IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2017 per uso di accesso a fabbricato civile abitazione, piazzale e
parcheggio pavimentati con betonella posata a secco, recinzione con pali in
ferro e rete metallica con cordolo in cemento di 40 cm: “ a favore dell’Immobiliare
Acobaleno s.r.l. - legale rappresentante il Sig. Pieragnoli Massimo nato il 21.03.1953, sede legale Fara F. P. in Via Sant’Eufemia s.n.c., a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5), della superficie di mq. 362 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune
di Fara Filiorum Petri (CH) distinte
sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 33/p, 33/b e 193/c,
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa,
ammonta ad euro € . 248,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0220441/17 del
24.08.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normli
lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la
causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud
di Chieti n. RA/0220441/17 del 24.08.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale ;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo