IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘06.09.2017 per uso di Linee
elettriche in cavi interrati di alluminio, mediante l’impiego di tubazioni in
PVC in località Vaccreccia nel Comune di Fossacesia
(CH) e in località Borgata Fattore nel Comune di S. Maria Imbaro (CH) “a favore
dell’E-distribuzione S.p.A. –Zona Pescara Chieti, Procuratore della Società
Roberto Valentini nato a Roma il 25.12.1960 ed ivi residente per la carica a
Pescara in Via Conte Di Ruvo 5, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di ml. 1.240
circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia nei Comuni di Fossacesia (CH) -
(Fg. 32 part. 124 e 4073) e S. Maria Imbaro (CH) - (Fg. 67 part. 163), la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della D.G.R. n.
462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 1.487,40;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/0245355/17 del 25.09.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0245355/17 del 25.09.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo