IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘06.09.2017 per uso di linea
elettrica in cavo interrato di alluminio mediante l’impiego di tubazioni in PVC
in località Colli nel Comune di Paglieta (CH) “a favore dell’E-distribuzione
S.p.A. –Zona Pescara Chieti, Procuratore della Società Roberto Valentini nato a
Roma il 25.12.1960 ed ivi residente per la carica a Pescara in Via Conte Di
Ruvo 5, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di ml. 130 circa della zona del Tratturo
L’Aquila – Foggia in Comune di Paglieta (CH) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero Fg. 3 part.
185, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5)
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della D.G.R. n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa,
ammonta ad euro €. 247,88;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0245355/17 del
25.09.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
SUD di Chieti n. RA/0245355/17 del 25.09.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione
integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo