamente contemplata all’art. 5, parr. 2 e 5,
del Regolamento (CE) citato, giacché con riferimento alla prima fase del
periodo di affidamento (T1), il medesimo risulta:
a.
pienamente
ricadente nel periodo transitorio previsto dal Regolamento all’art. 8, par. 2,
a tenore del quale “l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di
trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3
dicembre 2019” ed espressamente richiamato all’art. 61 L. 99/2009, che
autorizza le autorità competenti ad assumere provvedimenti di aggiudicazione
anche ai sensi dell’art. 8, par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 oltre che nel
rispetto dell’art. 4 bis della Legge 102/2009;
b.
in
linea con l’art. 5, par. 5, del medesimo Regolamento, che consente alle
autorità competenti di procedere ad aggiudicazioni dirette in caso di “interruzione
dei servizi” ovvero di “pericolo imminente di interruzione”, facoltà anch’essa
espressamente ripresa all’art. 61 della L. 99/2009;
DATO ATTO che la
posizione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti
e Logistica è vacante;
VISTA la D.G.R. 31
marzo 2015 n. 246 avente ad oggetto: “Integrazione DGR 864 del 23.12.2014
“Disposizioni per atti urgenti e indifferibili dei Dipartimenti della Giunta
regionale e Strutture autonome temporaneamente privi di titolari di incarico –
reggenza del Direttore della Direzione Generale della Regione”;
VISTA la delibera
della Giunta regionale n. 268 del 22 maggio 2017, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale regionale;
PRESO ATTO che il
Direttore ad interim del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti
e Logistica e il Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione dei
Trasporti, Piano Regionale Sicurezza Stradale hanno attestato la legittimità e
la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni descritte in narrativa, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. di
procedere all’affidamento della concessione per l’annualità 2018 (T1) in
regime di proroga ex art. 5, par. 5 Reg. CE n. 1370/2007, e per il periodo 1°
gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 (T2) in regime di in house
providing, dei servizi di trasporto automobilistico
urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino
regionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.
422/1997, in favore della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A.
Unipersonale, con sede legale a Chieti, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Regolamento (CE) n. 1370/2007, articolo 5, parr.2 e 5 e dell’art. 61 L.
99/2009;
2. di
approvare la Relazione allegata alla presente deliberazione (All.1),
redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con
modifiche dalla Legge n. 221/2012, per l’affidamento per il periodo 1 gennaio
2019 – 31 dicembre 2027 (T2) in regime di in house providing, dei servizi di trasporto automobilistico urbano
ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, descritti
negli allegati alla Relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. di
approvare lo schema di contratto (All. 2),
relativo ai servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e ai
servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di
stabilire che per l’annualità 2018 (T1) i servizi oggetto della proroga
saranno compensati con l’attuale sistema contributivo per un importo
onnicomprensivo e non superiore a € 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00)
oltre Iva dovuta per i contratti di servizio in essere, a valere sul Fondo
Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del bilancio di previsione
anno 2018;
5. di
stabilire che il contratto oggetto di affidamento in house
providing (T2) avrà una durata di nove anni, con
decorrenza dal 1/1/2019 fino al 31/12/2027, con un corrispettivo pari a
€ 82.263.827,00 (ottantaduemilioniduecentosessantatreottocentoventisette/00)
a partire dall’annualità 2019, al netto di Iva e indicizzazione a partire dal
2020, a valere sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del
Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
6. di
prendere atto che a partire dal 1/1/2018 i servizi di linea
automobilistici, attualmente oggetto di concessione sulla direttrice verso
Roma, sono esclusi dalla contribuzione a carico del Fondo Regionale Trasporti e
sottoposti a regime autorizzatorio di cui alla L. R.
29/5/2007, n. 11, in un’ottica di razionalizzazione dei servizi sottoposti ad
obbligo di servizio pubblico, in relazione al predisponendo piano dei servizi
minimi e in considerazione delle sentenze del TAR- Pescara nn.
138 e 220 del 2017;
7. di
stabilire che i servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati producono
28.724.146 vetture*Km annui per i servizi automobilistici e 1.254.585 treni*Km
annui per i servizi ferroviari;
8. di
stabilire che al termine del periodo di proroga (T1), ai fini della prosecuzione in regime di in house providing della concessione
di servizi, si dovrà preliminarmente:
a.
accertare
la permanenza delle condizioni assunte in termini di parametri economici, ai
fini del calcolo della contribuzione, alla luce del redigendo decreto
ministeriale di cui all’art. 19, comma 5 del D.Lgs.
n. 422/1997, come modificato dall’art.
27, comma 8 ter, lettera a) del D.L. n. 50/2017;
b.
adeguare
il contratto di servizio, i programmi di esercizio e il piano economico finanziario,
al nuovo quadro pianificatorio e programmatorio nelle
more eventualmente intervenuto e in ogni caso entro i limiti di capienza del
Fondo Unico Regionale per il trasporto Pubblico Locale;
9. di
stabilire che il contratto preveda:
a.
un
sistema di monitoraggio, per tutta la sua durata, al fine di assicurare che la
compensazione erogata sia compatibile con il Regolamento (CE) n. 1370/2007;
b.
l’individuazione – ex ante – delle cause di revisione e di
aggiornamento del PEF, anche al fine di adeguarlo all’attività di
pianificazione e riprogrammazione dei servizi che interverranno nonché alla
disponibilità del Fondo Unico Regionale per il TPL;
c.
il
raggiungimento e il progressivo miglioramento degli obiettivi di efficacia e di
efficienza previsti;
10. di
stabilire che con successivi provvedimenti si procederà, in base a quanto
previsto dall’art. 4 bis del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n.102/2009,
con gli atti inerenti la procedura per mettere a gara una quota non inferiore
al 10% dei servizi di trasporto su gomma, ricadenti nel bacino unico regionale
di programmazione, fermo restando la possibilità di avvalersi delle modalità di
affidamento di cui all’art. 5, par.4 del Regolamento (CE) 1370/2007, previa
verifica dei presupposti di cui alla Misura 6 della Delibera ART n. 48/2017,
nonché della proroga delle concessioni in essere per il periodo necessario per
l’espletamento delle gare e comunque non oltre il termine di cui all’art. 8,
par.2 del regolamento (CE) 1370/2007 (3/12/2019);
11. di
demandare al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica tutti gli atti connessi e conseguenti
all’affidamento in concessione in house providing dei servizi di trasporto pubblico di cui ai punti
precedenti, secondo la decorrenza ivi prevista (T2), inclusa la pubblicazione
dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 7 del
Regolamento n. 1370/2007;
12. di
demandare al Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione dei
Trasporti, Piano Regionale Sicurezza Stradale (DPE002) la definizione della
rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, sulla base di quanto
predisposto dal gruppo di lavoro istituito con la Determinazione Direttoriale DPE/18 del 22/5/2017 e in base a quanto previsto dal D.Lgs. 422/1997 e dalla L.R. n. 13/2016, prima della
conclusione del periodo transitorio, in conformità al diritto dell’Unione
Europea e nazionale, come previsto dal D.L. 50/2017, convertito dalla Legge n.
96/2017;
13. di
stabilire che il contratto (All.2) potrà essere oggetto di adeguamento
all’esito della definizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale,
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento (CE) n.
1370/2007;
14. di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale
della Regione Abruzzo e nel BURAT nonché la trasmissione all’Osservatorio per i
Servizi Pubblici Locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE).