IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di seminativo “a favore del Sig. Menna Rocco
nato il 31.03.1968 e residente a Vast0 (CH) in via Tosti Francesco Paolo 14, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5), della superficie di mq. 670 circa della zona del Tratturo L’Aquila –
Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle
concessioni con il numero 314 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in
premessa , ammonta ad euro € . 7,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0209654/17 del
07.08.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.
90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD
di Chieti n. RA/0209654/17 del 07.08.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004;
7.
di disporre , ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro
120
giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo