Approvazione in via provvisoria della graduatoria regionale dei medici di medicina generale valida per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 15 comma 9 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, ed in particolare, l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013 recante “Disposizioni per la formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina Generale, art. 15, commi 1 e 4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è stato disposto di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle graduatorie di medicina generale in due anni a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO, conseguentemente, che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2018 e che devono essere esclusi i medici inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2015 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati le istanze di riesame inerenti la propria posizione nella stessa;

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 7, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici iscritti al relativo Albo professionale sono obbligati a dotarsi di PEC, anche ai fini delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, e che pertanto potranno essere valutate le istanze di riesame trasmesse e pervenute, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria, a mezzo PEC  all’indirizzo di posta elettronica certificata dpf015@pec.regione.abruzzo.it,

 

RILEVATO che, allo stato, la graduatoria formulata ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N., è predisposta per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

 

VISTO l’art. 15, comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1.      di approvare in via provvisoria, secondo quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la graduatoria regionale dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2018 (Allegato A), nonché l’elenco degli esclusi per le motivazioni a fianco descritte (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di precisare che la suddetta graduatoria è suddivisa nei quattro settori di attività  della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

3.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 9, del citato Accordo Collettivo Nazionale;

4.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono produrre le istanze di riesame relative alla  propria posizione nella medesima al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo - Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, inviandole con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpf015@pec.regione.abruzzo.it.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

 

Seguono Allegati:

Allegato1

Allegato2