Art. 1
(Modifica all’articolo 3 della L.R. 3/2014)
1. Al
comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della regione Abruzzo), dopo le parole “20 per cento e
larghezza” è aggiunta la seguente parola: “media”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 4 della L.R. 3/2014)
1. La
lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 3/2014 è cosi sostituita: “d)
Un rappresentante della proprietà forestale privata con ampia rappresentatività
associativa nazionale;”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 22 della L.R. 3/2014)
1. Il
comma 2 dell’articolo 22 della L.R. 3/2014 è cosi sostituito:
“2. Il patrimonio silvo-pastorale
degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi
degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle
disposizioni del successivo comma 9.”.
2. Il
comma 5 dell’articolo 22 della L.R. 3/2014 è così sostituito:
“5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione
in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante
il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484,
che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio
1924, n. 751) sono gestite o concesse nelle forme previste dall’articolo 16
della legge 3 marzo 1988, n. 25. In caso di assenza dei piani di cui agli
articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le
disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza
di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 16 della legge 25/88, il progetto
esecutivo deve essere preventivamente approvato dall’ente concedente.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 23 della L.R. 3/2014)
1. Il
comma 2 dell’articolo 23 della L.R. 3/2014 è abrogato.
2. Il
comma 7 dell’articolo 23 della L.R. 3/2014 è cosi sostituito:
“7. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi
prima dell’entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si
adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Nelle more del’adeguamento degli
statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano
nel rispetto dell’articolo 22 della presente legge.”.
Art. 5
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 27 della
L.R. 3/2014)
1. La
lettera a) del comma 3 dell’articolo 27 della L.R. 3/2014 è abrogata.
2. Dopo il
comma 4 dell’articolo 27 della L.R. 3/2014 è inserito il seguente:
“4 bis. Nelle more dell’adozione delle procedure di
cui al comma 2 del presente articolo il servizio territorialmente competente
rilascia l’idoneità alla esecuzione dei lavori forestali sulla base delle
procedure e modalità di cui alle circolari ministeriali in materia ove
applicabili.”.
Art. 6
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 30 della
L.R. 3/2014)
1. Il
comma 5 dell’articolo 30 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e
nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei
terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle
coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti
Servizi della Giunta regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed
atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte.”.
2. Dopo il
comma 5 dell’articolo 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:
“5 bis. L’autorizzazione è rilasciata dal comune
competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui
all’articolo 2, lettera “E” del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate cosi come
definite nell’articolo 3 della presente legge.”.
3. Il
comma 7 dell’articolo 30 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“7. L’autorizzazione non è necessaria per i
movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è
comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove
previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i
medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di
esecuzione dei lavori.”.
4. Il
comma 7 bis dell’articolo 30 della L.R. 3/2014 è abrogato.
5. Dopo
l’articolo 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:
“Art. 30 bis
(Autorizzazione a sanatoria)
1. I
movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi
della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5
dell’articolo 30 ovvero, antecedentemente all’11.01.2014, in assenza di
comunicazione prevista dall’articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, possono
essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:
a) non
pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
b) non
siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di
pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e
dell'ambiente.
2. Il
rilascio dell’autorizzazione a sanatoria è subordinato alla presentazione di
apposita istanza al competente Servizio della Giunta regionale, corredata da
perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l’indicazione dell’epoca
di esecuzione dei lavori e dalla ricevuta del pagamento:
a) della
sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della
violazione ove esigibile;
b) del
corrispettivo determinato a norma della presente legge, applicando l’importo
base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L’importo base
è rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. L’autorizzazione
a sanatoria prescrive l’esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento,
ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L’eventuale diniego dispone il
ripristino dello stato dei luoghi.
4. I
proventi derivanti dall’applicazione del precedente comma 2, lett. b), sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione
e tutela dal rischio idrogeologico.”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 45 della L.R. 3/2014)
1. Il
comma 1 dell’articolo 45 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“1. Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito
di mezzi meccanici con motore a combustione interna.”.
2. Il
comma 4 dell’articolo 45 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“4. Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione
del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell’ente
gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui
all’articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio
delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e
in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla
fauna protetta o danno alle componenti naturali.”.
3. Il
comma 7 dell’articolo 45 della L.R. 3/2014 è sostituito dal seguente:
“7. Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità
e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche
la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio
delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulle
restanti strade, è consentita la circolazione e la sosta entro i tre metri
lineari dai rispettivi cigli.”.
4. Dopo il
comma 7 dell’articolo 45 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:
“7 bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei
destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico.”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 61 della L.R. 3/2014)
1. Il
comma 3 dell’articolo 61 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata,
previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della
Giunta regionale. Ai componenti della commissione tecnico-consultiva non spetta
alcun compenso e rimborso spese.”.
2. I commi
4 e 5 dell’articolo 61 della L.R. 3/2014 sono abrogati.
Art. 9
(Integrazione all’articolo 63 della L.R. 3/2014)
1. Al
comma 5 dell’articolo 63 della L.R. 3/2014, dopo le parole “di cui all’articolo
11” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli importi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni per violazione all’articolo 30, comma 5 bis,
che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime
attività”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 69 della L.R. 3/2014)
1. Al
comma 1 dell’articolo 69 della L.R. 3/2014 le parole “dall’articolo 30 comma 5”
sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 30 commi 5 e 5 bis,”.
Art. 11
(Modifica all’articolo 89 della L.R. 3/2014)
1. Il
comma 1 dell’articolo 89 della L.R. 3/2014 è cosi sostituito:
“1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative
secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora
necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in
contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale
può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno
diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare
danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al
loro utilizzo o alla loro valorizzazione previa acquisizione preventiva di
parere favorevole dalla competente commissione consiliare.”.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. La
presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 26
gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso