IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘01.11.2017 per uso di seminativo e
diritto non esclusivo all’utilizzo dell’acceso su terreno battuto “a favore del
Sig. D’Alessandro Francesco nato il 25.03.1957 e residente a Lanciano (CH) in
C/da Iconicella 294, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.720 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 160/C
, 161 e 181, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita
al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82
ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 207,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0209654/17 del
07.08.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di
cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD
di Chieti n. RA/0209654/17 del 07.08.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente “
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale ;
8.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo