IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per
la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2017 per uso di
seminativo “a favore del Sig. CIOFANI Romolo nato a Cerchio (AQ) il 26.08.1950
ed ivi residente in Via Angelo Brunetti 7 a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq. 10.450 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di
Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 38, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita
al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa, ammonta ad euro € . 65,00 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0268271/17 del
19.10.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica
di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n.
RA/0268271/17 del 19.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo