L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di accesso carrabile, allaccio servizi luce, acqua e gas – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta  Sbroglia Pio.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di accesso carrabile, allaccio servizi luce, gas e acqua  “ a favore del Sig. Sbroglia Pio nato a L’Aquila il 06.01.1947 ed ivi residente nella Fraz. Onna in Piazza Umberto I n. 2 a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di ml. 5,00 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 523/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5;

2.           l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del  D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa,  ammonta ad euro € . 129,33;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0228241/17 del 05.09.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

-              obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

-              divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

-              immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90)

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0228241/17 del 05.09.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7.           di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

8.           di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

9.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo