IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘01.11.2015 per uso di seminativo “a favore del Sig. PAOLUCCI Angelo nato a
Toronto ( Canada ) il 10.04.1960 e
residente a Lanciano (CH) in Via Colle Pizzuto 80, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 1.400 circa delle zone
del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri 36/B e 37, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82
ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 13,09;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dell’Ufficio Autorizzazioni licenze e
accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del
06.07.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area
di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti
danni da fauna selvatica di Lanciano n.
RA/0180226/17 del 06.07.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo