IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura
della concessione precaria per la durata di 3 (tre) anni e con decorrenza
dall’01.11.2017 per uso di prato, coltivazioni stagionali e seminativo “a
favore del Sig. Tomei Giovanni nato a L’Aquila il
28.04.1941 ed ivi residente in Via Dei
Santi 4, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 4.650 circa delle zone del
Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinte sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri Part. Catastale n. 407 del Fg. 90 – zone tratturali n. 210,
207, 209 e 287/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 57, ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest
di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA/0206129/17 del 02.08.2017 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ), in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ).
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest
di Avezzano (AQ) n. RA/0206129/17 del 02.08.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo